XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2588
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di questa iniziativa
nasce dalla necessità di definire, finalmente anche nel nostro
Paese, le figure che possono realizzare le attività di
educazione motoria, fisica e sportiva come servizio prestato
in una libera attività professionale.
Oggi, purtroppo, non esiste, tra l'altro, una norma che
disciplina chi può dirigere e gestire una palestra, quali
titoli deve avere, quali attività e servizi può offrire.
Ciò, oltretutto, facilita alcuni fenomeni che si stanno
diffondendo, legati ad interventi precoci e non adeguati che,
invece di aiutare quanti frequentano queste attività, li
penalizzano a tal punto da determinare, in alcuni casi, vere e
proprie patologie, con conseguenti oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale. Per non parlare poi di un nuovo fenomeno
che si è sviluppato nelle palestre che è la promozione, se non
addirittura il commercio, di integratori e di sostanze
anabolizzanti.
E' necessario pertanto stabilire quali titoli devono avere
questi professionisti a cui spetta il compito, in scienza e
coscienza, di offrire responsabilmente tale servizi agli
utenti.
Inoltre, la domanda sociale dello sport per ognuno,
dell'educazione fisica nelle sue varie forme ed articolazioni,
in modo particolare per i giovani, implica una risposta più
adeguata e sistematica.
La proposta di legge istituisce l'ordine e l'albo
professionale degli educatori fisici e sportivi che operano, a
vari livelli di responsabilità, nel vasto settore delle
attività motorie con competenze e specializzazioni specifiche
diversificate.
Considerato che le attività motorie, ludiche e sportive
hanno precise finalità formative, non può essere dimenticato
che rappresentano, oltre che un servizio di prevenzione della
salute fisica, uno strumento di perfezione umana e sociale, ne
scaturisce che tutte queste attività, derivanti
dall'educazione fisica e sportiva, devono essere consentite
esclusivamente a persone qualificate.
La soluzione proposta si canalizza dentro quegli istituti
e quei princìpi che già nell'ordinamento italiano disciplinano
i vari ordini professionali e, nella fattispecie, vanno
esaminati i tratti salienti della legislazione in vigore, che
riguarda appunto i vari ordinamenti professionali.
Ricordiamo che per ordinamento professionale si intende
l'organizzazione di una determinata professione di ordine
intellettuale, che esige il titolo di studio iniziale; poi
l'abilitazione all'esercizio professionale, attraverso l'esame
di Stato previsto dalla Costituzione, ed infine l'iscrizione
all'albo professionale.
Ove difettasse uno di questi requisiti si potrebbe
incorrere nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale
che, appunto, punisce l'esercizio abusivo di una
professione.
Per quanto concerne il perché, e quindi la necessità ed
utilità dell'istituzione dell'ordine e dell'albo professionale
degli educatori fisici e sportivi, basti considerare come la
domanda di attività motorie e sportive, educative e
rieducative si fa ogni giorno più pressante.
Infatti l'acquisizione di abilità motorie ed il
raggiungimento di un buon livello di salute e di benessere
forniscono alle persone le risorse per affrontare in modo
adeguato le situazioni della vita, e proprio la salute
rappresenta lo stato di equilibrata fruizione delle proprie
risorse fisiche, intellettive, affettive e di interrelazione
con gli altri che si fonda sulla consapevole conoscenza di sé
che, in un continuo divenire, evolve nel corso della vita.
Questo dimostra quali e quante siano le responsabilità
dell'esperto in attività motorie, fisiche e sportive, e
pertanto crediano sia giusto, e non più differibile, stabilire
una normativa che chiarisca quali siano le figure che possano
essere preposte a questa importante e certamente non
delegabile funzione.
Non va altresì dimenticato che il bisogno di movimento a
carattere salutistico e le attività motorie vanno sempre più
confondendosi e il mercato, trasformandoli in business,
ne va sempre più snaturando i presupposti scientifici ed
educativi, facendo perdere i loro peculiari significati per
acquisirne altri di dubbia valenza sul piano
etico-formativo.
Pertanto ora rimane da considerare, anche se pare
superfluo, se la professione dell'educatore fisico e sportivo,
che in Italia è rappresentata dai diplomati degli istituti
superiori di educazione fisica e dai laureati in scienze
motorie e sportive, ha una matrice culturale, costituente
titolo per l'esercizio di questa professione nel tessuto
sociale.
La realizzazione di un ordine e di un albo professionale,
per quanto possa sembrare anacronistica, nella fattispecie
diventa indispensabile per stabilire chi ha il diritto di
poter offrire certi servizi onde realizzare una effettiva
garanzia del cittadino-utente affinché possa usufruire delle
prestazioni professionali di un operatore che assicuri
legittima competenza e professionalità certa.
Un altro punto, anche se già evidenziato, ma non
sufficientemente focalizzato, è quello di vedere se esista una
funzione sociale o un fine pubblico che giustifichi il
riconoscimento legislativo dell'ordine e dell'albo
professionale.
Questo è un aspetto comune a tutta la legislazione - come
s'è detto in esordio - che di volta in volta ha riconosciuto i
vari albi professionali.
Nel caso e nella situazione che abbiamo presentato
all'attenzione degli onorevoli colleghi la soluzione è facile
e piana perché l'obiettivo dell'attività professionale di cui
stiamo parlando è senza meno la promozione e la tutela della
salute fisica e psichica, ed è su questa rilevante funzione
sociale che si radica, quindi, la disciplina dell'esercizio
professionale dell'educatore fisico e sportivo.
Trattasi di fine pubblico che rappresenta uno dei princìpi
cardine della nostra Costituzione. Quindi, nella specie,
troverebbe valida e funzionale collocazione il concorso di un
ordine professionale degli educatori fisici e sportivi, la cui
attività ha come scopo quello di promuovere e salvaguardare la
salute psico-fisica dell'uomo cittadino.