XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2561




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Trasformazione in Fondazione
di diritto privato).

        1. Il Real collegio di musica costituito con regi decreti 26 novembre 1806 e 30 giugno 1807, trasformato in Regio Conservatorio di musica con regio decreto 17 febbraio 1889, n. 5968, con regi decreti 30 marzo 1890, n. 7243, e 9 giugno 1892, n. 291, di seguito denominato "Ente", è trasformato in Fondazione e assume la denominazione di "Fondazione "S. Pietro a Majella"", di seguito denominata "Fondazione".
        2. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato ed è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché dalle norme della presente legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.
        3. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'estero.
        4. La Fondazione è equiparata ad ogni effetto di legge alle istituzioni concertistiche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ed è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Deliberazione di trasformazione).

        1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dal primo consiglio di amministrazione della Fondazione entro sei mesi dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti, ovvero, alla terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.
        2. La deliberazione di cui al comma 1 deve contenere:

            a) lo statuto adottato ai sensi dell'articolo 7;

            b) l'indicazione dei soggetti pubblici e privati che hanno dichiarato di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento delle attività della Fondazione, ed in particolare ai fondatori;

            c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione può svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei contributi statali e degli altri contributi pubblici spettanti, nonché di ogni altra attività contabile.

        3. L'apporto dello Stato al patrimonio della Fondazione è determinato in misura pari al complesso della dotazione patrimoniale attribuita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della Fondazione stessa.
        4. La regione ed il comune in cui ha sede la Fondazione contribuiscono alla costituzione del patrimonio della stessa Fondazione, definendo la misura dei rispettivi apporti.


Art. 3.

(Approvazione della deliberazione
di trasformazione).

        1. La deliberazione di trasformazione, corredata dalla relazione di stima di cui all'articolo 6, comma 4, dalla valutazione degli apporti pubblici e privati al patrimonio, nonché dalle dichiarazioni rese in forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della Fondazione, deve essere trasmessa ai Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, nonché alla regione e al comune in cui ha sede la Fondazione.
        2. La deliberazione è approvata entro tre mesi dalla data di ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, la situazione di equilibrio economico-finanziario della Fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute.
        3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può chiedere modifiche della deliberazione, che sono adottate con le medesime modalità di cui all'articolo 2. La richiesta sospende il termine di cui al comma 2, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche.


Art. 4.

(Effetti dell'approvazione).

        1. L'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2 determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione, con effetto dalla data della sua adozione.
        2. Gli effetti della trasformazione sono tuttavia opponibili ai terzi a decorrere dalla pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale, salva la prova della conoscenza anteriore.


Art. 5.

(Finalità e oggetto).

        1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, con conseguente divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali. Eventuali utili, proventi, introiti o attività patrimoniali comunque denominati, devono essere obbligatoriamente reimpiegati nella realizzazione delle attività della Fondazione e a sostegno del conservatorio statale di musica di Napoli, trasformato in Istituto superiore di studi musicali e coreutici ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
        2. Scopo della Fondazione è la realizzazione di attività ed iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura musicali, nonché alla educazione musicale della collettività. La Fondazione esercita i propri compiti attraverso iniziative sia di supporto e di promozione delle attività del conservatorio statale di musica, che di diretta produzione musicale.


Art. 6.

(Successione nei diritti e negli obblighi).

        1. La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi di cui l'Ente è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La Fondazione succede nella titolarità del patrimonio mobiliare ed immobiliare già in proprietà dell'Ente, assumendone ogni onere e riscuotendone ogni frutto, rendita od altra utilità.
        3. La Fondazione è tuttavia tenuta a conservare la destinazione dell'ex convento dei Padri celestini, già denominato "S. Pietro a Majella", ed originariamente attribuito all'Ente con regio decreto 11 novembre 1888, n. 5819, agli usi del conservatorio statale di musica, nei limiti delle esigenze didattiche di quest'ultimo, gratuitamente o verso corresponsione di un canone di locazione.
        4. Entro dieci giorni dall'insediamento del primo consiglio di amministrazione, il legale rappresentante della Fondazione provvede a richiedere al presidente del tribunale di Napoli la designazione di un collegio di tre esperti con l'incarico di redigere, anche in contraddittorio con eventuali interessati, l'inventano completo dei beni mobili ed immobili in proprietà dell'Ente, nonché una relazione di stima, che costituiscono titolo per le necessarie trascrizioni nei registri immobiliari, i cui effetti si producono anche in deroga all'articolo 2650 del codice civile e alle disposizioni del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 gennaio 1928, n. 510. A tali esperti si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile.
        5. L'inventario e la relazione di stima possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, nel termine perentorio di quindici giorni dalla conoscenza legale od effettiva, con le forme di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile.


Art. 7.

(Statuto).

        1. La Fondazione è dotata di uno statuto, che ne specifica le finalità ai sensi dell'articolo 5.
        2. Lo statuto della Fondazione è adottato dal primo consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi del suo insediamento, ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla ricezione dello statuto stesso.

        3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi quindici giorni, nomina uno o più commissari, che provvedono alla adozione nel termine di due mesi dall'accettazione della nomina.


Art. 8.

(Organi della Fondazione).

        1. Sono organi della Fondazione:

            a) il presidente;

            b) il consiglio di amministrazione;

            c) il direttore;

            d) il collegio dei revisori dei conti.

