XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2576




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155. - (Provvedimenti relativi ai figli).- L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A tale fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice le modalità per assicurarne l'adempimento.
        Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Il giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le parti, purché non in contrasto con tale interesse.
        Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà dei genitori, privilegiando l'esercizio congiunto della stessa e assicurando ai minori il mantenimento di rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il rispettivo nucleo familiare di origine. I provvedimenti di cui al presente comma, adeguatamente motivati, devono tenere conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori; c) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza; d) della ripartizione delle competenze del progetto educativo tra i genitori in corso di convivenza; e) del grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f) delle ragioni del conflitto tra i genitori. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che il minore sia affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente scelta nell'ambito parentale, o che, in subordine, sia inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
        In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il giudice determina a carico di uno dei coniugi un assegno periodico di carattere integrativo da versare a favore del genitore con il quale il figlio convive e da determinare tenendo conto: a) delle esigenze del figlio; b) del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) della comparazione tra le sostanze economiche di entrambi i genitori. Il giudice deve altresì prevedere un criterio di adeguamento dell'assegno, con riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria.
        Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei genitori al godimento dell'usufrutto legale.
        Le decisioni di maggiore interesse per i figli e quelle di contenuto economico per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti sono adottate di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se pendente, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata nell'interesse dei figli e nel rispetto dei criteri indicati ai commi terzo e quarto. Le decisioni non dilazionabili, possono essere assunte dal genitore con il quale il figlio convive. L'altro genitore può opporsi ricorrendo al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se pendente.
        Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole, il giudice valuta tale comportamento al fine della modifica delle condizioni stabilite, anche sotto il profilo economico.
        In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi. Nel caso in cui il cambio di residenza riguardi il genitore con il quale i figli convivono e il trasferimento non sia giustificato da rilevanti ragioni personali o lavorative del genitore convivente e sia contrario all'interesse del figlio, e renda più difficile all'altro genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in vigore anche mutando, se necessario, l'indicazione del genitore convivente".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 155-bis. (Assegnazione dell'abitazione nella casa familiare).- L'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il quale prevalentemente convivono i figli minorenni o i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
        Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle determinazioni di cui all'articolo 156. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599.

        Art. 155-ter.- (Poteri istruttori del giudice).- Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l'audizione dei figli minori.
        Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".


Art. 3.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ed agli articoli e 155-bis e 155-ter del medesimo codice, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche allo scioglimento del matrimonio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e all'annullamento del matrimonio. Si applicano, altresì all'affidamento dei figli naturali qualora il riconoscimento sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi non abbiano mai convissuto o abbiano cessato la convivenza.
        2. L'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli di cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, permane immutato anche in caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
        3. L'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.


Art. 4.

        1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi dell'articolo 570 del codice penale.
        2. L'accertamento giudiziale dell'omissione di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile e ai fini del procedimento speciale di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.



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