XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2603




        Onorevoli Deputati! - E' particolarmente sentita, negli ambienti della marineria militare e civile, l'esigenza di commemorare in modo adeguato il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita in mare per il bene della collettività nazionale.
        Si è fatta strada, in tale quadro, l'idea di istituire una "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da elevare a solennità civile.
        L'iniziativa appare significativa anche sotto l'aspetto del recupero di una memoria storica essenziale per un Paese come l'Italia, ricco di tradizioni marinare, ma anche di piccoli e grandi momenti di gloria da ricordare, soprattutto ai più giovani.
        E' da evidenziare in proposito che esiste in Brindisi dal 1933, edificato per iniziativa della Lega navale italiana, il Monumento al marinaio d'Italia, che ricorda tutti i marinai scomparsi in mare al servizio della Patria.
        Fino ad oggi, la memoria di questi uomini che hanno immolato in pace e in guerra la loro vita e che giacciono in fondo al mare è stata onorata solo in occasione di cerimonie organizzate, grazie allo zelo encomiabile di operatori del settore o di autorità militari, a livello locale e talvolta con soluzione di continuità.
        La celebrazione dell'istituenda Giornata della memoria potrebbe, pertanto, aver luogo presso il monumento suddetto il 12 novembre, giorno in cui nel 1918, a Brindisi, l'ammiraglio Thaon de Revel firmò il Bollettino della vittoria sul mare.
        L'iniziativa darebbe, in tale modo, una risposta di alto profilo al dolore ed alle aspettative della comunità marinara e restituirebbe al Monumento al marinaio d'Italia il ruolo simbolico - per il quale fu all'epoca realizzato - di ricordare agli italiani il sacrificio di quanti hanno fatto del mare la loro tomba al servizio della Nazione.
        Essa rappresenterebbe, peraltro, un tangibile segno di riconoscimento, da parte dello Stato, nei confronti della città in parola per le benemerenze acquisite nel campo marinaro.
        In ragione delle considerazioni che precedono è stato predisposto il presente disegno di legge che, dopo aver previsto, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della solennità civile nel giorno e con le modalità anzidetti, stabilisce, al comma 2 del medesimo articolo 1, che la ricorrenza, pur da considerare solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non determini riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né, qualora cada in giorni feriali, costituisca giorno di vacanza o comporti riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, secondo le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
        Non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


A. ASPETTI NORMATIVI IN SENSO STRETTO.

Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        Il provvedimento in esame dispone l'istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare" da elevare a solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Viene, inoltre, prevista espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto di intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.

        L'iniziativa intende commemorare in modo adeguato il sacrificio di tutti coloro che hanno perso la vita in mare per il bene della collettività nazionale. Al riguardo risulta indispensabile l'adozione di un provvedimento di legge, dovendosi intervenire su materia regolata dalla legge.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con tali fonti legislative in quanto la materia ivi disciplinata non rientra tra quelle oggetto di trasferimento di funzioni.
B. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO.

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

        Il provvedimento intende istituire la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da elevare a solennità civile. Si rinvia, per una descrizione più analitica, a quanto riportato nella relazione illustrativa. L'obiettivo potrà essere conseguito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Valutazione di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

        Il provvedimento comporta limitati oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione.

Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento di quelle esistenti.

        Il provvedimento non prevede la creazione di nuove strutture amministrative.

Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.

        L'approvazione del provvedimento non comporterà alcun onere a carico dei cittadini o delle imprese.


C. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nell'ordinamento.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento non comporta effetti abrogativi impliciti o espliciti.

ALLEGATO ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Individuazione delle linee della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in atto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal disegno di legge.

Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Sulla materia sono state presentate due iniziative legislative (atto Senato n. 932 e atto Camera n. 1903), non ancora portate all'esame del Parlamento.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

        In relazione ai contenuti del provvedimento - di carattere puramente commemorativo - e a quanto, in particolare, evidenziato nell'analisi tecnico-normativa (punto B), non si ritiene necessaria la compilazione dell'AIR.




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