XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2543
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il computo, ai fini del trattamento di quiescenza,
dell'indennità di posizione di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, relativamente al personale
cessato dal servizio in data successiva al 1^ gennaio 1996 e
fino al 1^ gennaio 2001, viene ricalcolato con riferimento ai
rispettivi importi rideterminati, in via definitiva,
dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2001, con la
decorrenza ed i criteri ivi stabiliti e con le maggiorazioni
percentuali già in godimento.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato 1.209.240 euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.