XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2561
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Trasformazione in Fondazione
di diritto privato).
1. Il Real collegio di musica costituito con regi decreti
26 novembre 1806 e 30 giugno 1807, trasformato in Regio
Conservatorio di musica con regio decreto 17 febbraio 1889, n.
5968, con regi decreti 30 marzo 1890, n. 7243, e 9 giugno
1892, n. 291, di seguito denominato "Ente", è trasformato in
Fondazione e assume la denominazione di "Fondazione "S. Pietro
a Majella"", di seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato ed
è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del codice civile, nonché dalle norme della
presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.
3. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e
all'estero.
4. La Fondazione è equiparata ad ogni effetto di legge
alle istituzioni concertistiche di cui alla legge 14 agosto
1967, n. 800, e successive modificazioni, ed è autorizzata ad
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Deliberazione di trasformazione).
1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta
dal primo consiglio di amministrazione della Fondazione entro
sei mesi dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti,
ovvero, alla terza seduta consecutiva nella quale l'argomento
è posto all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) lo statuto adottato ai sensi dell'articolo
7;
b) l'indicazione dei soggetti pubblici e privati
che hanno dichiarato di voler concorrere alla formazione del
patrimonio iniziale o al finanziamento delle attività della
Fondazione, ed in particolare ai fondatori;
c) un piano economico-finanziario triennale dal
quale risulti che la gestione può svolgersi in condizioni di
equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti
al patrimonio, dei contributi statali e degli altri contributi
pubblici spettanti, nonché di ogni altra attività
contabile.
3. L'apporto dello Stato al patrimonio della Fondazione è
determinato in misura pari al complesso della dotazione
patrimoniale attribuita dai fondatori privati al patrimonio
iniziale della Fondazione stessa.
4. La regione ed il comune in cui ha sede la Fondazione
contribuiscono alla costituzione del patrimonio della stessa
Fondazione, definendo la misura dei rispettivi apporti.
Art. 3.
(Approvazione della deliberazione
di trasformazione).
1. La deliberazione di trasformazione, corredata dalla
relazione di stima di cui all'articolo 6, comma 4, dalla
valutazione degli apporti pubblici e privati al patrimonio,
nonché dalle dichiarazioni rese in forma di atto pubblico dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di
impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al
finanziamento della gestione della Fondazione, deve essere
trasmessa ai Ministeri per i beni e le attività culturali e
dell'economia e delle finanze, nonché alla regione e al comune
in cui ha sede la Fondazione.
2. La deliberazione è approvata entro tre mesi dalla data
di ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, valutate la conformità dello statuto alle
disposizioni della presente legge, la situazione di equilibrio
economico-finanziario della Fondazione e la congruità delle
previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della
regione e del comune, se pervenute.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può
chiedere modifiche della deliberazione, che sono adottate con
le medesime modalità di cui all'articolo 2. La richiesta
sospende il termine di cui al comma 2, che riprende a
decorrere dalla ricezione delle modifiche.
Art. 4.
(Effetti dell'approvazione).
1. L'approvazione della deliberazione di cui all'articolo
2 determina il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato della Fondazione, con effetto dalla data della
sua adozione.
2. Gli effetti della trasformazione sono tuttavia
opponibili ai terzi a decorrere dalla pubblicazione del
decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale, salva
la prova della conoscenza anteriore.
Art. 5.
(Finalità e oggetto).
1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, con
conseguente divieto di distribuzione di utili o di altre
attività patrimoniali. Eventuali utili, proventi, introiti o
attività patrimoniali comunque denominati, devono essere
obbligatoriamente reimpiegati nella realizzazione delle
attività della Fondazione e a sostegno del conservatorio
statale di musica di Napoli, trasformato in Istituto superiore
di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508.
2. Scopo della Fondazione è la realizzazione di attività
ed iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione
dell'arte e della cultura musicali, nonché alla educazione
musicale della collettività. La Fondazione esercita i propri
compiti attraverso iniziative sia di supporto e di promozione
delle attività del conservatorio statale di musica, che di
diretta produzione musicale.
Art. 6.
(Successione nei diritti e negli obblighi).
1. La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e
nei rapporti attivi e passivi di cui l'Ente è titolare alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Fondazione succede nella titolarità del patrimonio
mobiliare ed immobiliare già in proprietà dell'Ente,
assumendone ogni onere e riscuotendone ogni frutto, rendita od
altra utilità.
