XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2558-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2558 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.



ALLEGATO


        L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina costituisce il quarto strumento internazionale in materia portato a definizione con i Paesi successori della ex Repubblica Federativa di Jugoslavia, dopo quello egualmente definito con la Croazia, con la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e con la Slovenia.
        Da tale situazione si evince la cura con la quale viene perseguita la predisposizione di un appropriato quadro giuridico per la garanzia degli imprenditori italiani operanti in quell'area o che alla stessa guardano con interesse.
        Un parallelo sforzo è in atto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per la predisposizione di Convenzioni bilaterali volte ad evitare le doppie imposizioni fiscali: un tale Accordo è stato già perfezionato con la Macedonia e la Croazia ed è stato parafato con la Slovenia.
        Sotto un profilo più specifico, particolare cura è stata posta nel prevedere minuziosamente, per l'Accordo ora presentato per la ratifica, tutti gli aspetti giuridici dai quali possa derivare una reale tutela degli imprenditori italiani che intendono investire in Bosnia Erzegovina, dai casi di nazionalizzazioni o di espropriazioni, alla riesportazione degli utili o dei capitali disinvestiti, dal regime dei cambi applicabili ai trasferimenti, alla soluzione delle controversie e così via.
        I punti salienti dell'Accordo possono essere, in sintesi, così indicati:

            gli articoli 4 e 5 prevedono il risarcimento per danni o perdite nel caso in cui gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite nel territorio dell'altra Parte per danni derivanti da eventi bellici o da cause assimilabili ad un conflitto, oltre che in casi di nazionalizzazione ed esproprio;

            gli articoli 6 e 8 assicurano libera trasferibilità, una volta assolti gli obblighi fiscali, dei profitti derivanti dagli investimenti e dalle somme spettanti in caso di disinvestimento di capitali; i trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data nella quale l'investitore avanzi la relativa domanda;

            gli articoli 9 e 10 regolano i casi di controversie sia tra l'investitore e la parte ospitante nel cui territorio è stato attuato l'investimento, sia le controversie sorte tra le Parti Contraenti, relativamente all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo.

        Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, è stato previsto che avverrà non appena le Parti avranno reciprocamente notificato di aver svolto le rispettive procedure di ratifica.
        Questo nuovo strumento internazionale rivestirà una notevole importanza per il rafforzamento delle relazioni economiche tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina, in quanto agevolerà le ditte italiane già attive in quel Paese ed incentiverà quelle che intendono avviarvi attività economiche.
        L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.
        Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore in Bosnia Erzegovina, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo stesso, essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di tali oneri pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
        D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.
        Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese destinate alla giustizia.
        Per tali considerazioni, non derivano dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.




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