XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2608




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge introduce modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina per trasportare ingenti masse di clandestini. Il decreto, inoltre, stabilisce la garanzia costituzionale della convalida da parte dell'autorità giudiziaria per le ipotesi di espulsione ed accompagnamento alla frontiera dello straniero, previste dall'articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo testo unico.
        La straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla prima materia oggetto del decreto è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti, in termini di continui afflussi di soggetti, ai quali le pur consistenti strutture di accoglimento apprestate non sono assolutamente in grado di fare fronte; tali soggetti affrontano viaggi organizzati da individui privi di ogni scrupolo, che li costringono a viaggiare in condizioni di assenza delle più elementari garanzie di igiene e di sicurezza. L'avvicinarsi dell'estate fa ragionevolmente presumere che il fenomeno si dilati in modo ancor più preoccupante, con minacce più che serie anche per le condizioni sanitarie della popolazione delle città di arrivo.
        Per tali ragioni, appare necessario ed indispensabile apportare alla citata normativa in materia di immigrazione quelle modifiche dirette a consentire l'immediata distruzione dei mezzi di trasporto utilizzati, allo scopo sia di fornire un forte segnale dissuasivo agli organizzatori di simili viaggi, sia di elidere le considerevoli spese connesse alla custodia di natanti privi dei più elementari requisiti di attitudine alla navigazione.
        Il meccanismo scelto, disciplinato dall'articolo 1, utilizza il sistema della novella ed i criteri già adottati dall'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92.
        In pratica si prevede che, ove non vi siano istanze di affidamento dei mezzi in sequestro da parte di organi di polizia o di altri organismi ai sensi del testo vigente dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, si procede alla distruzione dei mezzi o a seguito di cessione per la distruzione con apposite convenzioni, o, direttamente e per i casi più gravi, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o di un'autorità da questi delegata. L'intervento prevede anche la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non assegnati a organismi pubblici. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi, dovendo anzi ipotizzarsi un risparmio di risorse per l'elisione dei costi di custodia e gestione dei beni sequestrati, in genere molto alti per le navi.
        Il secondo profilo di intervento segue l'orientamento già manifestato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza interpretativa di rigetto 22 marzo-10 aprile 2001, n. 105, con la quale si è ritenuto che anche l'atto di accompagnamento alla frontiera incide, ai fini delle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione, sulla libertà personale. Sul punto pendono tuttora altri giudizi di legittimità costituzionale. La disposizione di cui all'articolo 2 del decreto, pertanto, intende apprestare una specifica garanzia ai soggetti colpiti dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, stabilendone la convalida da parte del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1) Necessità dell'intervento normativo e impatto sulla normativa vigente

          I requisiti di necessità ed urgenza che rendono indispensabile l'approvazione del presente provvedimento normativo sono da individuare nella necessità di disporre di strumenti normativi più efficaci di quelli previsti dalla disciplina vigente in materia di gestione dei mezzi utilizzati per trasportare migranti illegalmente, contenuta nel comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.


2) Elementi di drafting normativo

          Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modificazioni ed integrazioni al citato testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e richiamando la disciplina dell'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di contrabbando, modificata da ultimo dalla legge 19 marzo 2001, n. 92. Anche su quest'ultima disposizione è stato necessario un intervento di aggiornamento, atteso che il concetto di rottamazione, già in essa presente, mal si attaglia ai natanti, prevalentemente usati dai trafficanti.


3) Analisi della compatibilità dell'intervento

          3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria

              Non sussistono disposizioni contrarie.

          3.2 Compatibilità con le competenze degli enti territoriali

              La materia oggetto di intervento è di esclusiva competenza statale.

          3.3 Conseguenze concernenti norme di rango secondario

              L'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, diretti a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo.



ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge



Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

          ... (omissis) ....

          8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

          ... (omissis) ...


Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. - Articolo 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).

          ... (omissis) ...

          3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

          ... (omissis) ...

          5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

          ... (omissis) ...
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Articolo 13 (Espulsione amministrativa).

          ... (omissis) ...

          5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

          ... (omissis) ...




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