XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2590
Onorevoli Colleghi! - Le cifre riguardanti le emissioni
di solventi in atmosfera derivanti dalle operazioni di
lavaggio e verniciatura industriale sono enormi:
in Italia si producono circa 1.500.000 tonnellate l'anno
di vernici, mediamente al 40 per cento di residuo secco: ciò
significa che già nei barattoli sono contenute 900.000
tonnellate di solvente destinate ad evaporare. Di 1.500.000 di
tonnellate di vernici prodotte, il 40 per cento circa (650.000
tonnellate), è utilizzato nell'industria, il che implica
l'uso, ai fini delle diverse operazioni industriali di
applicazione e diluizione delle vernici stesse, nonché di
pulizia degli impianti e degli attrezzi, di almeno 1.500.000
di tonnellate di solventi (in Europa, il quantitativo totale
ammonta ad oltre 5.000.000 di tonnellate - dati ESIG). La
cifra complessiva che ne risulta colloca le emissioni nei
processi di finitura al terzo-quarto posto come causa di
impatto ambientale, dopo il traffico, il riscaldamento civile
e industriale e le emissioni dovute a processi naturali
spontanei (eruzioni, decomposizione e altro).
Per quanto riguarda il settore della verniciatura, il
processo di progressivo abbandono dei solventi è reso
difficoltoso dall'elevata complessità del settore, articolato
in circa 200.000 aziende, piccole e medie, distribuite
eterogeneamente su tutto il territorio nazionale e inserite in
contesti produttivi e di sviluppo molto spesso
incomparabili;
per quanto riguarda il settore del lavaggio industriale,
la quantità di solventi clorurati venduta ufficialmente in
Europa è di circa 300.000 tonnellate l'anno, e di queste il 15
per cento è utilizzato in Italia (40-50.000 tonnellate).
La direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999,
sulla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili (COV), dovute anche all'uso di solventi organici
nell'industria, tenta di regolamentare l'impatto ambientale
delle operazioni di finitura organica. La direttiva avrebbe
dovuto essere recepita all'interno della legislazione
nazionale di ciascuno Stato membro della UE entro il 1^ aprile
2001.
Ciò ad oggi non è avvenuto nel nostro Paese, e per questa
ragione il 20 dicembre 2001 la Commissione europea ha adottato
un parere motivato contro l'Italia. E' infatti ormai diffusa a
livello internazionale e comunitario la consapevolezza circa
la gravità del problema. L'uso di solventi nelle attività di
lavaggio industriale e di verniciatura industriale, a causa
delle caratteristiche di questo tipo di operazioni, provoca
emissioni di COV nell'aria che sono nocive per la sanità
pubblica e contribuiscono alla formazione locale e
transfrontaliera di ossidanti fotochimici nello strato limite
della troposfera con danni alle risorse naturali, di estrema
importanza ambientale ed economica e, in talune condizioni di
esposizione, con effetti nocivi per la salute umana.
L'inquinamento dovuto ai COV in una regione influenza spesso
l'aria e l'acqua di altre regioni. L'Italia, con la legge 12
aprile 1995, n. 146, ha reso esecutivo il protocollo alla
convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a
lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di COV
o i loro flussi transfrontalieri, fatto a Ginevra il 18
novembre 1991.
La necessità di ridurre le emissioni di COV è un dato,
dunque, ormai acquisito all'interno del nostro ordinamento.
Tuttavia, le modalità attraverso cui raggiungere questo scopo
non possono non essere compatibili con il modello di sviluppo
della nostra industria, spesso composta da imprese medie e
medio-piccole (e dunque impossibilitate a sostenere costi
eccessivamente onerosi). Le emissioni di COV possono essere
evitate o ridotte nell'attività industriale, dato che esistono
prodotti sostitutivi meno nocivi, o che si potrebbero adottare
altre misure tecniche per ridurre le emissioni nell'ambiente,
ma ciò deve trovare espressione in una formula economicamente
sostenibile per le imprese interessate.
La proposta di legge che si presenta tenta di definire un
metodo possibile per creare le risorse indispensabili al
cambiamento tecnologico necessario all'abbattimento delle
emissioni dannose. A questo fine le imprese devono assumere la
parte principale dell'intero processo. E' per questo che qui
si propone di istituire forme di sostegno e di incentivazione
alla piccola e media industria per la riduzione dell'uso dei
COV.