3. La Fondazione è tuttavia tenuta a conservare la
destinazione dell'ex convento dei Padri celestini, già
denominato "S. Pietro a Majella", ed originariamente
attribuito all'Ente con regio decreto 11 novembre 1888, n.
5819, agli usi del conservatorio statale di musica, nei limiti
delle esigenze didattiche di quest'ultimo, gratuitamente o
verso corresponsione di un canone di locazione.
4. Entro dieci giorni dall'insediamento del primo
consiglio di amministrazione, il legale rappresentante della
Fondazione provvede a richiedere al presidente del tribunale
di Napoli la designazione di un collegio di tre esperti con
l'incarico di redigere, anche in contraddittorio con eventuali
interessati, l'inventano completo dei beni mobili ed immobili
in proprietà dell'Ente, nonché una relazione di stima, che
costituiscono titolo per le necessarie trascrizioni nei
registri immobiliari, i cui effetti si producono anche in
deroga all'articolo 2650 del codice civile e alle disposizioni
del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 gennaio 1928, n. 510. A tali esperti si applica
l'articolo 64 del codice di procedura civile.
5. L'inventario e la relazione di stima possono essere
impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, nel
termine perentorio di quindici giorni dalla conoscenza legale
od effettiva, con le forme di cui al capo VI del titolo II del
libro IV del codice di procedura civile.
Art. 7.
(Statuto).
1. La Fondazione è dotata di uno statuto, che ne specifica
le finalità ai sensi dell'articolo 5.
2. Lo statuto della Fondazione è adottato dal primo
consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei
componenti, entro sei mesi del suo insediamento, ed è
sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, entro un mese dalla ricezione dello statuto
stesso.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al
comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro
i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che
provvedono alla adozione nel termine di due mesi
dall'accettazione della nomina.
Art. 8.
(Organi della Fondazione).
1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi della Fondazione agiscono e
operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. E'
vietata ogni forma di mandato imperativo.
Art. 9.
(Presidente e vice presidente).
1. Il presidente della Fondazione è eletto dal consiglio
di amministrazione, fra i propri membri, a maggioranza dei due
terzi dei componenti aventi diritto al voto deliberativo.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza della
Fondazione, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione.
Cessa dalla carica all'atto di cessazione del consiglio di
amministrazione che lo ha eletto.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del
presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice
presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i
propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto
deliberativo.
Art. 10.
(Consiglio di amministrazione).
1. Lo statuto deve prevedere che la Fondazione sia gestita
da un consiglio di amministrazione.
2. Il primo consiglio di amministrazione, composto da tre
membri aventi i requisiti di cui al comma 7, è nominato dalla
giunta per l'amministrazione del patrimonio nonché consiglio
di amministrazione del conservatorio statale di musica,
nell'attuale composizione, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Esso è integrato da un rappresentante del
Ministero per i beni e le attività culturali e da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, e
dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei
compiti di cui agli articoli 2 e 7.
3. Il primo consiglio di amministrazione elegge fra i
propri membri il primo presidente e legale rappresentante
della Fondazione, che resta in carica per la medesima durata
del consiglio.
4. Alla cessazione del primo consiglio di amministrazione,
i successivi consigli sono composti da cinque membri, compreso
il presidente, tre dei quali nominati dal consiglio di
amministrazione del conservatorio statale di musica o dal
corrispondente organo deliberativo risultante dai regolamenti
di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, uno dal
Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. In aggiunta ai membri nominati con le modalità di cui
al comma 4, ciascun fondatore ha facoltà di designare un
proprio membro, ovvero due nel caso il fondatore superi di
almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo
statuto. I membri designati dai fondatori partecipano alle
sedute del consiglio di amministrazione con voto
deliberativo.
6. Ciascun sostenitore privato della Fondazione può
designare un proprio membro che parteciperà alle sedute del
consiglio di amministrazione con voto consultivo.
7. Lo statuto deve prevedere, per i membri del consiglio
di amministrazione, l'obbligo del possesso di requisiti di
onorabilità e professionalità, anche con riguardo allo
specifico settore di attività della Fondazione.
Art. 11.
