XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2558-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2558 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
PAOLETTI TANGHERONI, Relatore.
ALLEGATO
L'Accordo per la promozione e la protezione degli
investimenti tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina costituisce
il quarto strumento internazionale in materia portato a
definizione con i Paesi successori della ex Repubblica
Federativa di Jugoslavia, dopo quello egualmente definito con
la Croazia, con la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e con
la Slovenia.
Da tale situazione si evince la cura con la quale viene
perseguita la predisposizione di un appropriato quadro
giuridico per la garanzia degli imprenditori italiani operanti
in quell'area o che alla stessa guardano con interesse.
Un parallelo sforzo è in atto da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze per la predisposizione di
Convenzioni bilaterali volte ad evitare le doppie imposizioni
fiscali: un tale Accordo è stato già perfezionato con la
Macedonia e la Croazia ed è stato parafato con la Slovenia.
Sotto un profilo più specifico, particolare cura è stata
posta nel prevedere minuziosamente, per l'Accordo ora
presentato per la ratifica, tutti gli aspetti giuridici dai
quali possa derivare una reale tutela degli imprenditori
italiani che intendono investire in Bosnia Erzegovina, dai
casi di nazionalizzazioni o di espropriazioni, alla
riesportazione degli utili o dei capitali disinvestiti, dal
regime dei cambi applicabili ai trasferimenti, alla soluzione
delle controversie e così via.
I punti salienti dell'Accordo possono essere, in sintesi,
così indicati:
gli articoli 4 e 5 prevedono il risarcimento per danni o
perdite nel caso in cui gli investitori di una delle due Parti
Contraenti incorressero in perdite nel territorio dell'altra
Parte per danni derivanti da eventi bellici o da cause
assimilabili ad un conflitto, oltre che in casi di
nazionalizzazione ed esproprio;
gli articoli 6 e 8 assicurano libera trasferibilità, una
volta assolti gli obblighi fiscali, dei profitti derivanti
dagli investimenti e dalle somme spettanti in caso di
disinvestimento di capitali; i trasferimenti dovranno essere
effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio
prevalente applicabile alla data nella quale l'investitore
avanzi la relativa domanda;
gli articoli 9 e 10 regolano i casi di controversie sia
tra l'investitore e la parte ospitante nel cui territorio è
stato attuato l'investimento, sia le controversie sorte tra le
Parti Contraenti, relativamente all'interpretazione ed
applicazione del presente Accordo.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo, è
stato previsto che avverrà non appena le Parti avranno
reciprocamente notificato di aver svolto le rispettive
procedure di ratifica.
Questo nuovo strumento internazionale rivestirà una
notevole importanza per il rafforzamento delle relazioni
economiche tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina, in quanto
agevolerà le ditte italiane già attive in quel Paese ed
incentiverà quelle che intendono avviarvi attività
economiche.
L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione
parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento in vigore in Bosnia Erzegovina, non derivano
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per
quanto riguarda gli oneri derivanti dagli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo stesso,
essi non sono minimamente quantificabili; per la copertura di
tali oneri pertanto, si provvede con legge speciale che viene
emanata in occasione del singolo evento.
D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle
controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il
ricorso ai normali canali diplomatici.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare
dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con i normali
stanziamenti previsti per le spese destinate alla
giustizia.
Per tali considerazioni, non derivano dal presente
provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato e,
pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui
al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362.