XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2576
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155. - (Provvedimenti relativi ai figli).-
L'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli non viene
meno per effetto della pronuncia di separazione personale. A
tale fine ciascun genitore è tenuto a rappresentare al giudice
le modalità per assicurarne l'adempimento.
Il giudice adotta ogni provvedimento relativo ai figli con
esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. Il
giudice deve tenere conto dell'accordo raggiunto tra le parti,
purché non in contrasto con tale interesse.
Il giudice che pronuncia la separazione dispone con quale
genitore convivono i figli, anche agli effetti della loro
residenza, e determina le modalità di esercizio della potestà
dei genitori, privilegiando l'esercizio congiunto della stessa
e assicurando ai minori il mantenimento di rapporti
continuativi e significativi con entrambi i genitori e con il
rispettivo nucleo familiare di origine. I provvedimenti di cui
al presente comma, adeguatamente motivati, devono tenere
conto: a) dell'età dei figli; b) del vissuto
specifico, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori;
c) dei rapporti con i genitori in corso di convivenza;
d) della ripartizione delle competenze del progetto
educativo tra i genitori in corso di convivenza; e) del
grado di collaborazione ipotizzabile tra i genitori; f)
delle ragioni del conflitto tra i genitori. In ogni caso il
giudice può, per gravi motivi, ordinare che il minore sia
affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente scelta
nell'ambito parentale, o che, in subordine, sia inserito in
una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto
di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo
con cui i genitori devono assicurare il mantenimento dei
figli, anche prevedendo forme di collaborazione o prestazioni
direttamente effettuate a favore dei figli. Ove necessario, il
giudice determina a carico di uno dei coniugi un assegno
periodico di carattere integrativo da versare a favore del
genitore con il quale il figlio convive e da determinare
tenendo conto: a) delle esigenze del figlio; b)
del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori; c) dei tempi di permanenza
presso ciascun genitore; d) della comparazione tra le
sostanze economiche di entrambi i genitori. Il giudice deve
altresì prevedere un criterio di adeguamento dell'assegno, con
riferimento almeno agli indici di svalutazione monetaria.
Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei
genitori al godimento dell'usufrutto legale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli e quelle di
contenuto economico per i figli maggiorenni non ancora
autosufficienti sono adottate di comune accordo da entrambi i
genitori. In caso di contrasto, ciascuno di essi può ricorrere
al giudice tutelare o al giudice del procedimento, se
pendente, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il
giudice, sentite le opinioni espresse dai coniugi e se
necessario dal figlio, suggerisce le determinazioni che
ritiene più utili nell'interesse di quest'ultimo. Se il
contrasto permane il giudice adotta la soluzione che ritiene
più adeguata nell'interesse dei figli e nel rispetto dei
criteri indicati ai commi terzo e quarto. Le decisioni non
dilazionabili, possono essere assunte dal genitore con il
quale il figlio convive. L'altro genitore può opporsi
ricorrendo al giudice tutelare o al giudice del procedimento,
se pendente.
Qualora uno dei genitori non si attenga all'accordo
raggiunto o ai provvedimenti adottati, ovvero ostacoli o
impedisca il rapporto dell'altro genitore con la prole, il
giudice valuta tale comportamento al fine della modifica delle
condizioni stabilite, anche sotto il profilo economico.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è
obbligato a comunicare all'altro, preventivamente, il proprio
cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi. Nel caso in cui il cambio di residenza riguardi
il genitore con il quale i figli convivono e il trasferimento
non sia giustificato da rilevanti ragioni personali o
lavorative del genitore convivente e sia contrario
all'interesse del figlio, e renda più difficile all'altro
genitore il mantenimento dei rapporti con la prole, il
giudice, ad istanza di parte, può modificare le condizioni in
vigore anche mutando, se necessario, l'indicazione del
genitore convivente".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 155-bis. (Assegnazione dell'abitazione
nella casa familiare).- L'assegnazione dell'abitazione
nella casa familiare spetta di preferenza al genitore con il
quale prevalentemente convivono i figli minorenni o i figli
maggiorenni non economicamente indipendenti.
Dell'assegnazione si tiene conto nell'ambito delle
determinazioni di cui all'articolo 156. L'assegnazione, in
quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi
dell'articolo 1599.
Art. 155-ter.- (Poteri istruttori del
giudice).- Prima dell'emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi
di prova, ivi compresa, salvo che particolari ragioni lo
sconsiglino, l'audizione dei figli minori.
Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le
parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per
raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela
dell'interesse morale e materiale dei figli".
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 155 del codice
civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
ed agli articoli e 155-bis e 155-ter del medesimo
codice, introdotti dall'articolo 2 della presente legge, si
applicano anche allo scioglimento del matrimonio, alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio e
all'annullamento del matrimonio. Si applicano, altresì
all'affidamento dei figli naturali qualora il riconoscimento
sia stato fatto da entrambi i genitori e gli stessi non
abbiano mai convissuto o abbiano cessato la convivenza.
2. L'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli di
cui all'articolo 155 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, permane immutato anche
in caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i
genitori.
3. L'articolo 6 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, è abrogato.
Art. 4.
1. La mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento
dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi
dell'articolo 570 del codice penale.
2. L'accertamento giudiziale dell'omissione di cui al
comma 1 costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo
474 del codice di procedura civile e ai fini del procedimento
speciale di cui all'articolo 633 del codice di procedura
civile.