(Funzioni e competenze del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione, al fine di realizzare
gli scopi e le finalità della Fondazione:
a) determina gli indirizzi di gestione economica e
finanziaria della Fondazione, e ne amministra il patrimonio
mobiliare e immobiliare;
b) approva le iniziative della Fondazione,
proposte dal direttore nell'ambito delle finalità di cui
all'articolo 5;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) delibera le modifiche allo statuto, salva
l'approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
e) redige e approva ogni regolamento interno, per
la disciplina del funzionamento della Fondazione, dei suoi
organi, dei suoi uffici, nonché per il trattamento, i compiti
e le mansioni dei dipendenti;
f) nomina e revoca il direttore della
Fondazione;
g) autorizza l'accettazione di contributi,
donazioni e lasciti ereditari, nonché legati;
h) esercita ogni altro potere di amministrazione
ordinaria e straordinaria che non sia espressamente attribuito
ad altro organo dalla legge e dallo statuto.
2. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano:
a) il rimborso delle spese sostenute e documentate
per lo svolgimento del loro incarico;
b) un gettone di presenza per la partecipazione a
ciascuna seduta del consiglio, determinato annualmente dal
consiglio medesimo in sede di approvazione del bilancio
preventivo.
Art. 12.
(Direttore della Fondazione).
1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio
di amministrazione e può essere revocato per gravi e
comprovati motivi con deliberazione presa a maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio stesso.
2. Il direttore è scelto tra persone dotate di specifica e
comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale
e della gestione di enti di produzione musicale.
3. Il direttore:
a) tiene i libri e le scritture contabili della
Fondazione;
b) predispone, entro il 30 novembre di ogni anno,
il bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo,
sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio di
amministrazione, cui trasmette il documento nei quindici
giorni successivi alla redazione;
c) predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, il
bilancio di esercizio, che invia al consiglio di
amministrazione entro i quindici giorni successivi alla
redazione;
d) propone al consiglio di amministrazione la
nomina e la revoca del segretario artistico, che deve essere
individuato fra musicisti, italiani o stranieri, di rinomata
fama e di comprovata competenza nel settore della produzione
musicale; il segretario artistico cessa dall'incarico insieme
al direttore che lo ha nominato e può essere riconfermato;
e) dirige l'attività di produzione artistica e
musicale della Fondazione, predisponendo i relativi programmi
di attività, di concerto con il segretario artistico,
sottoponendoli all'approvazione del consiglio di
amministrazione, cui propone ogni iniziativa nell'ambito delle
finalità di cui all'articolo 5, e nel rispetto dei vincoli di
bilancio;
f) dirige il personale dipendente della Fondazione
e ne coordina le attività;
g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del
consiglio di amministrazione, con esclusione delle delibere di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).
4. Il direttore è responsabile, sotto il profilo
artistico, dello svolgimento e della buona riuscita delle
manifestazioni organizzate dalla Fondazione, cessa
dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che
lo ha nominato e può essere riconfermato.
Art. 13.
(Collegio dei revisori dei conti).
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre
membri effettivi e da un supplente, dei quali un membro
effettivo che lo presiede, ed un membro supplente designati in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e
gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone
almeno semestralmente con apposita relazione ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività
culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per
azioni di cui agli articoli 2399, 2403-bis, 2404, 2405,
2406 e 2407 del codice civile.
4. Il compenso dei revisori dei conti è determinato,
all'atto della nomina, dal Ministro dell'economia e delle
finanze ed è a carico della Fondazione.
5. I revisori dei conti restano in carica quattro anni e
possono essere revocati e sostituiti, in caso di vacanza nel
corso del quadriennio, con le stesse modalità previste per la
nomina. Il nuovo revisore dei conti decade con i revisori in
carica.
Art. 14.
(Patrimonio e risorse per la gestione).
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili, nonché da ogni
attività già in titolarità dell'Ente, come risultanti
dall'inventario di cui all'articolo 6, comma 4;
b) dai frutti, dai redditi e da ogni altro
prodotto o profitto riveniente dai cespiti di cui alla lettera
a);
c) dalle contribuzioni dei fondatori e dei privati
sostenitori;
d) dai contributi statali rivenienti dalla
partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo
24, comma 1, del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni;
e) da ogni bene patrimoniale che pervenga a titolo
di donazione, eredità o legato;
f) dai proventi e dagli introiti che in qualsiasi
modo si ricavino dalle attività della Fondazione.
2. La Fondazione ha diritto all'uso esclusivo del proprio
nome e della correlativa denominazione storica, anche per le
manifestazioni artistiche e musicali dalla stessa organizzate.
Può tuttavia consentirne o concederne l'uso, gratuitamente o
verso corrispettivo, per iniziative coerenti con le proprie
finalità.
3. Alla Fondazione non si applica la legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al
controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le
modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
5. Per gli altri aspetti della gestione del patrimonio
della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni.