XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2561




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a consentire la trasformazione dell'ente morale Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" in Fondazione, dotata di personalità giuridica di diritto privato.
        La Fondazione alla quale si intende dare vita, con la presente iniziativa legislativa, non persegue finalità di lucro, avendo quale unico scopo la realizzazione di attività promozionali e diffusive dell'arte e della cultura musicali, anche attraverso la educazione alla musica, oggetto di fruizione della intera comunità.
        Tuttavia, prima di tratteggiare sinteticamente gli aspetti più squisitamente tecnici della proposta di legge in oggetto, si ritiene opportuno ripercorrere, per brevi cenni, la storia del prestigioso Conservatorio di musica napoletano.
        Le origini del Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" risalgono ai primi anni del diciannovesimo secolo, per l'esattezza al 1806, anno in cui Giuseppe Buonaparte decretò la fusione di quattro collegi già esistenti a Napoli in un unico "Real collegio di musica".
        Successivamente, nel 1826 venne assegnato al collegio l'edificio dell'antico convento dei Padri celestini, comunemente denominato "di S. Pietro a Majella".
        Nel 1889, conseguentemente alla unificazione del Regno d'Italia, il collegio venne trasformato in "Regio Conservatorio di musica" e, con regio decreto 30 marzo 1890, n. 7243, ricevette la formale approvazione dello statuto.
        Nello statuto espressamente si disponeva che il Conservatorio doveva considerarsi "ente autonomo posto sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione".
        Nel 1912, con la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni, che disciplinava il settore della istruzione musicale, venne attribuita la attività di insegnamento alla scuola statale denominata "Conservatorio di musica". La citata legge tuttavia, nel disciplinare la attribuzione dell'insegnamento di musica al Conservatorio statale, non dispose la soppressione del Conservatorio "S. Pietro a Majella", dandone per presupposta l'esistenza, quale ente morale, le cui funzioni, diverse da quelle di insegnamento, rimanevano immutate.
        Così rimasero attribuite al Conservatorio tutte quelle attività afferenti l'insegnamento dell'arte musicale, che si ponevano come supporto e sostegno dei programmi didattici, anche attraverso la più ampia utilizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente medesimo.
        Dette attività, spesso propedeutiche a quelle meramente didattiche, si sono rivelate, negli anni, sempre più indispensabili ed essenziali ai fini di una completa valorizzazione delle risorse umane ed artistiche.
        Le iniziative e le funzioni svolte dall'ente morale "S. Pietro a Majella", infatti, hanno assunto una centralità nel più proficuo e soddisfacente svolgimento delle attività didattiche del Conservatorio statale di musica.
        Basti pensare, per cogliere il senso della richiamata centralità delle attività svolte, che il Conservatorio statale utilizza per le attività di insegnamento della musica il convento di S. Pietro a Majella, all'interno del quale è presente una biblioteca che raccoglie centinaia di manoscritti di inestimabile valore storico ed artistico.
        E' evidente, alla luce di quanto sinteticamente evidenziato, il rapporto di osmotica e necessaria interdipendenza tra il Conservatorio statale e l'ente morale Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella".
        Tuttavia, al fine di rendere più agevole e proficuo l'impegno del Conservatorio "S. Pietro a Majella", si è reso inevitabile ridisegnare la veste giuridica con la quale perimetrare l'attività che quotidianamente svolge l'ente morale.
        Venendo alla illustrazione della proposta di legge in oggetto, proprio alla luce di quanto evidenziato, si è ritenuto, indispensabile trasformare l'ente morale in Fondazione di diritto privato per consentire al Conservatorio, attraverso la nuova veste giuridica, un più agevole e trasparente svolgimento dei compiti ad esso riservati, compiti che non sono, come detto, coincidenti e sovrapponibili con quelli specificamente attribuiti agli istituti superiori di studi musicali.
        Si stabilisce con la presente proposta di legge che la Fondazione subentra integralmente negli obblighi e nei rapporti, attivi e passivi, di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore della legge.
        Gli organi della Fondazione, che è tenuta a mantenere la destinazione dell'ex convento dei Padri celestini (articolo 6), sono espressamente indicati nell'articolo 8 della presente proposta di legge che prevede la composizione organica del Conservatorio così disegnata:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il direttore;

            d) il collegio dei revisori dei conti.

        I successivi articoli della proposta di legge, gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, delimitano e disciplinano, in modo chiaro e preciso, le funzioni, le competenze e la composizione di ciascun organo della Fondazione.
        La disposizione di chiusura, contenuta nell'articolo 14, precisa la costituzione del patrimonio e delle risorse per la gestione finanziaria della Fondazione.




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