XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2576




        Onorevoli Colleghi! - Il tema dell'affidamento dei minori a seguito di separazione o divorzio dei genitori è stato oggetto, nella precedente e nell'attuale legislatura, di numerose proposte di riforma più o meno ispirate dall'esigenza di favorire un modello condiviso di esercizio delle potestà genitoriali anche dopo la separazione.
        Ciò, è evidente, nel principale interesse del minore il quale ha diritto di ricevere, nel modo più compiuto e completo, non solo le cure e l'assistenza ma anche i benefìci relazionali, formativi ed affettivi da entrambi i genitori, seppur separati.
        Contestualmente occorre riconoscere che l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale.
        Ulteriormente si può rilevare che, nella prassi, si riscontrano situazioni nelle quali il genitore convivente "affidatario" con il minore tende ad estraniare o a marginalizzare l'apporto dell'altro, nella maggior parte dei casi il padre, che è relegato al ruolo di genitore del "week-end" o di "ufficiale pagatore" (dell'assegno).
        Da queste diverse esigenze, che riguardano un numero elevatissimo di casi (oltre il 25 per cento di separazioni ogni anno e più di un milione di figli di genitori separati), e diritti assai delicati, muovono le diverse proposte di riforma in analogia alla legislazione europea e di altri Stati che da tempo conoscono l'istituto dell'affidamento congiunto o condiviso.
        Anche in Italia, peraltro, è riconosciuto l'affidamento congiunto dei figli minori su base consensuale che è in aumento ma ancora in percentuali modeste (3,9 per cento nel 1998).
        Orbene, alcune proposte di legge presentate nell'attuale legislatura, in particolare dalla maggioranza (in specie la proposta di legge del 30 maggio 2001, n. 66, primo firmatario Tarditi), tendono ad introdurre un modello in certo senso coercitivo di "affidamento condiviso" ove il giudice ha il potere di definire un progetto di gestione del figlio minore "diviso tra" i genitori separati.
        In altri termini il rischio contenuto in tali proposte è quello di imporre, a chi non riesce a trovare autonomamente un modello condiviso, una divisione del figlio minore "per parti" e tra parti conflittuali: l'uno si occupa delle necessità primarie, l'altro dell'educazione sportiva, l'uno del mangiare, l'altro del rientro da scuola, eccetera.
        Ma un tale auspicabile modello di collaborazione può sussistere se vi è, appunto, la volontaria collaborazione tra i genitori separati o divorziati, magari a seguito di un percorso stimolato e sostenuto dai centri di mediazione che, con personale altamente qualificato, riescono spesso a far maturare intese e forme di collaborazione.
        Ma se la "condivisione" è imposta in situazioni conflittuali, per via giudiziaria, il rischio concreto è quello di scaricare sul minore la permanente conflittualità che c'è tra i genitori: peggio, quello di utilizzare, in una gestione quotidiana coatta, il figlio come mezzo di prosecuzione del conflitto, come mezzo per affermare le proprie ragioni nel conflitto in atto.
        E' evidente che tale esito non favorisce la ricostruzione consapevole di un ambiente familiare nè la serenità dei rapporti del minore con i propri genitori.
        Vi è inoltre il rischio ulteriore di una burocratizzazione, favorita dalla chance di successo giudiziario, degli ordinari rapporti tra coniugi separati e figli, così come è innegabile il rischio di violazione della privacy, in specie del coniuge convivente, ossia per lo più della donna, con l'occasione del quotidiano esercizio dei "micropoteri" dell'affidamento (giudizialmente) condiviso.
        Sulla scorta di queste preoccupazioni la presente proposta di legge tende ad introdurre poche, mirate, ma significative modifiche della disciplina codicistica: per favorire il modello della piena condivisione delle potestà genitoriali, senza tuttavia imporre un regime giudiziale di "divisione quotidiana" del minore tra genitori in conflitto, stabilendo il principio che le scelte più rilevanti per la vita del figlio devono essere condivise e che, in caso di disaccordo, possa esservi il ricorso al giudice; che, tuttavia, in via transitoria e d'urgenza, le decisioni sono assunte dal genitore convivente. La proposta di legge contiene poi significative innovazioni procedurali volte a favorire, sulla scorta delle esperienze maturate, il più equilibrato ed efficace ruolo del giudice nelle controversie in materia.
        La proposta di legge stabilisce altresì, per rafforzare il principio di responsabilità genitoriale e far fronte ai ricorrenti inadempimenti che penalizzano in genere la madre affidataria oltre che il figlio, che la mancata corresponsione dell'assegno familiare per oltre tre mensilità costituisce reato ai sensi dell'articolo 570 del codice penale e che l'accertamento dell'inadempimento da parte del giudice costituisce titolo esecutivo per consentire il recupero del credito con procedimento speciale ai sensi degli articoli 474 e 533 del codice di procedura civile.




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