XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2587




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1:

                1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) Olio usato: rifiuto pericoloso costituito da qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati";

                2) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

            "f) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai detentori alle imprese di eliminazione o rigenerazione di tali rifiuti;

            f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e C annessi al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

            f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da policlorodifenili: oli usati che contengono o sono contaminati dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e loro miscele";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

            "2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista per gli oli usati: i filtri dell'olio, i filtri carburanti e le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati da olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni";

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le disposizioni sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai fini della classificazione doganale".


Art. 2.

        1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole da: "L'importazione" fino a: "doganale" sono soppresse.


Art. 3.

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3:

            1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";

            2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) ove le alternative di cui alle lettere a) e b) non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";

            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato da policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione è regolata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209".

Art. 4.

        1. All'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "la raccolta" sono sostituite dalle seguenti: "lo stoccaggio".


Art. 5.

        1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. (Autorizzazioni). - 1. Le autorizzazioni alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguire a spese del richiedente.
        2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili in concentrazione superiore a 50 parti per milione, oppure a ridurne la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente".


Art. 6.

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5, febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli usati che contengono o sono contaminati da policlorodifenili fino a 50 parti per milione con olio usato che contenga o sia contaminato da policlorodifenili in misura eccedente le 50 parti per milione;";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di oli e di fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e di natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una superficie superiore a 1.000 metri quadri è obbligato a mettere a disposizione della propria clientela e a gestire in conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio al dettaglio. In tale ultimo caso, non si applica quanto previsto dall'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476";

            c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3 sia svolta in strutture di vendita con una superficie inferiore a 1.000 metri quadri, i soggetti di cui al medesimo comma 3 devono consentire, su richiesta del Consorzio obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, che gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività, installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle batterie al piombo esauste a disposizione del pubblico e gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

            a) l'installazione e l'esercizio dell'impianto nonché la gestione del relativo contenuto non sono soggetti all'osservanza degli obblighi relativi a deposito temporaneo, autorizzazione, comunicazione, registro e documenti di accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto e al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476;

            b) sia effettuata la vigilanza per evitare sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di stoccaggio;

            c) per il prelievo ed il conferimento del contenuto dell'impianto, sia contattato il Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e siano concordate con gli stessi Consorzi le relative condizioni;

            d) il conferimento di cui alla lettera c)
deve risultare da apposita dichiarazione, recante l'indicazione del punto di prelievo, della data, della quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione deve essere conservata dai soggetti firmatari per due anni.

        3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e 3-bis hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle batterie al piombo esauste:

            a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;
            b) indirizzo e nominativo delle imprese di autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio dell'olio;

            c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

        3-quater. La facoltà di installare un impianto di stoccaggio di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, che possono usufruire in tale caso delle condizioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 3-bis del presente articolo. Tali imprese hanno altresì l'obbligo di esporre la targa informativa di cui al comma 3-ter, senza l'indicazione delle imprese di autoriparazione";

            d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        "6-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i produttori di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio minerale, hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti informazioni:

            a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti dalla scorretta gestione e relative sanzioni;

            b) recapiti del Consorzio di cui all'articolo 11.

        6-ter. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al comma 6-bis".


Art. 7.

        1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è abrogata;

            b) l'articolo 8 è abrogato;

            c) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato e, al comma 3, le parole da: "La dichiarazione" fino a: "alla combustione", sono soppresse;

            d) all'articolo 10, comma 2, le parole: 25 parti per milione" sono sostituite dalle seguenti: "50 parti per milione" e il comma 3 è abrogato;

            e) all'articolo 14:

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Alle attività di gestione degli oli usati disciplinati dal presente decreto restano applicabili le sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";

            2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis,
3-ter, 4, 5, 6-bis e 6-ter, nonché dall'articolo 7, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.582 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni alle disposizioni di cui al citato articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dello stabilimento da un minimo di cinque giorni ad un massimo di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tale caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'applicazione della sanzione è competente il
sindaco del comune in cui è commessa la violazione".


Art. 8.

        1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a presentare nuova domanda di autorizzazione o di iscrizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla medesima data; le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al citato articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e le regioni si devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la documentazione prevista, entro i successivi tre mesi. Le imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento espresso entro il predetto termine di tre mesi possono continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai sensi del citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 1992, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità competente.
        2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al termine di dodici mesi dalla medesima data e comunque non oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità competenti provvedono ad aggiornare o a rinnovare le suddette autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.
        3. Il comma 2-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è abrogato.
        4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, le parole: "le 25 parti per milione" sono sostituite dalle seguenti: "le 50 parti per milione".
        5. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche relative ai policlorodifenili contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni.
        6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della medesima legge, all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
        7. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di programma tra le imprese dei settori dell'agricoltura e dell'artigianato che producono tali rifiuti. Ai medesimi fini tali imprese, se firmatarie, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi di programma non sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
        8. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è abrogato.


Art. 9.

        1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esercitano l'attività di commercio al dettaglio di batterie per autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. In tal caso, è competente il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo 9-quinques del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e le informazioni sono riferite alle batterie al piombo esauste.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, e di cui all'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato dalla presente legge, si applicano anche con riferimento alle batterie al piombo esauste.
        3. Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato dalla presente legge.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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