XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2569
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme per la definizione delle
carriere dei giudici e dei pubblici ministeri sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che le promozioni non possono
eccedere il numero delle vacanze che si determinano
annualmente ai livelli della giurisdizione di appello e di
cassazione;
b) prevedere che, oltre alle valutazioni, ai fini
delle promozioni siano comunque effettuate ogni quattro anni
verifiche sull'adeguatezza e sulla diligenza con cui i giudici
e i pubblici ministeri svolgono le rispettive funzioni e che
sia decisa la dispensa dal servizio nel caso tale verifica
riveli la perdita della capacità di svolgere adeguatamente le
funzioni giudiziarie;
c) prevedere che la progressione nel trattamento
economico sia collegata alla verifica di cui alla lettera
b);
d) prevedere la temporaneità degli uffici
direttivi, stabilendo la loro durata in un massimo di tre
anni, con la possibilità di rinnovo per altri due anni;
e) prevedere che il pubblico ministero o il
giudice che ha esercitato le funzioni direttive possa
concorrere per il conferimento di un incarico per un ufficio
direttivo di un distretto diverso da quello di
appartenenza;
f) prevedere reclutamenti laterali di avvocati a
tutti i livelli della giurisdizione con forme di selezione
basate sull'accertamento delle capacità professionali
effettive, attuate mediante prove che accertino la capacità di
esercitare le varie funzioni giudiziarie sia nella forma
scritta che orale in condizioni per quanto possibile simili a
quelle reali;
g) prevedere che la componente "togata" del
Consiglio superiore della magistratura (CSM) veda una
prevalenza di magistrati delle giurisdizioni superiori che
abbiano superato effettivi vagli professionali;
h) prevedere che i componenti "laici" del CSM
siano eletti dal Parlamento in seduta comune con la
maggioranza di tre quinti nelle prime due votazioni e con la
maggioranza assoluta a decorrere dalla terza votazione;
i) prevedere che il Ministro della giustizia
costituisca all'interno del Ministero una unità composta in
maggioranza da professori universitari di diritto che lo
coadiuva al fine di svolgere con efficacia il compito
affidatogli dalla legge di esprimere parere sulle promozioni
effettuate dal CSM;
l) prevedere che alle seduta dell'assemblea
plenaria del CSM il Ministro della giustizia possa farsi
rappresentare da un sottosegretario di Stato allo scopo
delegato.