XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2573
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende conferire piena attuazione all'articolo 37 del nostro
ordinamento costituzionale, il quale sancisce, fra l'altro,
che la donna lavoratrice deve essere posta in condizione di
poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare e che
alla madre e al bambino va assicurata una speciale adeguata
protezione. Al fine di perfezionare un quadro normativo che
predisponga le condizioni più favorevoli alla genitorialità,
intendiamo delegare al Governo l'adozione di una normativa che
apporti i necessari correttivi al "testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno
della maternità e della paternità", di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il principio ispiratore della proposta di legge è
perfettamente estrinsecato in uno stralcio del paragrafo
II.4.1. Politiche di parità del "Libro bianco sul mercato del
lavoro" presentato il 3 ottobre scorso dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, onorevole Maroni, che riproduciamo
di seguito: "(...) la presenza femminile nel mondo del lavoro
deve essere promossa a tutti i livelli e resa possibile
operando con gli strumenti propri di un'economia di mercato.
Una politica delle pari opportunità deve basarsi sugli
incentivi fiscali,(...) nonché sulle politiche sociali di
sostegno alle donne sposate che lavorano, per dare loro la
possibilità di meglio conciliare l'attività lavorativa con gli
impegni familiari. Una politica di pari opportunità, nel
contesto del nostro Paese, non va rafforzata solo per ragioni
di equità sociale, ma per motivi di efficienza del nostro
mercato del lavoro. In diverse parti del Paese si è raggiunta
praticamente la piena occupazione, nel senso che la
disoccupazione è scesa a livelli fisiologici, eppure non si
sono raggiunti ancora livelli dei tassi di occupazione
paragonabili a quelli dei nostri partners europei. Se ne
deduce che per raggiungere quell'obiettivo di occupazione
occorre far leva sugli strumenti che possano incentivare una
maggiore offerta di lavoro, in particolare quella delle donne
(...)".
Tale impostazione viene pienamente confermata dalla 2415^
sessione del Consiglio dell'Unione europea "Lavoro e affari
sociali", tenutasi lo scorso 7 marzo. In tale sede si è
ribadita la necessità di proseguire a operare in favore della
parità tra uomini e donne, sviluppando misure che facilitino
l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro,
evitando le discriminazioni e incrementando le misure volte a
conciliare la vita familiare e lavorativa. Che nel nostro
Paese una tale esigenza sia fortemente avvertita è
testimoniato anche dal Rapporto Eurispes "Quattro
ritratti per l'8 marzo", presentato a Roma nel contesto della
celebrazione della Festa della donna 2002.
Da tale rapporto si evince che la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro ha sempre presentato, per le donne, nuclei
di criticità. Il carico di lavoro domestico rappresentato
dalla cura dei figli e della famiglia risulta infatti essere
penalizzante sul versante professionale, nel quale la donna
soffre spesso discriminazioni da parte del datore di
lavoro.
E' un dato ormai universalmente acquisito che le
problematiche del lavoro connesse al mondo femminile sono
necessariamente intrecciate con le nostre dinamiche
socio-demografiche. In Italia, il numero medio di figli per
donna è sceso infatti dal 2,42 del 1970 all'1,2 del 1999. E
ciò non è imputabile solo alle ambizioni professionali della
donna, ma anche, e forse soprattutto, all'aggravio economico
per il nucleo familiare che la prole rappresenta in termini di
mantenimento, cura e scolarizzazione.
La ricerca Eurispes sottolinea testualmente che
"(...) la vecchia donna in carriera si è potuta far spazio in
un mercato disegnato da e per gli uomini, solo a patto di
assumere una mentalità lavorativa (...) in cui non sono
ammesse assenze fisiche e mentali da maternità (...)".
Gli estensori della presente proposta di legge ritengono
che, onde favorire una riduzione delle tensioni sul luogo di
lavoro ingenerate dalla necessità delle donne lavoratrici di
adire al congedo di maternità, tanto da raggiungere talora
vere e proprie forme di "terrorismo psicologico", si possa
rivelare producente estendere la forma di defiscalizzazione di
cui al comma 3 dell'articolo 4 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 151 del 2001 alle aziende con più di 20
dipendenti, in modo da rendere meno onerosa per l'azienda
l'assunzione di lavoratori a tempo determinato che
sostituiscano le lavoratrici in congedo di maternità.
