XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2543




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'indennità di posizione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, relativamente al personale cessato dal servizio in data successiva al 1^ gennaio 1996 e fino al 1^ gennaio 2001, viene ricalcolato con riferimento ai rispettivi importi rideterminati, in via definitiva, dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2001, con la decorrenza ed i criteri ivi stabiliti e con le maggiorazioni percentuali già in godimento.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato 1.209.240 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.



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