XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2587
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge di indicare alcune soluzioni, necessarie ed
indifferibili, per la gestione dei rifiuti pericolosi. In
particolare, l'attenzione del provvedimento è focalizzata su
due rifiuti - l'olio lubrificante usato e le batterie esauste
- che hanno in comune il fatto di essere collegati
all'automobile, cioè ad un mezzo di trasporto usato e gestito
direttamente da milioni di persone. In entrambi i casi si
tratta di componenti altamente tossiche per la salute umana ed
inquinanti per l'ambiente, che richiedono una grande cautela
una volta usati e che hanno in comune un altro
elemento-chiave: la possibilità di essere pressoché
integralmente riciclate, con forti risparmi
nell'approvvigionamento di costose materie prime. L'amplissima
platea di utilizzatori di olio lubrificante e di batterie è
assistita da una capillare rete di professionisti - gli
autoriparatori o gli addetti alle stazioni di servizio - che
provvedono in genere a risolvere molti problemi connessi
all'uso di olio e di batterie, a loro volta con l'aiuto di due
consorzi obbligatori - il Consorzio obbligatorio degli oli
usati e il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi - che hanno istituzionalmente
il compito di affrontare e risolvere i problemi ambientali,
industriali, di ricerca e comunicazione che sono connessi
all'uso di tali rifiuti. L'essenziale funzione di questi
consorzi, svolta senza oneri a carico dello stato, e con
l'utilizzo di ampia autonomia gestionale nel raggiungimento
degli scopi pubblici prefissati, ha conseguito nel tempo
grandi risultati, che sia per l'olio che per le batterie
collocano l'Italia ai vertici delle classifiche europee sia
nella raccolta che nella capacità di riciclo. Ciononostante -
dopo aver superato la soglia di percentuali maggiori del 90
per cento del raccoglibile e riciclabile, e volendo puntare al
traguardo massimo - entrambi i consorzi segnalano talune
distonie legislative che rendono talvolta difficile il felice
raggiungimento degli obiettivi di massima efficacia che
sarebbero necessari a fronte di questo ultimo "zoccolo duro"
da superare. Il problema è particolarmente acuto nel settore
del cosiddetto "fai da te", cioè nella pratica diretta - da
parte degli automobilisti - del cambio dell'olio e delle
batterie, con rischi di abbandono nell'ambiente di materiali
potenzialmente molto pericolosi. Le modifiche qui introdotte
nella legislazione vigente - soprattutto in termini di
armonizzazione - e i meccanismi proposti per facilitare una
sorta di "circuito virtuoso" che coinvolga attivamente tutti i
protagonisti del ciclo dell'uso di olio e di batterie, tengono
conto - nella presente proposta di legge - dei suggerimenti
che vengono dall'esperienza diretta di chi giornalmente si
occupa del problema: i consorzi, innanzitutto, ma anche le
categorie degli autoriparatori e degli artigiani che hanno un
ruolo diretto nella gestione di questi rifiuti pericolosi. Le
misure che qui si propongono sono da ritenere come
"indifferibili". Infatti, la situazione odierna dopo l'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti è
piuttosto particolare poiché essi sono oggetto di una
legislazione speciale (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95) che, in quanto tale, deroga a quella generale sui rifiuti
rappresentata dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
Però, per quanto riguarda gli aspetti che dal provvedimento
speciale non sono contemplati, rientra in gioco la disciplina
generale sui rifiuti. Tale situazione provoca un forte disagio
gestionale sia negli operatori che negli organi di controllo
poiché è necessario seguire di volta in volta strade diverse,
anche se parallele. Il caso classico è dato dalla
autorizzazione alla raccolta ed al trasporto dell'olio
minerale che attualmente sono concesse dalla regione o dalla
provincia autonoma o delegata; pertanto tale autorizzazione
non ha valore nazionale, ma vige solo nel limitato territorio
per il quale è competente l'organo che l'ha emanata. Mentre
tale tipo di autorizzazione viene concessa per tutte le altre
tipologie di rifiuti dall'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
"Albo", ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n.