L'articolo 2, comma 1, lettera b), della proposta di
legge in esame è finalizzata a rafforzare pertanto il quadro
normativo di produzione e tutela della maternità tenuto anche
conto del disagio che comunque comporta l'inserimento di un
nuovo lavoratore in termini di formazione in una azienda.
E' poi il caso di porre attenzione ad un limite
concernente la normativa sui congedi di cui al testo unico,
con riferimento alla tutela dei minori in situazione di
adozione e affidamento familiare.
In caso di genitori adottivi che lavorano, l'astensione
obbligatoria del lavoro per uno dei due era già prevista
dall'articolo 6, primo comma, della legge n. 903 del 1977,
sempre che il minore non superasse i sei anni d'età.
Nei casi di adozione di un minore straniero, però,
l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dalla legge n. 476 del 1998, disponeva che, fermo
restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i
genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento
preadottivo, hanno diritto all'astensione dal lavoro, o
all'assenza dal lavoro, anche se il minore adottato ha
superato i sei anni di età.
Nei casi di minori in affidamento familiare, la recente
legge di riforma in materia di adozione e affidamento (legge
n. 149 del 2001), all'articolo 38 (che sostituisce l'articolo
80 della legge n. 184 del 1983), dopo aver ribadito al comma
1, che "il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore
siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario", ha
precisato ai commi 2 e 3 che "Le disposizioni di cui (...)
all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla
legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma 1.
Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefìci in
tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di
permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i
genitori biologici". Le interpretazioni dei giuristi al
riguardo sono state però contraddittorie: alcuni hanno
sostenuto che in base al comma 3 citato gli affidatari
potevano avvalersi delle provvidenze previste
indipendentemente dall'età del minore da loro accolto, altri
hanno sostenuto che era necessario far riferimento alla
normativa specifica in vigore: ma il testo unico, nel quale
tali norme sono, in parte, conferite, non contiene alcun
chiarimento in merito.
Per quanto concerne l'astensione facoltiva, l'articolo 36,
comma 3, del testo unico, precisa che "qualora, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età
compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è
fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare".
Al di là di alcune problematiche di ordine interpretativo,
emerge in modo stridente dall'esame del dettato normativo che
abbiamo testé condotto, l'assenza di tutela per i genitori
adottivi ed affidatari di minori che abbiano età superiore ai
dodici anni. Tale vacatio assume connotati quasi
paradossali, qualora si ponga attenzione al fatto che spesso
tali soggetti presentano problematiche di ordine psicologico
e, conseguentemente, educativo, che richiedono un impegno di
cura assiduo da parte dei loro genitori e che va in ogni modo
favorita la possibilità di inserimento in una famiglia per
adolescenti che provengono da storie di sofferenza e
deprivazione affettiva ed educativa.
Ciò premesso, la presente proposta di legge prevede,
all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innalzamento a
sedici anni del limite d'età dei minori affidati e adottati,
ai fini del godimento, da parte dei genitori affidatari e
adottivi, delle provvidenze e dei benefìci di cui al testo
unico, coniugando in tale modo l'esigenza di ridurre una
assurda disparità di tutela fra minori stranieri e italiani
con la necessità di reperire una copertura economica per il
provvedimento che renda effettivamente esigibile il diritto
previsto.
Onorevoli colleghi, nel presentare la proposta di legge,
augurandoci che su essa si registri la massima convergenza
possibile, desideriamo ricordare il principio che la informa,
il quale è espresso in modo efficace ed incisivo dalle parole
del professor Marco Biagi, recentemente e drammaticamente
scomparso: "(...) La solidarietà è effettiva se davvero si
cerca di costruire una società diversa e più giusta". (Marco
Biagi, Chi frena le riforme è contro l'Europa, da Il
Sole 24 Ore, 19 marzo 2001).