XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2596
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo
rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze
delle regioni, sostiene le attività connesse all'agricoltura
anche mediante la promozione ed il sostegno del turismo, al
fine di:
a) adeguare il reddito degli imprenditori
agricoli;
b) recuperare, difendere e consolidare le
iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente;
c) valorizzare le tradizioni e le specificità di
ciascun territorio;
d) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche,
di qualità, le tradizioni enogastronomiche e la cultura
locale.
Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche).
1. E' attività agrituristica quella svolta da imprenditori
agricoli singoli o associati, rivolta alla ricezione ed
all'ospitalità, con l'utilizzo della propria azienda in
rapporto di connessione con le attività di coltivazione del
fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame.
2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) la somministrazione di pasti e di bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole locali, nonché da prodotti ricavati da
materie prime dell'azienda agricola trasformati, anche
attraverso lavorazioni esterne, ivi compresi i prodotti a
carattere alcolico e superalcolico, secondo le modalità
indicate dall'articolo 3, comma 1;
c) la degustazione di prodotti aziendali e locali,
ivi inclusa la mescita di vino, ai sensi delle disposizioni di
cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) l'organizzazione di attività ricreative,
culturali, educativo-didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del territorio.
Art. 3.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).
1. Al fine di contribuire alla conservazione e alla
qualificazione delle attività agricole, della singola azienda
agrituristica e delle aziende agricole o agrituristiche della
zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta
enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è disciplinata
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve
apportare una quota significativa di prodotti propri, o di
aziende associate, pari almeno al 35 per cento della quota
totale;
b) le aziende agricole di zona, ovvero collocate
in ambito regionale o in territorio limitrofo, possono
apportare una ulteriore quota di prodotti pari almeno al 35
per cento della quota totale;
c) le quote di cui alle lettere a) e
b) devono rappresentare la prevalenza delle materie
prime alimentari impiegate nella somministrazione dei pasti e
delle bevande.
Art. 4.
(Norme igienico-sanitarie).
1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle
regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto
delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene
l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti
dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze
alimentari e del relativo piano aziendale di controllo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi
tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti
agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti e di bevande
limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero
massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il
requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della
cucina domestica.
Art. 5.
(Divieti all'esercizio
dell'attività agrituristica).
1. L'esercizio dell'attività agrituristica è vietato, a
meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
a) coloro che hanno riportato nell'ultimo
triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con sentenza passata in giudicato, condanna
per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515
e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di
igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti previsti da leggi speciali;
b) coloro che sono sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti
abituali.
Art. 6.
(Abilitazione, controlli,
disciplina fiscale ed esenzioni).
1. Lo svolgimento dell'attività agrituristica in
conformità alle disposizioni previste dalle leggi regionali in
materia, comporta la conseguente applicazione delle
disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra disposizione
vigente in materia previdenziale o comunque settoriale,
riconducibile all'attività agrituristica.
2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di
attività agrituristiche sono strumentali all'esercizio
dell'attività agricola, ai fini catastali ai sensi
dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e della pianificazione urbanistica.
3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai
sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e
parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli
ai fini della disciplina vigente in materia previdenziale,
assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività
relative ai servizi complementari è consentito il ricorso a
fornitori esterni.
4. Ai fini del riconoscimento di appartenenza a
particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della
priorità nella erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine, esclusi i fini di carattere fiscale, il reddito
proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito
agricolo.
5. Le aziende agrituristiche sono esentate dal pagamento
di ogni eventuale diritto alla Società italiana degli autori
ed editori.
6. Le attività ricreative, sportive, di ippoturismo,
escursionistiche, culturali ed educativo-didattiche svolte
dalle aziende agrituristiche sono assoggettate all'aliquota
IVA del 4 per cento.
7. Alla vendita dei prodotti delle aziende agrituristiche
si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio
1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo,
dei prodotti propri trasformati che non rientrano nei limiti
previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano
altresì alla vendita di prodotti non propri nei limiti
previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
Art. 7.
(Definizione di turismo rurale).
1. Sono definite aziende di turismo rurale le aziende
agricole che concorrono allo sviluppo del territorio ed
esplicano la loro attività in ambito rurale, non comprese nei
settori del turismo alberghiero e dell'agriturismo.
2. Le aziende di cui al comma 1, anche in deroga ai piani
relativi alla programmazione dell'attività degli esercizi
commerciali possono aprire un'attività nelle zone
urbanisticamente vocate ad attività agricola con il vincolo di
utilizzare almeno il 70 per cento dei prodotti locali e
regionali.
3. Le regioni istituiscono un apposito albo, di intesa con
l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 8, al quale sono
tenute ad iscriversi le aziende di turismo rurale, stabilendo
i relativi criteri di classificazione.
Art. 8.
(Coordinamento nazionale
dell'agriturismo e del turismo rurale).
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo e del turismo rurale, all'attuazione del
quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici
più rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio cura
la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti
dalle regioni e dalle medesime associazioni con l'obiettivo di
favorire un processo di autocertificazione aziendale su base
volontaria ai sensi delle norme ISO 9000, pubblicando
annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo
e formulando proposte per lo sviluppo del settore, anche
avvalendosi del contributo di organi ed enti esteri operanti
nel settore.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, dotato di fondi
propri, promuove, di intesa con le regioni, attività di
studio, di ricerca, di sperimentazione, di formazione
professionale e di promozione.
Art. 9.
(Abrogazione).
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive
modificazioni, è abrogata.