XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2596




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze delle regioni, sostiene le attività connesse all'agricoltura anche mediante la promozione ed il sostegno del turismo, al fine di:

            a) adeguare il reddito degli imprenditori agricoli;

            b) recuperare, difendere e consolidare le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente;

            c) valorizzare le tradizioni e le specificità di ciascun territorio;

            d) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, di qualità, le tradizioni enogastronomiche e la cultura locale.


Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche).

        1. E' attività agrituristica quella svolta da imprenditori agricoli singoli o associati, rivolta alla ricezione ed all'ospitalità, con l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame.
        2. Rientrano tra le attività agrituristiche:

            a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

            b) la somministrazione di pasti e di bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole locali, nonché da prodotti ricavati da materie prime dell'azienda agricola trasformati, anche attraverso lavorazioni esterne, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 1;

            c) la degustazione di prodotti aziendali e locali, ivi inclusa la mescita di vino, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268;

            d) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, educativo-didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio.


Art. 3.

(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).

        1. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole, della singola azienda agrituristica e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è disciplinata tenendo conto dei seguenti criteri:

            a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare una quota significativa di prodotti propri, o di aziende associate, pari almeno al 35 per cento della quota totale;

            b) le aziende agricole di zona, ovvero collocate in ambito regionale o in territorio limitrofo, possono apportare una ulteriore quota di prodotti pari almeno al 35 per cento della quota totale;

            c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza delle materie prime alimentari impiegate nella somministrazione dei pasti e delle bevande.


Art. 4.

(Norme igienico-sanitarie).

        1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
        2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
        3. L'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di controllo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
        4. Nel caso di somministrazione di pasti e di bevande limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.


Art. 5.

(Divieti all'esercizio
dell'attività agrituristica).

        1. L'esercizio dell'attività agrituristica è vietato, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

            a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

            b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.


Art. 6.

(Abilitazione, controlli,
disciplina fiscale ed esenzioni).

        1. Lo svolgimento dell'attività agrituristica in conformità alle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.
        2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ai fini catastali ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della pianificazione urbanistica.
        3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina vigente in materia previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative ai servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.
        4. Ai fini del riconoscimento di appartenenza a particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della priorità nella erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine, esclusi i fini di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
        5. Le aziende agrituristiche sono esentate dal pagamento di ogni eventuale diritto alla Società italiana degli autori ed editori.
        6. Le attività ricreative, sportive, di ippoturismo, escursionistiche, culturali ed educativo-didattiche svolte dalle aziende agrituristiche sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento.
        7. Alla vendita dei prodotti delle aziende agrituristiche si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        8. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri trasformati che non rientrano nei limiti previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano altresì alla vendita di prodotti non propri nei limiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.


Art. 7.

(Definizione di turismo rurale).

        1. Sono definite aziende di turismo rurale le aziende agricole che concorrono allo sviluppo del territorio ed esplicano la loro attività in ambito rurale, non comprese nei settori del turismo alberghiero e dell'agriturismo.
        2. Le aziende di cui al comma 1, anche in deroga ai piani relativi alla programmazione dell'attività degli esercizi commerciali possono aprire un'attività nelle zone urbanisticamente vocate ad attività agricola con il vincolo di utilizzare almeno il 70 per cento dei prodotti locali e regionali.
        3. Le regioni istituiscono un apposito albo, di intesa con l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 8, al quale sono tenute ad iscriversi le aziende di turismo rurale, stabilendo i relativi criteri di classificazione.

Art. 8.

(Coordinamento nazionale
dell'agriturismo e del turismo rurale).

        1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo e del turismo rurale, all'attuazione del quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle medesime associazioni con l'obiettivo di favorire un processo di autocertificazione aziendale su base volontaria ai sensi delle norme ISO 9000, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando proposte per lo sviluppo del settore, anche avvalendosi del contributo di organi ed enti esteri operanti nel settore.
        2. L'Osservatorio di cui al comma 1, dotato di fondi propri, promuove, di intesa con le regioni, attività di studio, di ricerca, di sperimentazione, di formazione professionale e di promozione.


Art. 9.

(Abrogazione).

        1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, è abrogata.



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