XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2603




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, č istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 12 del mese di novembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella cittā di Brindisi.
        2. La ricorrenza č considerata solennitā civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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