Si tratta, in sintesi, di prevedere, al fine di generare
risorse da investire in trasformazione tecnologica,
l'introduzione, nella normativa in materia di protezione
ambientale, di un sistema di tassazione delle emissioni, con
il duplice scopo di ottenere una significativa riduzione degli
inquinanti emessi e, contemporaneamente, di riequilibrare la
competitività di mercato, supportando finanziariamente i
soggetti che sviluppano e adottano nuove tecnologie e prodotti
in grado di contribuire in maniera efficace al miglioramento
dell'ambiente. Questa impostazione è perfettamente conforme al
principio comunitario, già largamente presente nella nostra
legislazione, che "chi inquina paga".
In Italia già operano sistemi di tassazione sulla
produzione di rifiuti solidi (tassa di smaltimento) e di
reflui acquosi (tributi per la depurazione delle acque)
(decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).
Alcuni Paesi hanno già introdotto, anche nel caso
specifico del settore dei trattamenti delle superfici,
meccanismi fiscali volti a ridurre le emissioni gassose.
In generale, esistono già a livello internazionale studi
compiuti da organismi preposti relativi all'effetto della
tassazione ambientale.
Pertanto si ritiene opportuno considerare la possibilità
di istituire in Italia un sistema di tassazione dei COV che
permetta di liberare le risorse necessarie per favorire il
cambiamento tecnologico finalizzato alla riduzione delle
emissioni gassose inquinanti, nei settori menzionati,
utilizzando tutte le possibilità tecnologiche già oggi
disponibili, peraltro specificate nel testo del citato
protocollo di Ginevra del 1991.
L'imposta ambientale proposta "Ia" potrebbe assumere la
seguente articolazione:
Ia = Ii + Ic + Ie
dove
Ii = imposta istruttoria;
Ic = imposta controlli;
Ie = imposta emissione (risorse destinate alla
redistribuzione, "contributo compulsorio al
disinquinamento").
L'imposta istruttoria "Ii" è un contributo che dovrebbe
coprire una parte degli oneri connessi all'esame delle domande
di autorizzazione all'emissione e in grado quindi di coprire
il costo del personale impegnato in tale compito e le
conoscenze (computer, software, programmi ed
eventuali consulenze) necessarie alla valutazione delle
domande di autorizzazione; l'importo complessivo dovrebbe
essere rapportato alla complessità della documentazione da
esaminare ed al tempo necessario alla effettuazione della fase
istruttoria.
Tale risorsa, da versare all'atto del rilascio della
autorizzazione o in caso di modifica sostanziale del livello
delle emissioni che si producono, potrebbe permettere alle
amministrazioni interessate di rilasciare le autorizzazioni in
tempi più rapidi di quanto non sia avvenuto fino ad ora.
L'imposta controlli "Ic" è un contributo che dovrebbe
servire a coprire in parte gli oneri connessi al controllo
delle emissioni, in grado quindi di coprire in parte il costo
del personale impegnato in tale attività e l'acquisizione di
strumentazione analitica più sofisticata ed aggiornata per
l'effettuazione delle verifiche.
L'importo complessivo, da versare con cadenza annuale fino
alla data di scadenza dell'autorizzazione o fino alla data di
cessazione dell'attività, deve essere rapportato al numero dei
punti di emissione da controllare, al numero ed alla tipologia
degli inquinanti presenti ed alla complessità dei controlli
analitici da effettuare.
La risorsa resa disponibile da tali contributi potrà
essere utilizzata per il potenziamento delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente (ARPA), sia per quanto attiene
il personale e la sua eventuale riqualificazione sia per
quanto attiene l'acquisizione di strumentazione analitica
aggiornata.
Una logica conseguenza di tale impostazione comporta
ovviamente il non pagamento di tale quota nel caso in cui il
gestore dell'impianto decida di installare sui singoli punti
di emissione strumentazioni automatiche per il controllo e la
registrazione in continuo degli inquinanti presenti nelle
emissioni o, in alternativa, nelle ipotesi contemplate dalle
singole amministrazioni, nel caso di installazione di
apparecchiature per il controllo parametrico delle
emissioni.
L'imposta di emissione "Ie" viene definita in base al
quantitativo globale annuo degli inquinanti che lo
stabilimento autorizzato introduce nell'ambiente (come
bilancio di massa, risultante dal "piano di gestione dei
solventi" di cui all'allegato IIB annesso alla citata
direttiva 1999/13/CE), conservando inalterato il principio che
"chi inquina paga".
