XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2603
Onorevoli Deputati! - E' particolarmente sentita, negli
ambienti della marineria militare e civile, l'esigenza di
commemorare in modo adeguato il sacrificio di tutti coloro che
hanno perso la vita in mare per il bene della collettività
nazionale.
Si è fatta strada, in tale quadro, l'idea di istituire una
"Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da
elevare a solennità civile.
L'iniziativa appare significativa anche sotto l'aspetto
del recupero di una memoria storica essenziale per un Paese
come l'Italia, ricco di tradizioni marinare, ma anche di
piccoli e grandi momenti di gloria da ricordare, soprattutto
ai più giovani.
E' da evidenziare in proposito che esiste in Brindisi dal
1933, edificato per iniziativa della Lega navale italiana, il
Monumento al marinaio d'Italia, che ricorda tutti i marinai
scomparsi in mare al servizio della Patria.
Fino ad oggi, la memoria di questi uomini che hanno
immolato in pace e in guerra la loro vita e che giacciono in
fondo al mare è stata onorata solo in occasione di cerimonie
organizzate, grazie allo zelo encomiabile di operatori del
settore o di autorità militari, a livello locale e talvolta
con soluzione di continuità.
La celebrazione dell'istituenda Giornata della memoria
potrebbe, pertanto, aver luogo presso il monumento suddetto il
12 novembre, giorno in cui nel 1918, a Brindisi, l'ammiraglio
Thaon de Revel firmò il Bollettino della vittoria sul mare.
L'iniziativa darebbe, in tale modo, una risposta di alto
profilo al dolore ed alle aspettative della comunità marinara
e restituirebbe al Monumento al marinaio d'Italia il ruolo
simbolico - per il quale fu all'epoca realizzato - di
ricordare agli italiani il sacrificio di quanti hanno fatto
del mare la loro tomba al servizio della Nazione.
Essa rappresenterebbe, peraltro, un tangibile segno di
riconoscimento, da parte dello Stato, nei confronti della
città in parola per le benemerenze acquisite nel campo
marinaro.
In ragione delle considerazioni che precedono è stato
predisposto il presente disegno di legge che, dopo aver
previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della
solennità civile nel giorno e con le modalità anzidetti,
stabilisce, al comma 2 del medesimo articolo 1, che la
ricorrenza, pur da considerare solennità civile ai sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non
determini riduzione dell'orario di lavoro degli uffici
pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisca
giorno di vacanza o comporti riduzione di orario per le scuole
di ogni ordine e grado, secondo le disposizioni recate dagli
articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto il
provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
A. ASPETTI NORMATIVI IN SENSO STRETTO.
Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla
legislazione vigente.
Il provvedimento in esame dispone l'istituzione della
"Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" da
elevare a solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della
legge 27 maggio 1949, n. 260. Viene, inoltre, prevista
espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legislazione vigente;
accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto di
intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di
precedenti norme di delegificazione.
L'iniziativa intende commemorare in modo adeguato il
sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita in mare per
il bene della collettività nazionale. Al riguardo risulta
indispensabile l'adozione di un provvedimento di legge,
dovendosi intervenire su materia regolata dalla legge.
Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità
con l'ordinamento comunitario.
Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto
speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le
competenze costituzionali delle regioni.
Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie
che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali.
Non si pone il problema di verificare la coerenza del
provvedimento con tali fonti legislative in quanto la materia
ivi disciplinata non rientra tra quelle oggetto di
trasferimento di funzioni.
B. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO.
Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi
dei mezzi e dei tempi individuati per il loro
perseguimento.
Il provvedimento intende istituire la "Giornata della
memoria dei marinai scomparsi in mare", da elevare a solennità
civile. Si rinvia, per una descrizione più analitica, a quanto
riportato nella relazione illustrativa. L'obiettivo potrà
essere conseguito a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge.
Valutazione di oneri organizzativi a carico della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra
strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti
locali.
Il provvedimento comporta limitati oneri organizzativi a
carico della pubblica amministrazione.
Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di
nuove strutture amministrative e del coordinamento di quelle
esistenti.
Il provvedimento non prevede la creazione di nuove
strutture amministrative.
Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle
imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti
burocratici.
L'approvazione del provvedimento non comporterà alcun
onere a carico dei cittadini o delle imprese.
C. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.
Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non si rilevano nel testo definizioni normative che non
siano già utilizzate nell'ordinamento.
Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano
corretti anche con riguardo alla loro esatta
individuazione.
Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni del progetto e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti
o espliciti.
ALLEGATO ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Individuazione delle linee della giurisprudenza
costituzionale in materia e di eventuali giudizi di
costituzionalità in atto.
Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli
argomenti trattati dal disegno di legge.
Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su
materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Sulla materia sono state presentate due iniziative
legislative (atto Senato n. 932 e atto Camera n. 1903), non
ancora portate all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
In relazione ai contenuti del provvedimento - di carattere
puramente commemorativo - e a quanto, in particolare,
evidenziato nell'analisi tecnico-normativa (punto B), non si
ritiene necessaria la compilazione dell'AIR.