XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2607
Onorevoli Colleghi! - Sempre più evidenti si
manifestano le esigenze delle famiglie che intendono
acquistare una casa nella quale abitare: negli ultimi tempi i
costi degli immobili sono notevolmente aumentati e tale stato
di cose ha provocato una stagnazione del mercato, dovuta in
parte anche agli alti tassi di interesse praticati per
l'acquisto di un'abitazione. Molti giovani, che con il solo
proprio reddito non riescono ad acquistare una casa, rimandano
a tempi migliori l'eventuale e pur desiderato matrimonio e il
conseguente calo dei nuclei familiari di fatto depaupera la
nostra società che, è bene ricordarlo, è l'ultima al mondo
nella classifica della natalità.
Gli accorgimenti dei precedenti governi, che con la legge
18 dicembre 1986, n. 891, e con altre disposizioni in materia,
hanno previsto alcune agevolazioni fiscali per l'acquisto
della prima casa, non hanno tenuto conto, però, dell'esigenza
che tale abitazione, con il passare del tempo, possa
manifestarsi inadeguata alle reali necessità del nucleo
familiare e che, quindi, nasca nel cittadino, fruitore delle
agevolazioni fiscali previste dalla citata legge, il bisogno
di cambiare l'abitazione di proprietà.
In alcuni casi, infatti, risulta evidente l'esigenza di
cambiare casa: qualora mutino le componenti del nucleo
familiare - in più o in meno - per nascita o adozione, ovvero
per matrimonio o morte di uno dei congiunti. Le necessità
abitative del nucleo familiare, in tali casi, muterebbero
sicuramente e l'eventuale cambio di residenza potrebbe in
qualche misura migliorare l'economia familiare. Si pensi, ad
esempio, al caso in cui per la morte di un congiunto (marito,
moglie, figlio) al nucleo familiare restante fosse sufficiente
uno spazio abitativo inferiore a quello occupato
precedentemente. Viceversa, si pensi al caso in cui nel nucleo
familiare nascano uno o più figli, precedentemente non
previsti e, quindi, si manifesti la necessità di un maggiore
spazio abitativo. Ancora, si pensi al caso in cui un
componente del nucleo familiare accetti il cambiamento della
sede di lavoro e l'intera famiglia intenda spostarsi con lui
in altro luogo di residenza, diverso da quello precedente.
In questi ed altri specifici casi gli interessati
prevedibilmente dovranno vendere l'abitazione di proprietà,
acquistata con le agevolazioni per la prima casa, ed
acquistarne un'altra nella nuova sede di residenza.
La presente proposta di legge intende consentire a questi
cittadini di usufruire delle stesse agevolazioni previste
dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, che prevede agevolazioni
fiscali per l'acquisto della prima casa, purché l'acquisto
della nuova prima casa sia contestuale alla vendita della
precedente prima casa di proprietà, per la quale sono state
concesse le agevolazioni previste dalla legge n. 891 del 1986,
e comunque la vendita avvenga in un periodo di tempo non
superiore ad un anno.
Con l'aumento dell'età pensionabile, inoltre, la presente
proposta di legge prevede che i benefìci di cui alla legge n.
891 del 1986 possano essere accordati agli interessati fino al
compimento del cinquantacinquesimo anno di età, mentre la
norma attualmente in vigore prevede le agevolazioni soltanto
per coloro i quali non abbiano superato il quarantacinquesimo
anno di età.
Consentire a chi vuole acquistare una nuova casa
contestualmente alla vendita di quella posseduta e per la
quale ha potuto fruire delle agevolazioni previste per
l'acquisto della prima casa, di poter fruire delle stesse
agevolazioni previste dalla legge n. 891 del 1986, è un atto
di equità fiscale che, peraltro, non comporta alcuna perdita
per le casse dello Stato, in quanto nel caso di plusvalenza
del bene venduto l'interessato verrebbe agevolato soltanto per
la quota parte restante da pagare per la differenza
dell'importo tra vendita ed acquisto, mentre per la
plusvalenza pagherebbe le relative tasse previste dalla
legge.