XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2589
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge un duplice obiettivo: da una parte mira a tutelare il
diritto dei consumatori ad essere informati sui prodotti che
utilizzano, dall'altra a disincentivare, attraverso una
trasparente disciplina dal lato dell'offerta, l'uso di pelli e
pellicce di animali. In particolare si fa riferimento ad
animali che non presentano rischi di estinzione (emblematico
in tale senso il caso di cani e gatti), benché provate
pratiche feroci facciano temere una preoccupante diffusione
del fenomeno di abusi su animali di affezione.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si pone
a carico di chiunque venda o metta in commercio prodotti
ottenuti utilizzando pelli, pellicce e cuoio l'obbligo di
indicare l'esatta provenienza di essi vietando la immissione
sul mercato di prodotti da cui non si evinca con certezza la
natura e l'origine dei materiali utilizzati. Non si comprende,
infatti, l'assenza dell'anello finale della catena informativa
che coinvolge immediatamente il consumatore. E' noto che
nessuna legge vieta l'importazione di pelli e pellicce purché
siano rispettate le disposizioni in materia di animali rari o
a rischio di estinzione. Del resto in Italia esiste la legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo, la legge 14 agosto 1991, n. 281. Dunque,
nell'ordinamento italiano è stato accolto il principio per
cui, tra gli altri, cani e gatti sono degni di tutela e si
condannano gli atti di crudeltà contro di essi, tra i quali si
ritiene di potere annoverare la macellazione e l'utilizzo per
ottenerne pelli e pellicce. In materia vi sono differenti
sensibilità culturali (si pensi ad alcuni Paesi dell'Estremo
Oriente dove la carne di cane è comunemente consumata come
cibo per gli esseri umani) da cui consegue lo sfruttamento
delle pellicce e delle pelli. All'interno dell'ordinamento
italiano, appare poco coerente un atteggiamento che da una
parte condanna i maltrattamenti sugli animali di affezione e
dall'altra non ostacola l'importazione e il commercio delle
pellicce di quegli stessi animali di affezione. Del resto, non
si ignora che è altrettanto degno di tutela il libero scambio,
in ottemperanza anche ad accordi assunti nel campo del
commercio internazionale; tuttavia, nel generale
contemperamento di interessi, si ritiene che una adeguata
etichettatura informativa della natura dell'animale da cui
sono tratte le pelli e le pellicce utilizzate non possa che
aumentare il grado di libertà di tutti i
cittadini-consumatori, tanto nel rispetto del libero mercato
quanto in quello dei consumatori la cui sensibilità animalista
sia evoluta e, non ultimo, sia rispettosa verso gli
animali.