XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2607
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 18 dicembre 1986, n. 891, la parola:
"quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente:
"cinquantacinquesimo".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 18 dicembre
1986, n. 891, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il cittadino che già possiede una prima casa
e, per sopravvenute e documentate necessità, voglia
acquistarne un'altra in cui intenda fissare il proprio
domicilio, dispone di un periodo di tempo di un anno per
vendere l'abitazione precedente, decorso il quale le esenzioni
fiscali e le agevolazioni sulla prima casa applicabili ai
sensi della legislazione vigente e da questi richieste sono
confermate, se l'abitazione iniziale è stata regolarmente
alienata; in caso contrario, il beneficiario delle suddette
esenzioni fiscali ed agevolazioni provvede a pagare o
rimborsare le quote non spettanti comprensive dell'interesse,
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, dell'articolo
5, comma 1, lettera b), e dell'articolo 7, comma
3".
Art. 2.
1. Gli aventi diritto al beneficio di cui al comma
5-bis dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1986, n.
891, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente
legge, devono dimostrare la sopravvenuta esigenza del nuovo
acquisto di un'abitazione quale prima casa, in luogo di quella
già posseduta. Tale esigenza è riconosciuta nei seguenti
casi:
a) qualora, nel caso di aumento dei componenti il
nucleo familiare, si manifestino evidenti necessità di un
maggiore spazio abitativo per l'intera famiglia;
b) qualora, nel caso di decremento del nucleo
familiare, si manifesti l'esigenza di un minore spazio
abitativo per i restanti familiari;
c) qualora, nel caso di cambiamento della sede di
lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare o per altri
eventuali comprovati casi di necessità, l'intera famiglia
intenda spostarsi in altro luogo di residenza, diverso da
quello precedente.
Art. 3.
1. Le agevolazioni per l'acquisto della nuova prima casa
previste dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, come da ultimo
modificata dalla presente legge, sono ammesse soltanto
relativamente all'importo residuo necessario all'acquisto
della nuova abitazione, dedotta la somma ricavata con la
vendita della precedente prima casa, al netto delle
imposte.