XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2543
Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito del riassetto del
trattamento economico dei dirigenti generali dello Stato, la
legge 2 ottobre 1997, n. 334, ha introdotto, come è noto, una
nuova voce retributiva: l'indennità di posizione correlata
alle funzioni dirigenziali attribuite, e ciò in diretto
rapporto con le previsioni dell'allora vigente articolo 24 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora contenute
nell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Detta indennità viene qualificata dalla legge citata come
aggiuntiva al trattamento economico fondamentale ed accessorio
e viene espressamente definita pensionabile, divenendo,
pertanto, una voce essenziale ai fini dell'applicazione del
principio di onnicomprensività.
Tale indennità è stata altresì attribuita dall'articolo 1,
comma 2, della citata legge n. 334 del 1997 alle categorie non
contrattualizzate della dirigenza e, tra queste, ai dirigenti
generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche
corrispondenti delle Forze di polizia ed ai generali di
divisione e di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle
Forze armate.
L'ammontare dell'indennità di posizione è stato fissato
dalla citata legge n. 334 del 1997, per gli anni 1996 e 1997,
solo in via provvisoria ed "a titolo di anticipazione" del
futuro trattamento, in lire 24 milioni o 18 milioni annue, a
seconda del livello delle funzioni, fintanto che non fosse
stato operato il definitivo nuovo assetto retributivo.
Tali disposizioni provvisorie sono state prorogate, per il
1998, dall'articolo 45, comma 19, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (poi abrogato dal citato decreto legislativo
n. 165 del 2001), e, successivamente, per il 1999 ed oltre,
fino a definizione, dall'articolo 24, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
L'ammontare definitivo dell'indennità dovuta ai dirigenti
generali dei Corpi di polizia e delle Forze armate, infine, è
stato fissato in lire 41.010.000 o in lire 32.260.000 annue
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
dell'11 luglio 2001, in attuazione degli obiettivi di
perequazione stabiliti dall'articolo 19, comma 4, della legge
28 luglio 1999, n. 266, e con l'impiego dello stanziamento
appositamente assegnato dall'articolo 50, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).
Nel passaggio dalla misura dell'indennità di posizione
"provvisoria" a quella "definitiva", valevole dal 1^ gennaio
2001 in avanti, si è venuta a determinare, in modo del tutto
involontario, una ingiusta disparità di trattamento a scapito
di quei dirigenti generali del comparto sicurezza che sono
andati in quiescenza dopo l'istituzione dell'indennità di
posizione (1^ gennaio 1996), ma prima della determinazione in
via definitiva della sua entità (1^ gennaio 2001).
Nel caso di costoro, l'indennità di posizione non viene
computata, come sarebbe giusto e logico, sulla base del suo
importo definitivo, fissato dal citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, ma su quella
dell'importo provvisorio, stabilito a titolo di anticipazione
dalla citata legge n. 334 del 1997.
L'ingiustizia di tale disparità di trattamento tra i
dirigenti generali del comparto sicurezza, che viene a
determinarsi per la mera casuale circostanza di essere andati
in quiescenza prima o dopo il 1^ gennaio 2001, è evidente.
Dirigenti di pari grado, appartenenti al medesimo ruolo e
con la stessa anzianità di servizio, che hanno ugualmente
espletato identiche funzioni dirigenziali, si trovano così a
godere di trattamenti di quiescenza sensibilmente differenti,
contro ogni principio di onnicomprensività retributiva, per il
solo fatto che, al momento della cessazione dal servizio,
l'indennità di posizione sia stata fissata a titolo di
anticipazione o come definitiva.
Il silenzio del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 maggio 2001 sul punto risulta essere
ancora più ingiustificato se si considera che, nella prassi
corrente, quando sono stati concessi ai dipendenti pubblici
miglioramenti retributivi scaglionati nel tempo, è stata
inserita, sempre, una norma di salvaguardia volta ad impedire
che il personale cessato dal servizio medio tempore
fosse ingiustamente penalizzato.
In tal senso si possono ricordare, proprio nel settore
della difesa, le identiche previsioni contenute nell'articolo
3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, e nell'articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 ("I
benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto, (...) sono corrisposti integralmente, alle scadenze
negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente decreto").
Motivi di equità e di giustizia, accompagnati dalla
convinzione che il mancato rispetto del principio di
onnicomprensività configuri un profilo di illegittimità
costituzionale (per violazione dell'articolo 3 della
Costituzione) delle norme di legge di cui il citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001
costituisce attuazione, suggeriscono l'esigenza di introdurre
una previsione legislativa risolutiva e chiarificatrice,
affinché quanto corrisposto "a titolo di anticipazione" con la
citata legge n. 334 del 1997 venga parificato, ai fini del
trattamento di quiescenza, con le misure definitive
rideterminate con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
La possibilità di provvedere al riguardo con sollecitudine
è confermata dalla esiguità del numero dei percettori oggi
ingiustamente penalizzati (171) e, conseguentemente, dal
limitato onere finanziario che questo intervento di
perequazione retributiva determinerebbe per l'erario
(1.209.940 euro).
La presente proposta di legge è composta da un solo
articolo.
In particolare:
a) al comma 1, si prevede che, esclusivamente ai
fini del trattamento di quiescenza, per il personale cessato
dal servizio in data successiva al 1^ gennaio 1996 e fino al
1^ gennaio 2001, l'indennità di posizione attribuita
dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334,
sia ricalcolata con riferimento ai rispettivi importi
(41.010.000 o 32.260.000 lire annue) rideterminati, in via
definitiva, dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, con la
decorrenza ed i criteri ivi stabiliti. Tale rimodulazione si
applica, ovviamente, anche alle maggiorazioni percentuali già
in godimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della stessa
legge n. 334 del 1997;
b) al comma 2 viene stabilito che all'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
1.209.240 euro annui, si provvede utilizzando l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.