22 del 1997 ed un solo atto copre l'intero territorio
nazionale. L'autorizzazione regionale comporta anche una
pluralità di fideiussioni, a differenza di quella prevista per
l'Albo che è, ovviamente, unica. Tale dicotomia era previsto
fosse sanata da un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che il Governo avrebbe dovuto emanare
entro il mese di gennaio 1998 (articolo 56, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 22 del 1997), ma tale provvedimento
non è mai stato neanche predisposto. A distanza di anni,
dunque, si pone il serio problema del coordinamento tra le due
legislazioni, anche in ragione del fatto che numerose
disposizioni del decreto legislativo n. 95 del 1992 (norma
speciale) sono riferite al decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982 abrogato, fin dal 2 marzo 1997, dal
decreto legislativo n. 22 del 1997 (norma generale). Inoltre,
le autorizzazioni per tutte le altre attività diverse dalla
raccolta (quelle, dunque, che gravano sull'impianto) ad oggi
soffrono di procedure diverse a seconda di come l'ente regione
applica il principio di specialità su richiamato. Si dettano,
inoltre, regole per l'armonizzazione della gestione dell'olio
contaminato da policlorobifenili (PCB), richiamando
espressamente valori e limiti di cui al decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209. Tale non commendevole situazione viene
ricondotta ad unità mediante la presente proposta di legge la
quale, inoltre, come accennato in premessa, prevede anche
misure relative alla prevenzione della dispersione e
dell'abbandono indiscriminato degli oli usati e di batterie
usate. Infatti, l'iniziativa si propone di concorrere alla
salvaguardia ambientale prevedendo alcune misure tese a
contrastare le cause di inquinamento dell'ambiente dovute
all'abbandono indiscriminato nell'ambiente medesimo di oli e
di batterie usati senza alcuna cautela da parte dei cittadini
che procedono al cambio "fai da te". Come anticipato, si
tratta di abbattere lo "zoccolo duro" della dispersione che da
anni i due consorzi obbligatori cercano di contrastare e che
si valuta sia pari al 10 per cento del totale recuperabile di
rifiuti pericolosi che vengono immessi nell'ambiente per
ignoranza e disinteresse rispetto alle esigenze di tutela non
solo dell'ambiente, ma anche della salute umana. Per questo si
prevede una particolare disciplina per la raccolta degli oli
usati e delle batterie esauste presso i rivenditori
commerciali. Circa il decreto legislativo n. 209 del 1999, è
opportuno ricordare che le modifiche proposte in questa sede
sul contenuto di PCB parti per milione (50 ppm) si originano
dal fatto che la direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento
dei PCB/PCT è stata recepita con lo stesso decreto legislativo
n. 209 del 1999. Tale provvedimento si pone nella logica di
non considerare come contaminate da PCB/PCT le sostanze che li
contengano in misura inferiore a 50 ppm. L'articolo 11 del
citato decreto legislativo n. 209 del 1999, però, stabilisce
che le norme ivi previste si applicano agli oli usati che
contengono oltre 25 ppm di PCB (50 nella direttiva). Quanto
precede, unito al fatto che ciò avviene solo in Italia, è
fuorviante e crea (oltreché confusione) due spiacevoli e
vistose conseguenze:
1) si altererebbe il regime di libera circolazione degli
oli minerali usati in tutta Europa;
2) l'Italia diventerebbe l'inceneritore di tutti gli oli
usati europei con una percentuale di PCB fra 25 e 50 ppm.
Per questo è assolutamente necessario armonizzare le 50
ppm con il resto dell'Europa mediante la modifica
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del
1999.
Per quanto riguarda l'articolato della presente proposta
di legge, esso consta di dieci articoli, recanti modifiche al
decreto legislativo n. 95 del 1992, che sono qui di seguito
brevemente commentati.
Articolo 1: si specificano le definizioni di olio usato,
raccolta, stoccaggio e oli contaminati da PCB. Inoltre, si
richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n.
22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del
1999 sul PCB al fine di evitare che su un rifiuto così
pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi
(con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni
applicative) come finora accaduto.
Articolo 2: si sopprime il richiamo alla classificazione
doganale degli oli, in quanto riportata nel modificato
articolo 1, comma 3.
Articolo 3: anche in questa sede si richiamano
esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997
sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB
al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come
l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti
diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come
finora accaduto.
Articolo 4: si sostituisce la parola "raccolta" con
"stoccaggio" perché le norme tecniche (ad oggi rappresentate
dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato n. 392 del 1996) si
riferiscono esplicitamente allo stoccaggio e contemplano la
raccolta come ovvia fase propedeutica ad esso.
Articolo 5: la disposizione in oggetto sostituisce
l'articolo 5 del decreto legislativo n. 95 del 1992 in materia
di autorizzazioni alla costruzione degli impianti e
all'esercizio delle attività di stoccaggio e di eliminazione
degli oli usati.
Articolo 6: in questo articolo viene tracciata la
strategia tesa a limitare al massimo la dispersione derivante
dagli interventi "fai da te". Infatti, si prevede che gli
esercizi commerciali al dettaglio che vendono l'olio minerale
ed operano in strutture di vendita superiori a 1.000 metri
quadri (quindi, grandi esercizi) siano obbligati a mettere a
disposizione della clientela e gestire (anche tramite terzi)
un impianto per la sostituzione e lo stoccaggio di olio
minerale usato. Ovviamente, tali impianti sono soggetti alle
autorizzazioni ambientali.
Laddove, invece, le strutture di vendita siano di
superficie inferiore a 1.000 metri quadri queste devono
consentire che il Consorzio obbligatorio degli oli usati
(previa sua richiesta) installi un impianto di solo stoccaggio
a disposizione del pubblico (quindi, non solo della propria
clientela) adottando una serie di cautele (ad esempio vigilare
su eventuali sversamenti); però è esplicitamente esclusa
l'osservanza di autorizzazioni, comunicazioni, registri,
formulari, eccetera. L'unico onere consiste nel contattare il
Consorzio obbligatorio degli oli usati e conservare per due
anni la dichiarazione di prelievo prevista alla lettera d),
comma 3-bis, dell'articolo 6.
