XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2590
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, sono considerati composti
organici volatili (COV) i composti organici con una pressione
di valore di almeno 0,1 mbar a 20^ C oppure con un punto di
ebollizione di 240^ al massimo di 1.013 mbar.
Art. 2.
(Finalità. Istituzione dell'imposta
regionale sui COV).
1. La presente legge detta disposizioni al fine di ridurre
l'inquinamento ambientale derivante dalle operazioni di
finitura organica delle imprese industriali, in conformità
alla normativa nazionale e dell'Unione europea ed, in
particolare, alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11
marzo 1999, prevedendo la progressiva diminuzione delle
emissioni di COV ed incentivi economici alle imprese che
realizzano processi tecnologici di basso impatto
ambientale.
2. In attuazione della finalità di cui al comma 1 e, in
particolare, allo scopo di ridurre le emissioni gassose
inquinanti prodotte dalle imprese è istituita, a decorrere
dall'anno 2003, l'imposta regionale sui COV, di seguito
denominata "imposta", articolata nei modi seguenti:
a) imposta istruttoria (Ii);
b) imposta controllo (Ic);
c) imposta emissione (Ie).
3. L'Ii è versata dalle imprese all'atto del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al numero 9)
dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
di seguito denominata "autorizzazione", ovvero
dell'autorizzazione per modifiche sostanziali nei processi di
emissione di COV ed il suo importo è stabilito in base alla
complessità della documentazione nonché dei tempi necessari
per l'istruttoria. I proventi derivanti dall'applicazione
dell'Ii sono destinati alla copertura dei costi del personale,
della strumentazione tecnica e delle eventuali consulenze
richieste ai fini dell'esame istruttorio.
4. L'Ic è versata dalle imprese, con cadenza annuale, per
l'intera durata dell'autorizzazione ed il suo importo è
stabilito in base al numero degli impianti da controllare, al
numero ed alla tipologia delle sostanze inquinanti prodotte
nonché alla complessità delle analisi da effettuare. I
proventi derivanti dall'applicazione dell'Ic sono destinati
alla copertura degli oneri relativi all'attuazione dei
controlli nonché al finanziamento delle agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA), al fine di garantire il
periodico aggiornamento e la riqualificazione del personale
nonché l'acquisizione di tecniche analitiche strumentali
scelte sulla base delle più avanzate soluzioni offerte dalla
ricerca nel settore. L'Ic non è dovuta nel caso il gestore
dell'impianto provveda all'installazione di strumentazioni
automatiche per il controllo e la registrazione continui dei
COV emessi ovvero di apparecchiature per il controllo
parametrico delle emissioni.
5. L'Ie è versata annualmente dalle imprese ed il suo
importo è stabilito in base al quantitativo globale annuo dei
COV emessi dalle stesse imprese, calcolato ai sensi
dell'allegato IIB annesso alla direttiva 1999/13/CE del
Consiglio, dell'11 marzo 1999.
Art. 3.
(Norme di attuazione).
1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell' ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità di applicazione dell'imposta nonché i criteri per
la relativa esenzione.
2. Il regolamento fissa, altresì, l'aliquota dell'Ie che
deve, comunque, essere stabilita, per ogni chilogrammo emesso
di COV, in misura non inferiore a 1,5 euro.
3. L'aliquota di cui al comma 2 è introdotta
progressivamente con le seguenti modalità:
a) dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre 2004: 1,5
euro;
b) a decorrere dal 1^ gennaio 2005: 2,5 euro.
Art. 4.
(Ambito di applicazione dell'imposta).
1. L'imposta si applica a tutte le imprese che producono,
commercializzano e utilizzano COV e loro miscele.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, a presentare alla commissione tecnica
regionale competente di cui all'articolo 5, una dichiarazione
recante:
a) l'elenco degli impianti di emissione di COV con
la dettagliata descrizione dei tipi di COV prodotti, nonché
della loro quantità relativa al trimestre precedente;
b) il piano di gestione dei solventi di cui
all'allegato IIB annesso alla direttiva 1999/13/CE del
Consiglio, dell'11 marzo 1999;
c) l'eventuale richiesta di esenzione
dall'imposta, ai sensi dell'articolo 5.
Art. 5.
(Commissioni tecniche regionali).
1. Nell'ambito di ciascuna regione è istituita una
commissione tecnica composta da esperti e, in misura non
inferiore ad un terzo, da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, avente il compito
di:
a) esaminare le dichiarazioni presentate ai sensi
dell'articolo 4;
b) individuare le imprese esentate dal pagamento
dell'imposta nonché i criteri per la restituzione dell'importo
indebitamente percepito, prevedendo comunque che la
restituzione avvenga solo in caso di imprese che comprovino
l'impiego di miscele costituite da COV in misura non superiore
al 3 per cento ovvero che documentino l'abbattimento dei COV
in misura almeno pari al 90 per cento;
c) proporre l'irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di mancato pagamento
dell'imposta ovvero di un parziale versamento delle somme
dovute;
d) determinare i requisiti delle imprese ai fini
della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, nonché
i criteri per la quantificazione dei medesimi contributi.
Art. 6.
(Concessione di contributi finanziari).
1. Entro il 1^ gennaio 2005 il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e di intesa con le commissioni
tecniche regionali di cui all'articolo 5 e con le ARPA,
provvede, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4
e del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta, alla
redistribuzione delle risorse sulla base dei seguenti
criteri:
a) il 30 per cento per la copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione dell'Ii e dell'Ic;
b) il 60 per cento alle imprese che realizzano
progetti di transizione tecnologica verso prodotti, processi e
sistemi comportanti una riduzione di COV ovvero il loro totale
abbattimento;
c) il 10 per cento per la copertura degli oneri
relativi alle ricerche sulle materie prime finalizzate alla
individuazione di detergenti privi di COV e biodegradabili,
nonché di vernici e di rivestimenti privi di COV e
biodegradabili.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Alle imprese che non adempiono agli obblighi di
versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari almeno a dieci volte l'importo dovuto non
pagato.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.