XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2561
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata a consentire la trasformazione dell'ente morale
Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" in Fondazione,
dotata di personalità giuridica di diritto privato.
La Fondazione alla quale si intende dare vita, con la
presente iniziativa legislativa, non persegue finalità di
lucro, avendo quale unico scopo la realizzazione di attività
promozionali e diffusive dell'arte e della cultura musicali,
anche attraverso la educazione alla musica, oggetto di
fruizione della intera comunità.
Tuttavia, prima di tratteggiare sinteticamente gli aspetti
più squisitamente tecnici della proposta di legge in oggetto,
si ritiene opportuno ripercorrere, per brevi cenni, la storia
del prestigioso Conservatorio di musica napoletano.
Le origini del Conservatorio di musica "S. Pietro a
Majella" risalgono ai primi anni del diciannovesimo secolo,
per l'esattezza al 1806, anno in cui Giuseppe Buonaparte
decretò la fusione di quattro collegi già esistenti a Napoli
in un unico "Real collegio di musica".
Successivamente, nel 1826 venne assegnato al collegio
l'edificio dell'antico convento dei Padri celestini,
comunemente denominato "di S. Pietro a Majella".
Nel 1889, conseguentemente alla unificazione del Regno
d'Italia, il collegio venne trasformato in "Regio
Conservatorio di musica" e, con regio decreto 30 marzo 1890,
n. 7243, ricevette la formale approvazione dello statuto.
Nello statuto espressamente si disponeva che il
Conservatorio doveva considerarsi "ente autonomo posto sotto
la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione".
Nel 1912, con la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive
modificazioni, che disciplinava il settore della istruzione
musicale, venne attribuita la attività di insegnamento alla
scuola statale denominata "Conservatorio di musica". La citata
legge tuttavia, nel disciplinare la attribuzione
dell'insegnamento di musica al Conservatorio statale, non
dispose la soppressione del Conservatorio "S. Pietro a
Majella", dandone per presupposta l'esistenza, quale ente
morale, le cui funzioni, diverse da quelle di insegnamento,
rimanevano immutate.
Così rimasero attribuite al Conservatorio tutte quelle
attività afferenti l'insegnamento dell'arte musicale, che si
ponevano come supporto e sostegno dei programmi didattici,
anche attraverso la più ampia utilizzazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'ente medesimo.
Dette attività, spesso propedeutiche a quelle meramente
didattiche, si sono rivelate, negli anni, sempre più
indispensabili ed essenziali ai fini di una completa
valorizzazione delle risorse umane ed artistiche.
Le iniziative e le funzioni svolte dall'ente morale "S.
Pietro a Majella", infatti, hanno assunto una centralità nel
più proficuo e soddisfacente svolgimento delle attività
didattiche del Conservatorio statale di musica.
Basti pensare, per cogliere il senso della richiamata
centralità delle attività svolte, che il Conservatorio statale
utilizza per le attività di insegnamento della musica il
convento di S. Pietro a Majella, all'interno del quale è
presente una biblioteca che raccoglie centinaia di manoscritti
di inestimabile valore storico ed artistico.
E' evidente, alla luce di quanto sinteticamente
evidenziato, il rapporto di osmotica e necessaria
interdipendenza tra il Conservatorio statale e l'ente morale
Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella".
Tuttavia, al fine di rendere più agevole e proficuo
l'impegno del Conservatorio "S. Pietro a Majella", si è reso
inevitabile ridisegnare la veste giuridica con la quale
perimetrare l'attività che quotidianamente svolge l'ente
morale.
Venendo alla illustrazione della proposta di legge in
oggetto, proprio alla luce di quanto evidenziato, si è
ritenuto, indispensabile trasformare l'ente morale in
Fondazione di diritto privato per consentire al Conservatorio,
attraverso la nuova veste giuridica, un più agevole e
trasparente svolgimento dei compiti ad esso riservati, compiti
che non sono, come detto, coincidenti e sovrapponibili con
quelli specificamente attribuiti agli istituti superiori di
studi musicali.
Si stabilisce con la presente proposta di legge che la
Fondazione subentra integralmente negli obblighi e nei
rapporti, attivi e passivi, di cui l'Ente è titolare alla data
di entrata in vigore della legge.
Gli organi della Fondazione, che è tenuta a mantenere la
destinazione dell'ex convento dei Padri celestini (articolo
6), sono espressamente indicati nell'articolo 8 della presente
proposta di legge che prevede la composizione organica del
Conservatorio così disegnata:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
I successivi articoli della proposta di legge, gli
articoli 9, 10, 11, 12 e 13, delimitano e disciplinano, in
modo chiaro e preciso, le funzioni, le competenze e la
composizione di ciascun organo della Fondazione.
La disposizione di chiusura, contenuta nell'articolo 14,
precisa la costituzione del patrimonio e delle risorse per la
gestione finanziaria della Fondazione.