XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2588
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE
DI EDUCATORE FISICO E SPORTIVO
Art. 1.
(Ammissione all'esercizio della professione di educatore
fisico e sportivo).
1. Può esercitare la professione di educatore fisico e
sportivo chi, ammesso all'esame di Stato della professione di
educatore fisico e sportivo, ha conseguito la abilitazione
all'esercizio di tale professione ed è iscritto all'apposito
albo.
Art. 2.
(Esame di Stato).
1. L'esame di cui all'articolo 1 della presente legge si
svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed è disciplinato da apposito
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è
richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
Art. 3.
(Requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato).
1. Sono ammessi all'esame di Stato i diplomati degli
istituti superiori di educazione fisica, i laureati in scienze
motorie e sportive e i tecnici federali già inquadrati da
almeno un triennio, a partire dal primo livello, del settore
tecnico delle federazioni sportive, riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), in posseso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Art. 4.
(Esercizio della professione di educatore fisico e
sportivo).
1. L'esercizio della professione di educatore fisico e
sportivo comprende lo studio, la ricerca, la sperimentazione,
l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di
carattere cinesiologico nonché di interventi individuali e
collettivi al fine di educare, prevenire, rieducare, formare,
salvaguardare e migliorare la condizione psico-fisica del
cittadino inserito negli organismi scolastici, socio-sanitari,
sportivi, del tempo libero e ricreativi, per mezzo del
movimento razionale, ludico motorio, formativo di base,
compensativo e riabilitativo, sportivo e socio-ricreativo.
Art. 5.
(Decreti di attuazione).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede, con propri decreti, sentite le competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad individuare le strutture didattiche
universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione
fisico-sportiva e sanitaria, e ad individuare altresì le
strutture private che operano isolatamente, od in collegamento
con le università, con le medesime finalità, nonché a
stabilire i criteri e le modalità con i quali le strutture
private possono ottenere, a richiesta, il riconoscimento e la
convenzione con le università ai fini della formazione
dell'educatore fisico e sportivo.
Art. 6.
(Albo professionale e segreto professionale).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituito l'albo professionale degli
educatori fisici e sportivi, di seguito denominato "albo".
Alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo provvede il
Ministero per i beni e le attività culturali, prevedendo
l'articolazione dello stesso albo su base provinciale.
2. Il professionista iscritto all'albo è soggetto alla
disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
Art. 7.
(Ordine nazionale degli educatori fisici
e sportivi).
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale
degli educatori fisici e sportivi, di seguito denominato
"ordine".
Art. 8.
(Condizioni per l'iscrizione all'albo).
1. Per essere iscritto all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;
b) non aver riportato condanne penali passate in
giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla
professione;
c) essere in possesso della abilitazione
all'esercizio della professione;
d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini
italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere
all'estero al servizio, in qualità di educatori fisici e
sportivi, dello Stato italiano o di enti o di imprese italiani
che operano fuori del territorio nazionale.
Art. 9.
(Modalità di iscrizione all'albo).
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda
in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, la ricevuta del
versamento della tassa di iscrizione, della tassa di
concessione governativa nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti per l'iscrizione agli albi professionali,
nonché la restante documentazione di cui al citato articolo
8.
2. I pubblici dipendenti comprovano i requisiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8
mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono,
attestante la loro qualifica; essi devono altresì documentare
se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove
tale esercizio sia precluso, accanto al nominativo, sull'albo
è riportata la relativa annotazione, indicante le cause della
non abilitazione.
Art. 10.
(Iscrizione all'albo).
1. Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui
all'articolo 9 entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
Il consiglio provvede all'iscrizione all'albo con decisione
motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito
verbale.
Art. 11.
(Anzianità di iscrizione all'albo).
1. L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla
data della relativa deliberazione di cui all'articolo 10.
2. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine
cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero
d'ordine di iscrizione.
Art. 12.
(Cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del
pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:
a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
b) nei casi di incompatibilità;
c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti
di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1
dell'articolo 8, salvo che, nel caso di trasferimento della
residenza all'estero, l'iscritto sia esonerato dall'obbligo
del possesso di tale requisito.
2. Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione
dall'albo dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso
di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a)
del comma 1.
Art. 13.
(Consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto
da giudici membri, eletti tra gli iscritti all'albo, ai sensi
della presente legge. Esso dura in carica tre anni dalla data
della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per
più di due volte consecutive.
2. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro un mese
dall'elezione, il presidente, il vice presidente, il
segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai
consiglieri ove necessario;
b) emana il regolamento interno recante norme sul
funzionamento del consiglio;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
d) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione degli stessi tramite referendum;
e) cura la osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione;
f) cura la tenuta dell'albo, provvede alle
relative iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni;
g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e
degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia, ai
presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello
nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Roma;
h) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni di concorso, ove
previsti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli
educatori fisici e sportivi abilitati all'esercizio
dell'attività;
i) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge l'attività diretta a impedire l'esercizio abusivo della
professione;
l) esprime pareri, su richiesta degli enti
pubblici ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione
professionale;
m) adotta i provvedimenti disciplinari;
n) propone le tabelle minime e massime delle
tariffe professionali degli onorari e delle indennità nonché i
criteri per il rimborso delle spese, che sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, il Ministro della salute e
il Ministro per i beni e le attività culturali; esprime, a
richiesta, pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;
o) determina i contributi annuali da corrispondere
dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei
certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
p) provvede agli adempimenti per la riscossione
dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di imposte dirette.
3. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), o) e
p) del comma 2 sono sottoposte all'approvazione del
Ministro della giustizia.
Art. 14.
(Attribuzioni del presidente
del consiglio dell'ordine).
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal consiglio.
2. Il presidente, altresì, rilascia i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti all'albo. In caso
d'impedimento è sostituito dal vicepresidente.
Art. 15.
(Riunioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia
richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un
terzo degli iscritti all'albo, e, comunque, almeno una volta
ogni sei mesi.
2. Il verbale della riunione del consiglio dell'ordine non
ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la
direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.
Art. 16.
(Comunicazioni delle decisioni
del consiglio dell'ordine).
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande
d'iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono
notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Roma.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene
mediante affissione del provvedimento, per dieci giorni, nella
sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune di ultima
residenza dell'interessato.
Art. 17.
(Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di
funzionare, o se chiamato all'osservanza dei propri doveri
persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi,
può essere sciolto. Esso viene, altresì, sciolto su richiesta
scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti
all'ordine o di almeno otto dei giudici componenti il
consiglio stesso.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario
il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello
scioglimento, la convocazione dell'assemblea degli iscritti
all'albo per l'elezione del nuovo consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina
del commissario straordinario sono disposti con decreto del
Ministro della giustizia. Il commissario straordinario ha la
facoltà di nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato
composto da non meno di due e non più di sei membri, uno dei
quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva
nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 18.
(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine ed in materia elettorale).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia
di iscrizione o di cancellazione dall'albo, quelle in materia
disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali,
possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al
tribunale di Roma.
Art. 19.
(Termine per il ricorso).
1. I ricorsi previsti dall'articolo 18 sono presentati
entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione
del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli
eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
Art. 20.
(Decisioni sui ricorsi avverso
le deliberazioni del consiglio dell'ordine).
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine il tribunale di Roma provvede in camera di
consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono
presentare ricorso alla corte d'appello, con l'osservanza
delle medesime forme previste per il procedimento davanti al
tribunale.
Art. 21.
(Elezione del consiglio dell'ordine).
1. L'elezione del nuovo consiglio dell'ordine si effettua
nel mese precedente la scadenza del consiglio in carica e la
data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito
il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio
dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti
per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di
ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per
l'elezione. L'avviso di convocazione, che è comunicato al
Ministro della giustizia, contiene l'indicazione del luogo,
del giorno e delle ore di inizio e di chiusura in prima e
seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a non
meno di cinque giorni dalla prima. L'elettore è ammesso a
votare previo accertamento della sua identità personale
mediante l'esibizione di un documento di identità ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio elettorale. L'elettore, ritirata la scheda, la compila
in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il
quale la depone nell'urna.
5. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno
scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome
del votante nell'elenco degli elettori. E' ammesso il voto per
corrispondenza. A tale fine, l'elettore chiede alla segreteria
del consiglio dell'ordine la scheda allo scopo timbrata e la
fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al
presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono
apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal
notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di
votazione. Il presidente del seggio, verificata e fatta
constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa
scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa
della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna. La
votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene
chiusa in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un
terzo degli aventi diritto. In caso contrario, sigillate le
schede in busta, il presidente rinvia alla seconda
convocazione.
