XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2608
Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2002
Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del
regime dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di
migranti, prevista dall'articolo 12 del predetto testo unico,
come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
113, nonché di fornire le garanzie previste dall'articolo 13
della Costituzione agli stranieri per i quali sia stato
disposto l'accompagnamento alla frontiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per
la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di
informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai
seguenti:
"8-bis. Nel caso che non siano state presentate
istanze di affidamento, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001,
n. 92.
8-ter. La distruzione può essere direttamente
disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla
autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì
fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a
richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui
al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati".
2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-bis del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola:
"rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al
comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante
distruzione".
Articolo 2.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro
quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore
della Repubblica presso il tribunale territorialmente
competente il provvedimento con il quale è disposto
l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della
Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida
il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo".
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
Scajola, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica ed il
coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.