XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2569




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la definizione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che le promozioni non possono eccedere il numero delle vacanze che si determinano annualmente ai livelli della giurisdizione di appello e di cassazione;

            b) prevedere che, oltre alle valutazioni, ai fini delle promozioni siano comunque effettuate ogni quattro anni verifiche sull'adeguatezza e sulla diligenza con cui i giudici e i pubblici ministeri svolgono le rispettive funzioni e che sia decisa la dispensa dal servizio nel caso tale verifica riveli la perdita della capacità di svolgere adeguatamente le funzioni giudiziarie;

            c) prevedere che la progressione nel trattamento economico sia collegata alla verifica di cui alla lettera b);

            d) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi, stabilendo la loro durata in un massimo di tre anni, con la possibilità di rinnovo per altri due anni;

            e) prevedere che il pubblico ministero o il giudice che ha esercitato le funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di un incarico per un ufficio direttivo di un distretto diverso da quello di appartenenza;

            f) prevedere reclutamenti laterali di avvocati a tutti i livelli della giurisdizione con forme di selezione basate sull'accertamento delle capacità professionali effettive, attuate mediante prove che accertino la capacità di esercitare le varie funzioni giudiziarie sia nella forma scritta che orale in condizioni per quanto possibile simili a quelle reali;

            g) prevedere che la componente "togata" del Consiglio superiore della magistratura (CSM) veda una prevalenza di magistrati delle giurisdizioni superiori che abbiano superato effettivi vagli professionali;

            h) prevedere che i componenti "laici" del CSM siano eletti dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza di tre quinti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta a decorrere dalla terza votazione;

                i) prevedere che il Ministro della giustizia costituisca all'interno del Ministero una unità composta in maggioranza da professori universitari di diritto che lo coadiuva al fine di svolgere con efficacia il compito affidatogli dalla legge di esprimere parere sulle promozioni effettuate dal CSM;

            l) prevedere che alle seduta dell'assemblea plenaria del CSM il Ministro della giustizia possa farsi rappresentare da un sottosegretario di Stato allo scopo delegato.



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