        2. I componenti degli organi della Fondazione agiscono e operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. E' vietata ogni forma di mandato imperativo.

Art. 9.

(Presidente e vice presidente).

        1. Il presidente della Fondazione è eletto dal consiglio di amministrazione, fra i propri membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto deliberativo.
        2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, delle cui deliberazioni cura l'esecuzione. Cessa dalla carica all'atto di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha eletto.
        3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto deliberativo.


Art. 10.

(Consiglio di amministrazione).

        1. Lo statuto deve prevedere che la Fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione.
        2. Il primo consiglio di amministrazione, composto da tre membri aventi i requisiti di cui al comma 7, è nominato dalla giunta per l'amministrazione del patrimonio nonché consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica, nell'attuale composizione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso è integrato da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, e dura in carica per il tempo necessario all'espletamento dei compiti di cui agli articoli 2 e 7.
        3. Il primo consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il primo presidente e legale rappresentante della Fondazione, che resta in carica per la medesima durata del consiglio.
        4. Alla cessazione del primo consiglio di amministrazione, i successivi consigli sono composti da cinque membri, compreso il presidente, tre dei quali nominati dal consiglio di amministrazione del conservatorio statale di musica o dal corrispondente organo deliberativo risultante dai regolamenti di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        5. In aggiunta ai membri nominati con le modalità di cui al comma 4, ciascun fondatore ha facoltà di designare un proprio membro, ovvero due nel caso il fondatore superi di almeno il 50 per cento la contribuzione minima prevista dallo statuto. I membri designati dai fondatori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto deliberativo.
        6. Ciascun sostenitore privato della Fondazione può designare un proprio membro che parteciperà alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
        7. Lo statuto deve prevedere, per i membri del consiglio di amministrazione, l'obbligo del possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riguardo allo specifico settore di attività della Fondazione.


Art. 11.

(Funzioni e competenze del consiglio
di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione, al fine di realizzare gli scopi e le finalità della Fondazione:

            a) determina gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, e ne amministra il patrimonio mobiliare e immobiliare;

            b) approva le iniziative della Fondazione, proposte dal direttore nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5;

            c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

            d) delibera le modifiche allo statuto, salva l'approvazione ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
            e) redige e approva ogni regolamento interno, per la disciplina del funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei suoi uffici, nonché per il trattamento, i compiti e le mansioni dei dipendenti;

            f) nomina e revoca il direttore della Fondazione;

            g) autorizza l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti ereditari, nonché legati;

            h) esercita ogni altro potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia espressamente attribuito ad altro organo dalla legge e dallo statuto.

        2. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano:

            a) il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del loro incarico;

            b) un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio, determinato annualmente dal consiglio medesimo in sede di approvazione del bilancio preventivo.


Art. 12.

(Direttore della Fondazione).

        1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione e può essere revocato per gravi e comprovati motivi con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso.
        2. Il direttore è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti di produzione musicale.
        3. Il direttore:

            a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

            b) predispone, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi determinati dal consiglio di amministrazione, cui trasmette il documento nei quindici giorni successivi alla redazione;

            c) predispone, entro il 30 marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio, che invia al consiglio di amministrazione entro i quindici giorni successivi alla redazione;

            d) propone al consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del segretario artistico, che deve essere individuato fra musicisti, italiani o stranieri, di rinomata fama e di comprovata competenza nel settore della produzione musicale; il segretario artistico cessa dall'incarico insieme al direttore che lo ha nominato e può essere riconfermato;

            e) dirige l'attività di produzione artistica e musicale della Fondazione, predisponendo i relativi programmi di attività, di concerto con il segretario artistico, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione, cui propone ogni iniziativa nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5, e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

            f) dirige il personale dipendente della Fondazione e ne coordina le attività;

            g) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, con esclusione delle delibere di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f).

        4. Il direttore è responsabile, sotto il profilo artistico, dello svolgimento e della buona riuscita delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione, cessa dall'incarico unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.


Art. 13.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, dei quali un membro effettivo che lo presiede, ed un membro supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
        3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, riferendone almeno semestralmente con apposita relazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
        4. Il compenso dei revisori dei conti è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è a carico della Fondazione.
        5. I revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere revocati e sostituiti, in caso di vacanza nel corso del quadriennio, con le stesse modalità previste per la nomina. Il nuovo revisore dei conti decade con i revisori in carica.


Art. 14.

(Patrimonio e risorse per la gestione).

        1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

            a) dai beni mobili ed immobili, nonché da ogni attività già in titolarità dell'Ente, come risultanti dall'inventario di cui all'articolo 6, comma 4;

            b) dai frutti, dai redditi e da ogni altro prodotto o profitto riveniente dai cespiti di cui alla lettera a);

            c) dalle contribuzioni dei fondatori e dei privati sostenitori;

            d) dai contributi statali rivenienti dalla partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni;

            e) da ogni bene patrimoniale che pervenga a titolo di donazione, eredità o legato;

            f) dai proventi e dagli introiti che in qualsiasi modo si ricavino dalle attività della Fondazione.

        2. La Fondazione ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e della correlativa denominazione storica, anche per le manifestazioni artistiche e musicali dalla stessa organizzate. Può tuttavia consentirne o concederne l'uso, gratuitamente o verso corrispettivo, per iniziative coerenti con le proprie finalità.
        3. Alla Fondazione non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        4. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
        5. Per gli altri aspetti della gestione del patrimonio della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.



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