XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2591
Onorevoli Colleghi! - Sempre più frequentemente si
registrano casi di famiglie o di singoli che hanno impegnato i
propri risparmi per l'acquisto di una casa in costruzione e
che si trovano coinvolti nel fallimento della società o della
cooperativa edilizia cui hanno affidato i propri risparmi e
che, secondo la legislazione vigente, perdono sia le quote già
impegnate, sia la possibilità di entrare in possesso della
propria abitazione.
Il fenomeno dei fallimenti coinvolge una media di 82
famiglie o singoli ogni giorno, e dai calcoli svolti
dall'ISTAT si è potuto stimare che siano attualmente coinvolte
200.000 famiglie italiane. L'attuale legislazione in materia
di fallimenti di cooperative o di società immobiliari non
fornisce una adeguata tutela alle famiglie che affidano i
propri risparmi per la costruzione della prima casa di
abitazione ad una società o ad una cooperativa edilizia. In
particolare, ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto n.
267 del 1942 il curatore fallimentare può sciogliersi dal
preliminare di acquisto stipulato dal costruttore, cosicché
chi ha acquistato il bene e lo ha già parzialmente pagato è
costretto a riacquistare di nuovo il bene, se ne ha la facoltà
economica, o rischia di vedere la propria casa venduta
all'asta. L'attuale legislazione, inoltre, favorisce in caso
di fallimento della società o della cooperativa, non i
promissari acquirenti, ma piuttosto i creditori della ditta
costruttrice, che hanno quantomeno la possibilità di rivalersi
sugli immobili in costruzione per avere soddisfazione delle
somme loro dovute.
Le dimensioni del problema superano la soglia
dell'emergenza ed è necessario quanto prima provvedere alla
lacuna legislativa.
Altre proposte di legge stanno mirando ad inserire nel
diritto fallimentare una tutela delle vittime dei fallimenti
per favorirli nella possibilità di far valere i propri diritti
sugli immobili in costruzione o permettendo alla vittima del
fallimento di subentrare alla ditta costruttrice
nell'edificazione della prima casa. La presente proposta di
legge prevede, invece, un sistema di ristori del danno
patrimoniale occorso, con l'istituzione presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di
solidarietà per le vittime dei fallimenti delle imprese o
delle cooperative edilizie.
L'articolo 1 istituisce il fondo citato e determina
l'entità dello stesso , definendo le modalità di
finanziamento. Un contributo deriva dai premi assicurativi
raccolti nel territorio dello Stato nel ramo immobiliare.
Un'altra parte del contributo da parte dello Stato è
determinato annualmente dalla legge finanziaria. Al fondo
contribuiscono anche le regioni e le province autonome. La
ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome
avviene annualmente su proposta del Ministro delle
infrastrutture e di trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in
ragione del contributo previsto a carico delle medesime
regioni e delle province autonome.
L'articolo 2 regola le modalità di erogazione di
contributi alle vittime dei fallimenti delle imprese e delle
cooperative edilizie a titolo di ristoro del danno
patrimoniale subìto e individua i beneficiari di tale
elargizione; sono considerati beneficiari coloro che nel
quinquennio precedente all'entrata in vigore della legge hanno
subìto un danno patrimoniale documentabile e che siano
promissari acquirenti degli alloggi destinati alla prima casa
di abitazione, allorché l'acquisto della casa non sia avvenuto
in seguito al fallimento, per la liquidazione forzata o dopo
che sia subentrata la gestione commissariale della cooperativa
edilizia o dell'impresa costruttrice. I limiti e le condizioni
di elargizione del contributo ai beneficiari sono stabiliti da
un apposito regolamento che il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti deve adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.