6. In caso di seconda convocazione, la votazione è valida
qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.
Art. 22.
(Elenco degli elettori. Seggi elettorali).
1. Un mese prima dell'inizio delle operazioni elettorali,
il presidente del consiglio dell'ordine dispone la
compilazione di un elenco degli iscritti all'albo. L'elenco
contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di
nascita, residenza e numero di ordine di iscrizione all'albo,
nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la
relativa indicazione.
2. Il seggio elettorale, a cura del presidente del
consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna
durante le operazioni elettorali.
Art. 23.
(Composizione del seggio elettorale).
1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il
commissario straordinario di cui all'articolo 17, prima di
iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il
presidente del seggio elettorale, il vicepresidente e due
scrutatori, che costituiscono l'ufficio elettorale. Il
segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di
segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da
un consigliere scelto dal presidente del consiglio
dell'ordine. Durante la votazione è sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale.
Art. 24.
(Votazioni).
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione ai
fini dell'elezione del consiglio dell'ordine sono disposte in
un unico modello, con il timbro dell'ordine.
2. Le schede, con l'indicazione della convocazione cui si
riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione,
sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
3. L'elettore non può votare per un numero di candidati
superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali
arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
Art. 25.
(Comunicazione dell'esito delle elezioni).
1. Il presidente del seggio elettorale comunica al
Ministro della giustizia ed alla presidenza dell'ordine i
nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della
graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella
sede del consiglio dell'ordine. I risultati delle elezioni
sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma.
Art. 26.
(Adunanza del consiglio dell'ordine.
Cariche).
1. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dalla
proclamazione del consiglio dell'ordine, né dà comunicazione
ai componenti eletti e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si
procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, del
segretario e del tesoriere.
2. Per la convalida delle adunanze del consiglio
dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti
o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità dei
voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più
favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del
presidente.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella
graduatoria, che seguono immediatamente nell'ordine. Qualora
venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove
elezioni.
Art. 27.
(Annullamento dell'elezione dei membri
del consiglio dell'ordine. Sostituzione).
1. Il tribunale di Roma ove accolga un ricorso presentato
ai sensi dell'articolo 20 contro l'elezione di singoli
componenti del consiglio dell'ordine, invita il consiglio
stesso a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere i
candidati che seguono nell'ordine della graduatoria di cui
all'articolo 25.
Art. 28.
(Rinnovo delle elezioni
del consiglio dell'ordine).
1. Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che
investe l'elezione dell'intero consiglio dell'ordine, provvede
a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al
Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia nomina
un commissario straordinario e trasmette copia del relativo
decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso. Il
commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21
alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del
consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in
quanto applicabili.
Art. 29.
(Sanzioni disciplinari).
1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o
di mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si
comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro
professionali, può essere inflitta, a seconda della gravità
del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un
tempo non superiore ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio
professionale previsti dal codice penale, importa la
sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre
due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In
tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo
ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto
somme dovute.
3. La radiazione dall'albo è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato
non colposo.
4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo
iscritto:
a) nel caso di cui al comma 3 quando ha ottenuto
la riabilitazione ai sensi delle norme del codice di procedura
penale;
b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni
dalla cancellazione.
5. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 4 non sia
accolta, l'interessato può ricorrere ai sensi dell'articolo
18.
Art. 30.
(Procedimento disciplinare).
1. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento
disciplinare di ufficio o su istanza del procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma. Nessuna sanzione
disciplinare può essere inflitta senza la notifica
all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a
presentarsi, in un termine che non può essere inferiore ad un
mese, davanti al consiglio dell'ordine per essere sentito.
L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
2. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma.
3. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 1 e 2 avvengono mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e
all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
Art. 31.
(Vigilanza del Ministro della giustizia).
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza
sull'ordine.
CAPO II
NORME TRANSITORIE
Art. 32.
(Istituzione dell'albo e costituzione
del consiglio nazionale).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il
Ministro della giustizia entro un mese dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, nomina un commissario
straordinario che provvede alla prima formazione dell'albo.
2. Il commissario straordinario, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, indìce le elezioni
per il consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 21.
Provvede altresì a nominare il presidente del seggio
elettorale, il vicepresidente, due scrutatori e il segretario,
scegliendoli tra il personale dirigente del Ministero della
giustizia.