XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2569




        Onorevoli Colleghi! - Tra le magistrature a consolidata tradizione demo-liberale la magistratura italiana è quella che fornisce le minori garanzie sul piano delle qualificazioni professionali, e nella quale i magistrati svolgono con più frequenza attività extragiudiziaria, con conseguenze che tendono anche ad erodere la demarcazione tra classe politica e magistratura.
        Come in altri Paesi dell'Europa continentale, anche in Italia il reclutamento dei magistrati di carriera viene effettuato tra i giovani laureati in giurisprudenza senza alcuna precedente esperienza lavorativa e sulla base di esami competitivi aventi ad oggetto la conoscenza di nozioni giuridiche.
        Nel corso della sua carriera il magistrato è formalmente qualificato a coprire indistintamente ed in via esclusiva tutte le molteplici funzioni della giurisdizione civile, penale e minorile; tutte le funzioni che fanno capo al pubblico ministero, ivi inclusa la direzione delle indagini di polizia; tutte le molteplici funzioni direttive del Ministero della giustizia.
        Tradizionalmente, e fino alla metà degli anni '60, dopo il reclutamento erano previsti sei diversi vagli di professionalità per i nostri magistrati ed i primi tre prevedevano anche la eventuale dispensa dal servizio. Due soli erano però altamente competitivi e selettivi, il terzo ed il quarto: quelli, cioè, per le promozioni a magistrato di appello e a magistrato di cassazione. La competenza professionale veniva accertata da commissioni esaminatrici composte esclusivamente da alti magistrati, sulla base dei lavori scritti dei candidati. Venivano anche prese in considerazione informazioni sulla adeguatezza dei comportamenti rispetto alle esigenze della funzione di magistrato. I pochi posti disponibili ai tre successivi livelli della carriera venivano assegnati, salvo pochissime eccezioni, sulla base dell'anzianità nel ruolo dei magistrati di cassazione.
        Tra il 1963 ed il 1973 il Parlamento cambiò le leggi sulle promozioni dei magistrati fino ad allora vigenti. Anche le nuove leggi prevedevano serie valutazioni di professionalità nel corso della carriera. Tuttavia queste leggi, pur stabilendo che si dovessero effettuare vagli di professionalità ai fini delle promozioni, lasciavano al Consiglio superiore della magistratura (CSM) ampia discrezionalità nel decidere su come effettuarli.
        Il risultato è che sin dalla seconda metà degli anni '60 il CSM ha interpretato le leggi sulle promozioni in maniera che va ben al di là del più spinto lassismo per divenire puro e semplice rifiuto di dare ad esse concreta attuazione.
        Così, da ormai trent'anni, le valutazioni per le promozioni ai vari livelli non si basano più sulla valutazione dei lavori giudiziari scritti, né su esami; ma, invece, su valutazioni "globali" formulate dai consigli giudiziari e dal CSM in termini generici e laudativi.
        A differenza degli altri Paesi europei (Francia, Spagna, Portogallo e Germania), che hanno mantenuto una carriera basata su ricorrenti ed effettive verifiche di professionalità, l'unica garanzia relativa alle qualificazioni professionali dei giudici e dei pubblici ministeri che il nostro sistema offre per tutto l'arto dei 40-45 anni della loro permanenza in servizio è solo quella del concorso iniziale.
        Così stando le cose non possono certo destare meraviglia le ricorrenti carenze di professionalità personali e tecniche dei nostri magistrati. Con riferimento agli obbiettivi che il Costituente del 1948 si proponeva nel prevedere la creazione del CSM ci sembra quindi di poter dire che quest'organo non solo è venuto meno ad uno dei principali compiti che gli erano stati assegnati (garantire le qualificazioni professionali dei magistrati), ma con ciò stesso ha al contempo determinato una marcata attenuazione delle condizioni che favoriscono la stessa indipendenza della magistratura.
        Ora, certi automatismi di carriera e la pretesa inconfessata di considerare il magistrato come idoneo a svolgere qualsiasi funzione, sono causa non secondaria della grave situazione in cui versa attualmente la magistratura.
        A tutto ciò si aggiunga un'altra degenerazione: la lottizzazione correntizia delle posizioni più ambite ed il ruolo sempre più rilevante che le varie correnti della magistratura, rappresentate nel CSM, esercitano nel generare e gestire questo fenomeno. Ne consegue che al momento di scegliere chi tra i vari aspiranti abbia le caratteristiche più adatte per ricoprire i vari e molto diversificati ruoli giudiziari esistenti, vengono a mancare di fatto le informazioni rilevanti per decidere con cognizione di causa.
        In materia di valutazioni di professionalità dei magistrati è opportuno ricordare anche un altro meccanismo di verifica previsto dal legislatore e rimasto inefficace. Le varie leggi sulle promozioni attribuiscono tutte, in maniera esplicita, al Ministro della giustizia la facoltà di far pervenire al CSM le sue osservazioni su ogni singola valutazione di professionalità che il CSM si appresta a compiere: dall'analisi dei verbali del CSM non risulta che il Ministro si sia avvalso di tale facoltà nel corso delle migliaia di valutazioni effettuate negli ultimi trentacinque anni.
        Nell'immaginare le riforme ordinamentali più adatte a promuovere e a garantire le qualificazioni professionali dei giudici e dei pubblici ministeri è, comunque, opportuno, tenere presente:

            a) che la Costituzione, assegnando esplicitamente al CSM il compito di effettuare le promozioni dei magistrati, non ha certo voluto attribuire a quel termine un significato diverso da quello che ha nella lingua italiana e cioè un'attività con cui si conferisce il passaggio ad un grado superiore a quello posseduto. Il CSM è venuto meno a questa funzione;
            b) che l'Associazione nazionale magistrati (ANM) dopo che i suoi rappresentanti eletti al CSM hanno costantemente operato per vanificare qualsiasi forma effettiva di valutazione professionale dei magistrati, ha finalmente ammesso che questa sua politica è contraria agli interessi del cittadino;

            c) che dopo queste solenni ammissioni i magistrati che rappresentavano le varie correnti dell'ANM nel CSM hanno di fatto continuato a vanificare qualsiasi forma effettiva di vaglio professionale;

            d) che in nessuno dei Consigli delle magistrature degli altri Paesi europei i rappresentanti eletti dai magistrati sono presenti in proporzione tanto elevata come in Italia;

            e) che in Italia il reclutamento dei magistrati di carriera è sempre avvenuto solo per il tramite di un concorso pubblico aperto ai giovani laureati in giurisprudenza. Negli altri Paesi un consistente numero di magistrati di carriera viene comunque arruolato su base professionale.

        L'introduzione, poi, del principio di temporaneità delle funzioni direttive è opportuna per evitare che funzioni così delicate vengano espletate per molti anni e finiscano per risultare eccessivamente burocratizzate.




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