XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2589




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietato mettere in vendita o mettere altrimenti in commercio prodotti denominati "cuoio", "pelle" e "pelliccia", di cui alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che non riportino l'esatta indicazione dell'animale da cui essi sono ottenuti.
        2. Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, una dichiarazione scritta circa la corrispondenza della indicazione di cui al comma 1 con quella riportata sulla fattura o su altri documenti comprovanti la compravendita.


Art. 2.

        1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 100 mila.
        2. In caso di recidiva della violazione di cui al comma 1 si procede alla chiusura dell'esercizio commerciale.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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