XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2576
Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'affidamento dei
minori a seguito di separazione o divorzio dei genitori è
stato oggetto, nella precedente e nell'attuale legislatura, di
numerose proposte di riforma più o meno ispirate dall'esigenza
di favorire un modello condiviso di esercizio delle potestà
genitoriali anche dopo la separazione.
Ciò, è evidente, nel principale interesse del minore il
quale ha diritto di ricevere, nel modo più compiuto e
completo, non solo le cure e l'assistenza ma anche i benefìci
relazionali, formativi ed affettivi da entrambi i genitori,
seppur separati.
Contestualmente occorre riconoscere che l'obbligo di
educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per
effetto della pronuncia di separazione personale.
Ulteriormente si può rilevare che, nella prassi, si
riscontrano situazioni nelle quali il genitore convivente
"affidatario" con il minore tende ad estraniare o a
marginalizzare l'apporto dell'altro, nella maggior parte dei
casi il padre, che è relegato al ruolo di genitore del
"week-end" o di "ufficiale pagatore" (dell'assegno).
Da queste diverse esigenze, che riguardano un numero
elevatissimo di casi (oltre il 25 per cento di separazioni
ogni anno e più di un milione di figli di genitori separati),
e diritti assai delicati, muovono le diverse proposte di
riforma in analogia alla legislazione europea e di altri Stati
che da tempo conoscono l'istituto dell'affidamento congiunto o
condiviso.
Anche in Italia, peraltro, è riconosciuto l'affidamento
congiunto dei figli minori su base consensuale che è in
aumento ma ancora in percentuali modeste (3,9 per cento nel
1998).
Orbene, alcune proposte di legge presentate nell'attuale
legislatura, in particolare dalla maggioranza (in specie la
proposta di legge del 30 maggio 2001, n. 66, primo firmatario
Tarditi), tendono ad introdurre un modello in certo senso
coercitivo di "affidamento condiviso" ove il giudice ha il
potere di definire un progetto di gestione del figlio minore
"diviso tra" i genitori separati.
In altri termini il rischio contenuto in tali proposte è
quello di imporre, a chi non riesce a trovare autonomamente un
modello condiviso, una divisione del figlio minore "per parti"
e tra parti conflittuali: l'uno si occupa delle necessità
primarie, l'altro dell'educazione sportiva, l'uno del
mangiare, l'altro del rientro da scuola, eccetera.
Ma un tale auspicabile modello di collaborazione può
sussistere se vi è, appunto, la volontaria collaborazione tra
i genitori separati o divorziati, magari a seguito di un
percorso stimolato e sostenuto dai centri di mediazione che,
con personale altamente qualificato, riescono spesso a far
maturare intese e forme di collaborazione.
Ma se la "condivisione" è imposta in situazioni
conflittuali, per via giudiziaria, il rischio concreto è
quello di scaricare sul minore la permanente conflittualità
che c'è tra i genitori: peggio, quello di utilizzare, in una
gestione quotidiana coatta, il figlio come mezzo di
prosecuzione del conflitto, come mezzo per affermare le
proprie ragioni nel conflitto in atto.
E' evidente che tale esito non favorisce la ricostruzione
consapevole di un ambiente familiare nè la serenità dei
rapporti del minore con i propri genitori.
Vi è inoltre il rischio ulteriore di una
burocratizzazione, favorita dalla chance di successo
giudiziario, degli ordinari rapporti tra coniugi separati e
figli, così come è innegabile il rischio di violazione della
privacy, in specie del coniuge convivente, ossia per lo
più della donna, con l'occasione del quotidiano esercizio dei
"micropoteri" dell'affidamento (giudizialmente) condiviso.
Sulla scorta di queste preoccupazioni la presente proposta
di legge tende ad introdurre poche, mirate, ma significative
modifiche della disciplina codicistica: per favorire il
modello della piena condivisione delle potestà genitoriali,
senza tuttavia imporre un regime giudiziale di "divisione
quotidiana" del minore tra genitori in conflitto, stabilendo
il principio che le scelte più rilevanti per la vita del
figlio devono essere condivise e che, in caso di disaccordo,
possa esservi il ricorso al giudice; che, tuttavia, in via
transitoria e d'urgenza, le decisioni sono assunte dal
genitore convivente. La proposta di legge contiene poi
significative innovazioni procedurali volte a favorire, sulla
scorta delle esperienze maturate, il più equilibrato ed
efficace ruolo del giudice nelle controversie in materia.
La proposta di legge stabilisce altresì, per rafforzare il
principio di responsabilità genitoriale e far fronte ai
ricorrenti inadempimenti che penalizzano in genere la madre
affidataria oltre che il figlio, che la mancata corresponsione
dell'assegno familiare per oltre tre mensilità costituisce
reato ai sensi dell'articolo 570 del codice penale e che
l'accertamento dell'inadempimento da parte del giudice
costituisce titolo esecutivo per consentire il recupero del
credito con procedimento speciale ai sensi degli articoli 474
e 533 del codice di procedura civile.