XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2573




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende conferire piena attuazione all'articolo 37 del nostro ordinamento costituzionale, il quale sancisce, fra l'altro, che la donna lavoratrice deve essere posta in condizione di poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare e che alla madre e al bambino va assicurata una speciale adeguata protezione. Al fine di perfezionare un quadro normativo che predisponga le condizioni più favorevoli alla genitorialità, intendiamo delegare al Governo l'adozione di una normativa che apporti i necessari correttivi al "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità", di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
        Il principio ispiratore della proposta di legge è perfettamente estrinsecato in uno stralcio del paragrafo II.4.1. Politiche di parità del "Libro bianco sul mercato del lavoro" presentato il 3 ottobre scorso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Maroni, che riproduciamo di seguito: "(...) la presenza femminile nel mondo del lavoro deve essere promossa a tutti i livelli e resa possibile operando con gli strumenti propri di un'economia di mercato. Una politica delle pari opportunità deve basarsi sugli incentivi fiscali,(...) nonché sulle politiche sociali di sostegno alle donne sposate che lavorano, per dare loro la possibilità di meglio conciliare l'attività lavorativa con gli impegni familiari. Una politica di pari opportunità, nel contesto del nostro Paese, non va rafforzata solo per ragioni di equità sociale, ma per motivi di efficienza del nostro mercato del lavoro. In diverse parti del Paese si è raggiunta praticamente la piena occupazione, nel senso che la disoccupazione è scesa a livelli fisiologici, eppure non si sono raggiunti ancora livelli dei tassi di occupazione paragonabili a quelli dei nostri partners europei. Se ne deduce che per raggiungere quell'obiettivo di occupazione occorre far leva sugli strumenti che possano incentivare una maggiore offerta di lavoro, in particolare quella delle donne (...)".
        Tale impostazione viene pienamente confermata dalla 2415^ sessione del Consiglio dell'Unione europea "Lavoro e affari sociali", tenutasi lo scorso 7 marzo. In tale sede si è ribadita la necessità di proseguire a operare in favore della parità tra uomini e donne, sviluppando misure che facilitino l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, evitando le discriminazioni e incrementando le misure volte a conciliare la vita familiare e lavorativa. Che nel nostro Paese una tale esigenza sia fortemente avvertita è testimoniato anche dal Rapporto Eurispes "Quattro ritratti per l'8 marzo", presentato a Roma nel contesto della celebrazione della Festa della donna 2002.
        Da tale rapporto si evince che la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ha sempre presentato, per le donne, nuclei di criticità. Il carico di lavoro domestico rappresentato dalla cura dei figli e della famiglia risulta infatti essere penalizzante sul versante professionale, nel quale la donna soffre spesso discriminazioni da parte del datore di lavoro.
        E' un dato ormai universalmente acquisito che le problematiche del lavoro connesse al mondo femminile sono necessariamente intrecciate con le nostre dinamiche socio-demografiche. In Italia, il numero medio di figli per donna è sceso infatti dal 2,42 del 1970 all'1,2 del 1999. E ciò non è imputabile solo alle ambizioni professionali della donna, ma anche, e forse soprattutto, all'aggravio economico per il nucleo familiare che la prole rappresenta in termini di mantenimento, cura e scolarizzazione.
        La ricerca Eurispes sottolinea testualmente che "(...) la vecchia donna in carriera si è potuta far spazio in un mercato disegnato da e per gli uomini, solo a patto di assumere una mentalità lavorativa (...) in cui non sono ammesse assenze fisiche e mentali da maternità (...)".
        Gli estensori della presente proposta di legge ritengono che, onde favorire una riduzione delle tensioni sul luogo di lavoro ingenerate dalla necessità delle donne lavoratrici di adire al congedo di maternità, tanto da raggiungere talora vere e proprie forme di "terrorismo psicologico", si possa rivelare producente estendere la forma di defiscalizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 alle aziende con più di 20 dipendenti, in modo da rendere meno onerosa per l'azienda l'assunzione di lavoratori a tempo determinato che sostituiscano le lavoratrici in congedo di maternità. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della proposta di legge in esame è finalizzata a rafforzare pertanto il quadro normativo di produzione e tutela della maternità tenuto anche conto del disagio che comunque comporta l'inserimento di un nuovo lavoratore in termini di formazione in una azienda.
        E' poi il caso di porre attenzione ad un limite concernente la normativa sui congedi di cui al testo unico, con riferimento alla tutela dei minori in situazione di adozione e affidamento familiare.
        In caso di genitori adottivi che lavorano, l'astensione obbligatoria del lavoro per uno dei due era già prevista dall'articolo 6, primo comma, della legge n. 903 del 1977, sempre che il minore non superasse i sei anni d'età.
        Nei casi di adozione di un minore straniero, però, l'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dalla legge n. 476 del 1998, disponeva che, fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo, hanno diritto all'astensione dal lavoro, o all'assenza dal lavoro, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età.
        Nei casi di minori in affidamento familiare, la recente legge di riforma in materia di adozione e affidamento (legge n. 149 del 2001), all'articolo 38 (che sostituisce l'articolo 80 della legge n. 184 del 1983), dopo aver ribadito al comma 1, che "il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario", ha precisato ai commi 2 e 3 che "Le disposizioni di cui (...) all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
        Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefìci in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici". Le interpretazioni dei giuristi al riguardo sono state però contraddittorie: alcuni hanno sostenuto che in base al comma 3 citato gli affidatari potevano avvalersi delle provvidenze previste indipendentemente dall'età del minore da loro accolto, altri hanno sostenuto che era necessario far riferimento alla normativa specifica in vigore: ma il testo unico, nel quale tali norme sono, in parte, conferite, non contiene alcun chiarimento in merito.
        Per quanto concerne l'astensione facoltiva, l'articolo 36, comma 3, del testo unico, precisa che "qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare".
        Al di là di alcune problematiche di ordine interpretativo, emerge in modo stridente dall'esame del dettato normativo che abbiamo testé condotto, l'assenza di tutela per i genitori adottivi ed affidatari di minori che abbiano età superiore ai dodici anni. Tale vacatio assume connotati quasi paradossali, qualora si ponga attenzione al fatto che spesso tali soggetti presentano problematiche di ordine psicologico e, conseguentemente, educativo, che richiedono un impegno di cura assiduo da parte dei loro genitori e che va in ogni modo favorita la possibilità di inserimento in una famiglia per adolescenti che provengono da storie di sofferenza e deprivazione affettiva ed educativa.
        Ciò premesso, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innalzamento a sedici anni del limite d'età dei minori affidati e adottati, ai fini del godimento, da parte dei genitori affidatari e adottivi, delle provvidenze e dei benefìci di cui al testo unico, coniugando in tale modo l'esigenza di ridurre una assurda disparità di tutela fra minori stranieri e italiani con la necessità di reperire una copertura economica per il provvedimento che renda effettivamente esigibile il diritto previsto.
        Onorevoli colleghi, nel presentare la proposta di legge, augurandoci che su essa si registri la massima convergenza possibile, desideriamo ricordare il principio che la informa, il quale è espresso in modo efficace ed incisivo dalle parole del professor Marco Biagi, recentemente e drammaticamente scomparso: "(...) La solidarietà è effettiva se davvero si cerca di costruire una società diversa e più giusta". (Marco Biagi, Chi frena le riforme è contro l'Europa, da Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2001).




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