XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2589




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge un duplice obiettivo: da una parte mira a tutelare il diritto dei consumatori ad essere informati sui prodotti che utilizzano, dall'altra a disincentivare, attraverso una trasparente disciplina dal lato dell'offerta, l'uso di pelli e pellicce di animali. In particolare si fa riferimento ad animali che non presentano rischi di estinzione (emblematico in tale senso il caso di cani e gatti), benché provate pratiche feroci facciano temere una preoccupante diffusione del fenomeno di abusi su animali di affezione.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si pone a carico di chiunque venda o metta in commercio prodotti ottenuti utilizzando pelli, pellicce e cuoio l'obbligo di indicare l'esatta provenienza di essi vietando la immissione sul mercato di prodotti da cui non si evinca con certezza la natura e l'origine dei materiali utilizzati. Non si comprende, infatti, l'assenza dell'anello finale della catena informativa che coinvolge immediatamente il consumatore. E' noto che nessuna legge vieta l'importazione di pelli e pellicce purché siano rispettate le disposizioni in materia di animali rari o a rischio di estinzione. Del resto in Italia esiste la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la legge 14 agosto 1991, n. 281. Dunque, nell'ordinamento italiano è stato accolto il principio per cui, tra gli altri, cani e gatti sono degni di tutela e si condannano gli atti di crudeltà contro di essi, tra i quali si ritiene di potere annoverare la macellazione e l'utilizzo per ottenerne pelli e pellicce. In materia vi sono differenti sensibilità culturali (si pensi ad alcuni Paesi dell'Estremo Oriente dove la carne di cane è comunemente consumata come cibo per gli esseri umani) da cui consegue lo sfruttamento delle pellicce e delle pelli. All'interno dell'ordinamento italiano, appare poco coerente un atteggiamento che da una parte condanna i maltrattamenti sugli animali di affezione e dall'altra non ostacola l'importazione e il commercio delle pellicce di quegli stessi animali di affezione. Del resto, non si ignora che è altrettanto degno di tutela il libero scambio, in ottemperanza anche ad accordi assunti nel campo del commercio internazionale; tuttavia, nel generale contemperamento di interessi, si ritiene che una adeguata etichettatura informativa della natura dell'animale da cui sono tratte le pelli e le pellicce utilizzate non possa che aumentare il grado di libertà di tutti i cittadini-consumatori, tanto nel rispetto del libero mercato quanto in quello dei consumatori la cui sensibilità animalista sia evoluta e, non ultimo, sia rispettosa verso gli animali.




Frontespizio Testo articoli