XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2573




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i prinćpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi allo scopo di tutelare i minori in stato di adozione o di affidamento, nonché prevedere specifiche agevolazioni per le imprese che intendano assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


Art. 2.

        1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1, sulla base dei seguenti prinćpi e criteri direttivi:

            a) innalzamento a sedici anni del limite d'età dei minori affidati o adottati, ai fini del godimento, da parte dei genitori affidatari o adottivi, delle provvidenze e dei benef́ci previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            b) predisposizione di incentivi fiscali per le aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le aziende fino a venti dipendenti.


Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, il Governo provvede all'emanazione dei relativi regolamenti di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.



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