I soggetti che adottano soluzioni impiantistiche o materie
prime alternative in grado di ridurre il quantitativo
complessivo di inquinanti emessi sono pertanto favoriti sotto
l'aspetto fiscale, in quanto sono vincolati al pagamento di
una imposta inferiore rispetto a chi non adotta nessun sistema
migliorativo delle sue emissioni, invertendo una tendenza fino
ad oggi cristallizzata che porta a penalizzare, sotto
l'aspetto commerciale, chi oggi di tasca propria investe per
l'innovazione tecnologica e per un migliore impatto
ambientale.
La risorsa resa disponibile dalla somma di tali contributi
potrebbe essere utilizzata, con risultati a mio avviso
significativi, per supportare finanziariamente i soggetti che
sviluppano e promuovono nuove tecnologie o prodotti innovativi
in grado di contribuire in maniera efficace al miglioramento
dell'ambiente.
In tale modo sarebbe stimolata la ricerca di soluzioni
alternative, e il costo di queste operazioni sarebbe a quasi
totale carico di chi non fa nulla per migliorare le cose -
senza creare ulteriori oneri per le amministrazioni pubbliche.
In questo modo si potrebbe anche realizzare il risultato non
trascurabile di bilanciare un mercato che vede oggi totalmente
sfavorito chi intraprende a proprie spese la via
dell'innovazione tecnologica.
In considerazione del fatto che l'eventuale corresponsione
degli importi citati è legata al rilascio di una
autorizzazione per le emissioni in atmosfera o ad una futura
autorizzazione integrata ambientale, si crede opportuno che la
imposizione debba avvenire come tributo regionale. La regione
provvederà poi all'accantonamento delle risorse in un capitolo
di bilancio dedicato, dal quale saranno prelevati i
finanziamenti da redistribuire ai soggetti interessati:
province, ARPA, aziende.
Pur tuttavia, per avere una uniformità di trattamento, è
auspicabile che, come già per altro indicato dall'articolo 15
del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, vengano
definiti a livello statale le modalità, anche contabili,
nonché gli importi da applicare, senza dimenticare tutte le
norme riguardanti l'eventuale mancata o errata corresponsione
degli importi dovuti, e l'eventuale sistema sanzionatorio.
Si suggerisce di applicare un meccanismo di imposta che
preveda la tassazione alla fonte dei COV (produttore e/o
distributore di solventi), con un meccanismo fiscale simile a
quello dell'imposta sul valore aggiunto (per esempio:
l'importo dovrà essere pagato alla fonte dal produttore o
distributore - nel caso di solventi importati - di solventi,
che a sua volta lo farà pagare al produttore di vernici il
quale, a sua volta, lo scaricherà sull'utilizzatore e sul
verniciatore industriale).
La redistribuzione delle risorse.
Il ricavato dell'imposta ambientale, come già segnalato,
dovrebbe essere redistribuito:
a) in ragione del 30 per cento a copertura delle
Ii e Ic;
b) in ragione del 60 per cento, su incarico e
sotto vigilanza delle regioni, per ridurre significativamente
i costi che le aziende sostengono per la realizzazione di
progetti di transizione tecnologica verso prodotti, processi e
sistemi di abbattimento dei COV;
c) in ragione del 10 per cento a copertura dei
costi della ricerca sulle materie prime, con l'obiettivo "zero
COV" (detergenti senza COV e biodegradabili, vernici e
rivestimenti senza COV e biodegradabili).
Una apposita commissione tecnica istituita presso le
regioni valuta tali progetti e realizzazioni
contemporaneamente alle attività di istruttoria delle
autorizzazioni al funzionamento degli impianti, ai sensi della
legislazione vigente, in modo che la restituzione dell'imposta
ovvero l'erogazione dei contributi possa essere contestuale al
rilascio delle relative autorizzazioni.
La valutazione della commissione tecnica non potrà
prescindere da un parametro fondamentale: le somme potranno
essere restituite soltanto se l'avente diritto dimostra che
non impiega COV, oppure che li impiega in miscele con altri
prodotti in misura non superiore al 3 per cento, oppure che li
abbatte in misura minima del 90 per cento (come bilancio di
massa, risultante dal piano di gestione dei solventi previsto
dalla citata direttiva 1999/13/CE).
Si ipotizza di istituire un regime sanzionatorio
amministrativo, applicando, per esempio, una sovrattassa per
gli importi impropriamente sottratti al pagamento della tassa,
pari a dieci volte i valori dovuti, che integrerà il fondo da
redistribuire secondo le consuete modalità.