XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2591




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del fondo di solidarietà per i soggetti
danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società
immobiliari).

        1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari. Il fondo è alimentato da:

            a) un contributo, determinato dal regolamento di cui all'articolo 2, sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nel ramo immobiliare;

            b) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, e che per l'anno 2002 è determinato in 150 milioni di euro;

            c) un contributo delle regioni e delle province autonome che possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

        2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito ogni anno tra le regioni e le province autonome su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi della lettera c) del comma 1, che premi la disponibilità delle stesse a concorrere con proprie risorse agli interventi di cui all'articolo 2.
        3. All'onere derivante dalla lettera b) del comma 1 si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

(Contributi a favore dei soggetti danneggiati dai
fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire la quota ad essi assegnata del fondo di cui all'articolo 1 mediante l'erogazione ai soggetti danneggiati da fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie di cui al comma 2 del presente articolo, di un contributo a titolo di indennizzo del danno patrimoniale dai medesimi subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in favore di coloro che nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno subìto un danno patrimoniale rilevante documentabile e che risultino:

            a) promissari acquirenti, ovvero titolari del preliminare di compravendita, degli alloggi destinati alla prima casa di abitazione, allorché l'acquisto della proprietà dell'immobile non sia avvenuto a causa del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata o della gestione commissariale della cooperativa edilizia o dell'impresa costruttrice;

            b) acquirenti della prima casa che hanno subìto grave pregiudizio in conseguenza delle procedure fallimentari della cooperativa edilizia o delle imprese costruttrici di cui alla lettera a).



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