XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2590




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


(Definizione).

        1. Ai fini della presente legge, sono considerati composti organici volatili (COV) i composti organici con una pressione di valore di almeno 0,1 mbar a 20^ C oppure con un punto di ebollizione di 240^ al massimo di 1.013 mbar.


Art. 2.

(Finalità. Istituzione dell'imposta
regionale sui COV).

        1. La presente legge detta disposizioni al fine di ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalle operazioni di finitura organica delle imprese industriali, in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea ed, in particolare, alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, prevedendo la progressiva diminuzione delle emissioni di COV ed incentivi economici alle imprese che realizzano processi tecnologici di basso impatto ambientale.
        2. In attuazione della finalità di cui al comma 1 e, in particolare, allo scopo di ridurre le emissioni gassose inquinanti prodotte dalle imprese è istituita, a decorrere dall'anno 2003, l'imposta regionale sui COV, di seguito denominata "imposta", articolata nei modi seguenti:

            a) imposta istruttoria (Ii);

            b) imposta controllo (Ic);

            c) imposta emissione (Ie).

        3. L'Ii è versata dalle imprese all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al numero 9) dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di seguito denominata "autorizzazione", ovvero dell'autorizzazione per modifiche sostanziali nei processi di emissione di COV ed il suo importo è stabilito in base alla complessità della documentazione nonché dei tempi necessari per l'istruttoria. I proventi derivanti dall'applicazione dell'Ii sono destinati alla copertura dei costi del personale, della strumentazione tecnica e delle eventuali consulenze richieste ai fini dell'esame istruttorio.
        4. L'Ic è versata dalle imprese, con cadenza annuale, per l'intera durata dell'autorizzazione ed il suo importo è stabilito in base al numero degli impianti da controllare, al numero ed alla tipologia delle sostanze inquinanti prodotte nonché alla complessità delle analisi da effettuare. I proventi derivanti dall'applicazione dell'Ic sono destinati alla copertura degli oneri relativi all'attuazione dei controlli nonché al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), al fine di garantire il periodico aggiornamento e la riqualificazione del personale nonché l'acquisizione di tecniche analitiche strumentali scelte sulla base delle più avanzate soluzioni offerte dalla ricerca nel settore. L'Ic non è dovuta nel caso il gestore dell'impianto provveda all'installazione di strumentazioni automatiche per il controllo e la registrazione continui dei COV emessi ovvero di apparecchiature per il controllo parametrico delle emissioni.
        5. L'Ie è versata annualmente dalle imprese ed il suo importo è stabilito in base al quantitativo globale annuo dei COV emessi dalle stesse imprese, calcolato ai sensi dell'allegato IIB annesso alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999.


Art. 3.

(Norme di attuazione).

        1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta nonché i criteri per la relativa esenzione.
        2. Il regolamento fissa, altresì, l'aliquota dell'Ie che deve, comunque, essere stabilita, per ogni chilogrammo emesso di COV, in misura non inferiore a 1,5 euro.
        3. L'aliquota di cui al comma 2 è introdotta progressivamente con le seguenti modalità:

            a) dal 1^ gennaio 2003 al 31 dicembre 2004: 1,5 euro;

            b) a decorrere dal 1^ gennaio 2005: 2,5 euro.


Art. 4.

(Ambito di applicazione dell'imposta).

        1. L'imposta si applica a tutte le imprese che producono, commercializzano e utilizzano COV e loro miscele.
        2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, a presentare alla commissione tecnica regionale competente di cui all'articolo 5, una dichiarazione recante:

            a) l'elenco degli impianti di emissione di COV con la dettagliata descrizione dei tipi di COV prodotti, nonché della loro quantità relativa al trimestre precedente;

            b) il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato IIB annesso alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999;

            c) l'eventuale richiesta di esenzione dall'imposta, ai sensi dell'articolo 5.


Art. 5.

(Commissioni tecniche regionali).

        1. Nell'ambito di ciascuna regione è istituita una commissione tecnica composta da esperti e, in misura non inferiore ad un terzo, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avente il compito di:

            a) esaminare le dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 4;

            b) individuare le imprese esentate dal pagamento dell'imposta nonché i criteri per la restituzione dell'importo indebitamente percepito, prevedendo comunque che la restituzione avvenga solo in caso di imprese che comprovino l'impiego di miscele costituite da COV in misura non superiore al 3 per cento ovvero che documentino l'abbattimento dei COV in misura almeno pari al 90 per cento;

            c) proporre l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato pagamento dell'imposta ovvero di un parziale versamento delle somme dovute;

            d) determinare i requisiti delle imprese ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, nonché i criteri per la quantificazione dei medesimi contributi.


Art. 6.

(Concessione di contributi finanziari).

        1. Entro il 1^ gennaio 2005 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e di intesa con le commissioni tecniche regionali di cui all'articolo 5 e con le ARPA, provvede, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 e del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta, alla redistribuzione delle risorse sulla base dei seguenti criteri:

            a) il 30 per cento per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'Ii e dell'Ic;

            b) il 60 per cento alle imprese che realizzano progetti di transizione tecnologica verso prodotti, processi e sistemi comportanti una riduzione di COV ovvero il loro totale abbattimento;
            c) il 10 per cento per la copertura degli oneri relativi alle ricerche sulle materie prime finalizzate alla individuazione di detergenti privi di COV e biodegradabili, nonché di vernici e di rivestimenti privi di COV e biodegradabili.


Art. 7.

(Sanzioni).

        1. Alle imprese che non adempiono agli obblighi di versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari almeno a dieci volte l'importo dovuto non pagato.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione