XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2573
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i
prinćpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, uno o
più decreti legislativi allo scopo di tutelare i minori in
stato di adozione o di affidamento, nonché prevedere
specifiche agevolazioni per le imprese che intendano assumere
personale con contratto a tempo determinato o temporaneo in
sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151.
Art. 2.
1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi
dell'articolo 1, sulla base dei seguenti prinćpi e criteri
direttivi:
a) innalzamento a sedici anni del limite d'età dei
minori affidati o adottati, ai fini del godimento, da parte
dei genitori affidatari o adottivi, delle provvidenze e dei
benef́ci previsti dal citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
b) predisposizione di incentivi fiscali per le
aziende con più di venti dipendenti, analogamente a quanto
previsto al comma 3 dell'articolo 4 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le
aziende fino a venti dipendenti.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente
legge, il Governo provvede all'emanazione dei relativi
regolamenti di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni.