XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2543




        Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito del riassetto del trattamento economico dei dirigenti generali dello Stato, la legge 2 ottobre 1997, n. 334, ha introdotto, come è noto, una nuova voce retributiva: l'indennità di posizione correlata alle funzioni dirigenziali attribuite, e ciò in diretto rapporto con le previsioni dell'allora vigente articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute nell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Detta indennità viene qualificata dalla legge citata come aggiuntiva al trattamento economico fondamentale ed accessorio e viene espressamente definita pensionabile, divenendo, pertanto, una voce essenziale ai fini dell'applicazione del principio di onnicomprensività.
        Tale indennità è stata altresì attribuita dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 334 del 1997 alle categorie non contrattualizzate della dirigenza e, tra queste, ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia ed ai generali di divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate.
        L'ammontare dell'indennità di posizione è stato fissato dalla citata legge n. 334 del 1997, per gli anni 1996 e 1997, solo in via provvisoria ed "a titolo di anticipazione" del futuro trattamento, in lire 24 milioni o 18 milioni annue, a seconda del livello delle funzioni, fintanto che non fosse stato operato il definitivo nuovo assetto retributivo.
        Tali disposizioni provvisorie sono state prorogate, per il 1998, dall'articolo 45, comma 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (poi abrogato dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001), e, successivamente, per il 1999 ed oltre, fino a definizione, dall'articolo 24, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
        L'ammontare definitivo dell'indennità dovuta ai dirigenti generali dei Corpi di polizia e delle Forze armate, infine, è stato fissato in lire 41.010.000 o in lire 32.260.000 annue dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2001, in attuazione degli obiettivi di perequazione stabiliti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e con l'impiego dello stanziamento appositamente assegnato dall'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).
        Nel passaggio dalla misura dell'indennità di posizione "provvisoria" a quella "definitiva", valevole dal 1^ gennaio 2001 in avanti, si è venuta a determinare, in modo del tutto involontario, una ingiusta disparità di trattamento a scapito di quei dirigenti generali del comparto sicurezza che sono andati in quiescenza dopo l'istituzione dell'indennità di posizione (1^ gennaio 1996), ma prima della determinazione in via definitiva della sua entità (1^ gennaio 2001).
        Nel caso di costoro, l'indennità di posizione non viene computata, come sarebbe giusto e logico, sulla base del suo importo definitivo, fissato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, ma su quella dell'importo provvisorio, stabilito a titolo di anticipazione dalla citata legge n. 334 del 1997.
        L'ingiustizia di tale disparità di trattamento tra i dirigenti generali del comparto sicurezza, che viene a determinarsi per la mera casuale circostanza di essere andati in quiescenza prima o dopo il 1^ gennaio 2001, è evidente.
        Dirigenti di pari grado, appartenenti al medesimo ruolo e con la stessa anzianità di servizio, che hanno ugualmente espletato identiche funzioni dirigenziali, si trovano così a godere di trattamenti di quiescenza sensibilmente differenti, contro ogni principio di onnicomprensività retributiva, per il solo fatto che, al momento della cessazione dal servizio, l'indennità di posizione sia stata fissata a titolo di anticipazione o come definitiva.
        Il silenzio del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001 sul punto risulta essere ancora più ingiustificato se si considera che, nella prassi corrente, quando sono stati concessi ai dipendenti pubblici miglioramenti retributivi scaglionati nel tempo, è stata inserita, sempre, una norma di salvaguardia volta ad impedire che il personale cessato dal servizio medio tempore fosse ingiustamente penalizzato.
        In tal senso si possono ricordare, proprio nel settore della difesa, le identiche previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e nell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 ("I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, (...) sono corrisposti integralmente, alle scadenze negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto").
        Motivi di equità e di giustizia, accompagnati dalla convinzione che il mancato rispetto del principio di onnicomprensività configuri un profilo di illegittimità costituzionale (per violazione dell'articolo 3 della Costituzione) delle norme di legge di cui il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001 costituisce attuazione, suggeriscono l'esigenza di introdurre una previsione legislativa risolutiva e chiarificatrice, affinché quanto corrisposto "a titolo di anticipazione" con la citata legge n. 334 del 1997 venga parificato, ai fini del trattamento di quiescenza, con le misure definitive rideterminate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        La possibilità di provvedere al riguardo con sollecitudine è confermata dalla esiguità del numero dei percettori oggi ingiustamente penalizzati (171) e, conseguentemente, dal limitato onere finanziario che questo intervento di perequazione retributiva determinerebbe per l'erario (1.209.940 euro).
        La presente proposta di legge è composta da un solo articolo.
        In particolare:

            a) al comma 1, si prevede che, esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza, per il personale cessato dal servizio in data successiva al 1^ gennaio 1996 e fino al 1^ gennaio 2001, l'indennità di posizione attribuita dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sia ricalcolata con riferimento ai rispettivi importi (41.010.000 o 32.260.000 lire annue) rideterminati, in via definitiva, dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, con la decorrenza ed i criteri ivi stabiliti. Tale rimodulazione si applica, ovviamente, anche alle maggiorazioni percentuali già in godimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 334 del 1997;

            b) al comma 2 viene stabilito che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.209.240 euro annui, si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.




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