XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2607




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".
        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Il cittadino che già possiede una prima casa e, per sopravvenute e documentate necessità, voglia acquistarne un'altra in cui intenda fissare il proprio domicilio, dispone di un periodo di tempo di un anno per vendere l'abitazione precedente, decorso il quale le esenzioni fiscali e le agevolazioni sulla prima casa applicabili ai sensi della legislazione vigente e da questi richieste sono confermate, se l'abitazione iniziale è stata regolarmente alienata; in caso contrario, il beneficiario delle suddette esenzioni fiscali ed agevolazioni provvede a pagare o rimborsare le quote non spettanti comprensive dell'interesse, ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 7, comma 3".


Art. 2.

        1. Gli aventi diritto al beneficio di cui al comma 5-bis dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, devono dimostrare la sopravvenuta esigenza del nuovo acquisto di un'abitazione quale prima casa, in luogo di quella già posseduta. Tale esigenza è riconosciuta nei seguenti casi:

            a) qualora, nel caso di aumento dei componenti il nucleo familiare, si manifestino evidenti necessità di un maggiore spazio abitativo per l'intera famiglia;
            b) qualora, nel caso di decremento del nucleo familiare, si manifesti l'esigenza di un minore spazio abitativo per i restanti familiari;

            c) qualora, nel caso di cambiamento della sede di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare o per altri eventuali comprovati casi di necessità, l'intera famiglia intenda spostarsi in altro luogo di residenza, diverso da quello precedente.


Art. 3.

        1. Le agevolazioni per l'acquisto della nuova prima casa previste dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono ammesse soltanto relativamente all'importo residuo necessario all'acquisto della nuova abitazione, dedotta la somma ricavata con la vendita della precedente prima casa, al netto delle imposte.



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