XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2589
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in
commercio prodotti denominati "cuoio", "pelle" e "pelliccia",
di cui alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che non riportino
l'esatta indicazione dell'animale da cui essi sono
ottenuti.
2. Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta
dell'acquirente, una dichiarazione scritta circa la
corrispondenza della indicazione di cui al comma 1 con quella
riportata sulla fattura o su altri documenti comprovanti la
compravendita.
Art. 2.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 ad euro 100 mila.
2. In caso di recidiva della violazione di cui al comma 1
si procede alla chiusura dell'esercizio commerciale.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.