XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2591




        Onorevoli Colleghi! - Sempre più frequentemente si registrano casi di famiglie o di singoli che hanno impegnato i propri risparmi per l'acquisto di una casa in costruzione e che si trovano coinvolti nel fallimento della società o della cooperativa edilizia cui hanno affidato i propri risparmi e che, secondo la legislazione vigente, perdono sia le quote già impegnate, sia la possibilità di entrare in possesso della propria abitazione.
        Il fenomeno dei fallimenti coinvolge una media di 82 famiglie o singoli ogni giorno, e dai calcoli svolti dall'ISTAT si è potuto stimare che siano attualmente coinvolte 200.000 famiglie italiane. L'attuale legislazione in materia di fallimenti di cooperative o di società immobiliari non fornisce una adeguata tutela alle famiglie che affidano i propri risparmi per la costruzione della prima casa di abitazione ad una società o ad una cooperativa edilizia. In particolare, ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto n. 267 del 1942 il curatore fallimentare può sciogliersi dal preliminare di acquisto stipulato dal costruttore, cosicché chi ha acquistato il bene e lo ha già parzialmente pagato è costretto a riacquistare di nuovo il bene, se ne ha la facoltà economica, o rischia di vedere la propria casa venduta all'asta. L'attuale legislazione, inoltre, favorisce in caso di fallimento della società o della cooperativa, non i promissari acquirenti, ma piuttosto i creditori della ditta costruttrice, che hanno quantomeno la possibilità di rivalersi sugli immobili in costruzione per avere soddisfazione delle somme loro dovute.
        Le dimensioni del problema superano la soglia dell'emergenza ed è necessario quanto prima provvedere alla lacuna legislativa.
        Altre proposte di legge stanno mirando ad inserire nel diritto fallimentare una tutela delle vittime dei fallimenti per favorirli nella possibilità di far valere i propri diritti sugli immobili in costruzione o permettendo alla vittima del fallimento di subentrare alla ditta costruttrice nell'edificazione della prima casa. La presente proposta di legge prevede, invece, un sistema di ristori del danno patrimoniale occorso, con l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie.
        L'articolo 1 istituisce il fondo citato e determina l'entità dello stesso , definendo le modalità di finanziamento. Un contributo deriva dai premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nel ramo immobiliare. Un'altra parte del contributo da parte dello Stato è determinato annualmente dalla legge finanziaria. Al fondo contribuiscono anche le regioni e le province autonome. La ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome avviene annualmente su proposta del Ministro delle infrastrutture e di trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in ragione del contributo previsto a carico delle medesime regioni e delle province autonome.
        L'articolo 2 regola le modalità di erogazione di contributi alle vittime dei fallimenti delle imprese e delle cooperative edilizie a titolo di ristoro del danno patrimoniale subìto e individua i beneficiari di tale elargizione; sono considerati beneficiari coloro che nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge hanno subìto un danno patrimoniale documentabile e che siano promissari acquirenti degli alloggi destinati alla prima casa di abitazione, allorché l'acquisto della casa non sia avvenuto in seguito al fallimento, per la liquidazione forzata o dopo che sia subentrata la gestione commissariale della cooperativa edilizia o dell'impresa costruttrice. I limiti e le condizioni di elargizione del contributo ai beneficiari sono stabiliti da un apposito regolamento che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.




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