In ogni caso, sia i piccoli sia i grandi esercizi
commerciali al dettaglio hanno l'obbligo di esporre una targa
che fornisca una corretta informativa al pubblico sul pericolo
rappresentato dall'olio minerale, gli estremi delle imprese di
autoriparazione di zona, convenzionate per il cambio olio,
nonché i recapiti del Consorzio obbligatorio.
Analogo discorso viene fatto, per identico motivo, per le
batterie al piombo esauste di cui all'articolo 9.
Inoltre, azionando il principio della responsabilità
condivisa che sottende a tutto il decreto legislativo n. 22
del 1997 sui rifiuti in generale, si prevede che dal 1^
gennaio 2003 le case costruttrici di autoveicoli e di tutti
gli altri mezzi dotati di motore inseriscano nella
documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda
sulla gestione dell'olio minerale usato.
Sempre sulla base del richiamato principio di
responsabilità condivisa, ancora dal 1^ gennaio 2003 i
produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare
l'imballaggio che lo contiene affinché le informazioni
richieste per i produttori di veicoli a motore compaiano anche
su tale imballaggio.
Articolo 7: con questo articolo si procede
all'armonizzazione del decreto legislativo n. 95 del 1992 con
le discipline più volte richiamate come dettate dai decreti
legislativi n. 22 del 197 e n. 209 del 1999 nonché a perequare
la realtà operativa attuale che nèl tempo si è discostata da
quella iniziale del 1992. Infatti:
viene soppresso l'obbligo di comunicazione al
Consorzio obbligatorio da parte dei soggetti che effettuano
l'eliminazione dell'olio laddove lo cedano a soggetti diversi
dal Consorzio medesimo;
viene soppresso il registro di carico e scarico,
essendo sufficiente il modello uniforme di cui al 1^ aprile
1998, n. 148, ai sensi degli articoli 12 e 18 del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
la dichiarazione sul contenuto di PCB viene soppressa
in quanto prevista dal decreto legislativo n. 209 del 1999;
il contenuto di PCB viene perequato con quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 209 del 1999 (50 ppm e
non 25 ppm);
viene soppresso il riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 abrogato da oltre
quattro anni dal decreto legislativo n. 22 del 1997;
si richiama l'applicazione delle norme sanzionatorie
generali di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 sui
rifiuti e non più di quelle di cui all'ormai abrogato decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Infatti, le
sanzioni penali o amministrative non possono essere applicate
in via analogica;
si prevedono delle sanzioni specifiche per il mancato
rispetto della "strategia" tracciata per l'erosione della
dispersione dovuta al fenomeno del "fai da te" di cui
all'articolo 6. Analogo discorso viene fatto per identico
motivo per le batterie al piombo di cui all'articolo 9.
Articolo 8: si provvede a sanare la situazione dei
depositi di olio minerale usato che non sono riusciti ad
adeguarsi alle regole del citato regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
n. 392 del 1996 in quanto decisamente particolari e non
applicabili, se non a costi esorbitanti. Tanto che lo stesso
Ministero delle attività produttive sta procedendo alla sua
completa revisione. Inoltre si provvede a trasferire la
situazione delle autorizzazioni dalle regioni all'Albo, come
spiegato in premessa.
Anche in questo caso, si richiamano esplicitamente le
norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del
decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB al fine di evitare
che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi
siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non
sempre corrette, gestioni applicative) come finora
accaduto.
Si provvede all'abrogazione dell'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo n. 32 del 1998 che, relativo alla rete
carburanti, aveva introdotto un generico onere di raccolta
degli oli usati a carico dei commercianti. Tale obbligo però è
privo di sanzione e non ha mai esitato né impegni né risultati
da parte del settore specifico. Pertanto, armonizzando le
varie disposizioni esistenti, si procede alla sua
soppressione.
Articolo 9: come detto in premessa, i problemi della
mancata dotazione di impianti di deposito da parte della rete
commerciale, mancata dotazione che poi genera il problema
della dispersione imputabile al fenomeno del "fai da te",
esistono non solo per l'olio minerale usato, ma anche per le
batterie al piombo esauste. Pertanto, sul punto, a tali
batterie si prevede l'applicazione delle stesse regole
proposte per l'olio minerale usato. Al riguardo, si propone la
non applicazione dell'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, con riguardo al
comparto commerciale poiché a distanza di anni tale articolo,
privo di sanzioni, non ha esitato né impegni né risultati da
parte del settore commerciale. Tutto il resto della disciplina
relativa alla gestione dei rifiuti rappresentati da batterie
al piombo esauste viene lasciato inalterato, a fronte della
insussistenza di problemi al riguardo.
Per questi motivi, la presente proposta di legge merita
una larga approvazione del Parlamento.