XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2591
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del fondo di solidarietà per i soggetti
danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società
immobiliari).
1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti il fondo di solidarietà per i soggetti
danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società
immobiliari. Il fondo è alimentato da:
a) un contributo, determinato dal regolamento di
cui all'articolo 2, sui premi assicurativi raccolti nel
territorio dello Stato nel ramo immobiliare;
b) un contributo dello Stato, determinato
annualmente dalla legge finanziaria, e che per l'anno 2002 è
determinato in 150 milioni di euro;
c) un contributo delle regioni e delle province
autonome che possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 2 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito ogni anno tra le
regioni e le province autonome su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in
rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome ai sensi della lettera
c) del comma 1, che premi la disponibilità delle stesse
a concorrere con proprie risorse agli interventi di cui
all'articolo 2.
3. All'onere derivante dalla lettera b) del comma 1
si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Contributi a favore dei soggetti danneggiati dai
fallimenti delle imprese o delle cooperative edilizie).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a ripartire la quota ad essi assegnata del
fondo di cui all'articolo 1 mediante l'erogazione ai soggetti
danneggiati da fallimenti delle imprese o delle cooperative
edilizie di cui al comma 2 del presente articolo, di un
contributo a titolo di indennizzo del danno patrimoniale dai
medesimi subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in favore di
coloro che nel quinquennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno subìto un danno patrimoniale
rilevante documentabile e che risultino:
a) promissari acquirenti, ovvero titolari del
preliminare di compravendita, degli alloggi destinati alla
prima casa di abitazione, allorché l'acquisto della proprietà
dell'immobile non sia avvenuto a causa del fallimento, della
liquidazione coatta amministrativa, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata o della gestione
commissariale della cooperativa edilizia o dell'impresa
costruttrice;
b) acquirenti della prima casa che hanno subìto
grave pregiudizio in conseguenza delle procedure fallimentari
della cooperativa edilizia o delle imprese costruttrici di cui
alla lettera a).