XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2558-A
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui
all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore,
secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.