XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2608
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge introduce
modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 12 del testo
unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi
di trasporto utilizzati da trafficanti che operano nel settore
dell'immigrazione clandestina per trasportare ingenti masse di
clandestini. Il decreto, inoltre, stabilisce la garanzia
costituzionale della convalida da parte dell'autorità
giudiziaria per le ipotesi di espulsione ed accompagnamento
alla frontiera dello straniero, previste dall'articolo 13,
commi 4 e 5, del medesimo testo unico.
La straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulla
prima materia oggetto del decreto è, purtroppo, sotto gli
occhi di tutti, in termini di continui afflussi di soggetti,
ai quali le pur consistenti strutture di accoglimento
apprestate non sono assolutamente in grado di fare fronte;
tali soggetti affrontano viaggi organizzati da individui privi
di ogni scrupolo, che li costringono a viaggiare in condizioni
di assenza delle più elementari garanzie di igiene e di
sicurezza. L'avvicinarsi dell'estate fa ragionevolmente
presumere che il fenomeno si dilati in modo ancor più
preoccupante, con minacce più che serie anche per le
condizioni sanitarie della popolazione delle città di
arrivo.
Per tali ragioni, appare necessario ed indispensabile
apportare alla citata normativa in materia di immigrazione
quelle modifiche dirette a consentire l'immediata distruzione
dei mezzi di trasporto utilizzati, allo scopo sia di fornire
un forte segnale dissuasivo agli organizzatori di simili
viaggi, sia di elidere le considerevoli spese connesse alla
custodia di natanti privi dei più elementari requisiti di
attitudine alla navigazione.
Il meccanismo scelto, disciplinato dall'articolo 1,
utilizza il sistema della novella ed i criteri già adottati
dall'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale (decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), a seguito delle modifiche
apportate dalla legge 19 marzo 2001, n. 92.
In pratica si prevede che, ove non vi siano istanze di
affidamento dei mezzi in sequestro da parte di organi di
polizia o di altri organismi ai sensi del testo vigente
dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, si procede
alla distruzione dei mezzi o a seguito di cessione per la
distruzione con apposite convenzioni, o, direttamente e per i
casi più gravi, con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei ministri o di un'autorità da questi delegata. L'intervento
prevede anche la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non
assegnati a organismi pubblici. Il provvedimento non comporta
oneri aggiuntivi, dovendo anzi ipotizzarsi un risparmio di
risorse per l'elisione dei costi di custodia e gestione dei
beni sequestrati, in genere molto alti per le navi.
Il secondo profilo di intervento segue l'orientamento già
manifestato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza
interpretativa di rigetto 22 marzo-10 aprile 2001, n. 105, con
la quale si è ritenuto che anche l'atto di accompagnamento
alla frontiera incide, ai fini delle garanzie previste
dall'articolo 13 della Costituzione, sulla libertà personale.
Sul punto pendono tuttora altri giudizi di legittimità
costituzionale. La disposizione di cui all'articolo 2 del
decreto, pertanto, intende apprestare una specifica garanzia
ai soggetti colpiti dai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione,
stabilendone la convalida da parte del Procuratore della
Repubblica presso il tribunale territorialmente competente.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1) Necessità dell'intervento normativo e impatto sulla
normativa vigente
I requisiti di necessità ed urgenza che rendono
indispensabile l'approvazione del presente provvedimento
normativo sono da individuare nella necessità di disporre di
strumenti normativi più efficaci di quelli previsti dalla
disciplina vigente in materia di gestione dei mezzi utilizzati
per trasportare migranti illegalmente, contenuta nel comma
8-bis dell'articolo 12 del testo unico in materia di
immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
2) Elementi di drafting normativo
Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso
alla tecnica della novella legislativa, apportando
modificazioni ed integrazioni al citato testo unico 25 luglio
1998, n. 286, e richiamando la disciplina dell'articolo
301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, in materia di contrabbando, modificata da
ultimo dalla legge 19 marzo 2001, n. 92. Anche su quest'ultima
disposizione è stato necessario un intervento di
aggiornamento, atteso che il concetto di rottamazione, già in
essa presente, mal si attaglia ai natanti, prevalentemente
usati dai trafficanti.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento
3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria
Non sussistono disposizioni contrarie.
3.2 Compatibilità con le competenze degli enti
territoriali
La materia oggetto di intervento è di esclusiva
competenza statale.
3.3 Conseguenze concernenti norme di rango
secondario
L'esecuzione delle nuove disposizioni determina
l'opportunità di interventi organizzativi da parte delle
amministrazioni interessate, diretti a completare le linee
esecutive del provvedimento legislativo.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Articolo 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
... (omissis) ....
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono
alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o
trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono
essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.
... (omissis) ...
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43. - Articolo 301-bis (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).
... (omissis) ...
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione
mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In
caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai
pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo
o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il
ricevitore capo della dogana, competenti per territorio,
possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
direttamente con una o più ditte del settore.
... (omissis) ...
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente
diritto è corrisposta una indennità sulla base delle
quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate,
tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
... (omissis) ...
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 - Articolo 13
(Espulsione amministrativa).
... (omissis) ...
5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso del comma
2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido
documento attestante la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
... (omissis) ...