XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2596
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 dicembre 1985, n. 730,
che disciplina le attività agrituristiche, ha rappresentato
una prima positiva esperienza, ha supportato il reddito
dell'impresa agricola, ha valorizzato territori rurali, ha
difeso il territorio, ha rilanciato tradizioni culturali, ha
difeso l'ambiente.
Pur con alcune difficoltà rispetto ad altre Nazioni
europee e con uno sviluppo diversificato nelle varie regioni
italiane, l'attività agrituristica ha fatto riscoprire i
valori della memoria ed ha rappresentato un veicolo di
valorizzazione dell'ambiente, del territorio, ma anche di
molte produzioni locali, tipiche e di qualità.
Oggi è necessario ripensare all'attività agrituristica,
tenendo presente l'esperienza di questi anni, i nuovi poteri
delle regioni nel settore, la normativa del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, non ultimo, questa
nuova cultura, voluta dall'Unione europea della
multifunzionalità, che se correttamente intesa ed applicata,
può portare ad una valorizzazione dell'impresa agricola e ad
un incremento del reddito.
L'agriturismo rappresenta, per una parte significativa
delle imprese agricole italiane, un decisivo sostegno
economico e un efficace veicolo di valorizzazione dei
prodotti, del territorio, del patrimonio culturale ed
ambientale delle nostre campagne.
Da un lato occorre meglio sottolineare la connessione
dell'attività agrituristica con l'attività agricola, anche
alla luce delle innovazioni introdotte dai "decreti di
orientamento", al fine di indirizzare la legislazione
regionale verso modelli più qualificati ed omogenei,
dall'altro si deve rendere più snello l'accesso delle imprese
all'attività agrituristica.
Occorre inoltre tenere presente il cambiamento che in
questi anni ha avuto il turismo: oggi sempre più "vendiamo" il
nostro Paese all'estero se riusciamo a collegare le città
d'arte con le nostre coste, il mare, le colline, i parchi,
l'ambiente, la cultura.
Nella presente proposta di legge, che rinnova
integralmente la disciplina dell'attività agrituristica e del
turismo rurale, abrogando la citata legge n. 730 del 1985,
allo scopo di proporre un testo di più facile ed esauriente
applicazione, si tiene conto anche di molte esperienze
normative regionali che hanno dimostrato di contribuire
positivamente allo sviluppo e alla qualificazione
dell'attività agrituristica.
Le norme contenute nella proposta di legge non intendono
invadere le competenze regionali, ma disciplinare con maggiore
chiarezza quelle norme di ordine fiscale, previdenziale e
sanitario, che hanno costituito a volte ostacoli per lo
sviluppo dell'attività in questo settore.