XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2538




        Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, la conciliazione in sede non contenziosa non è stata ancora disciplinata da una normativa coordinata ed omogenea.
        Nonostante le norme processuali e ordinamentali emanate in questi anni e tese a recuperare una certa efficienza dell'apparato giudiziario, non è stata ancora offerta ai cittadini la possibilità di utilizzare strumenti extragiudiziali, per ricercare soluzioni conciliative alle controversie in sedi non giudiziarie.
        Come più volte denunciato, l'aumento del contenzioso civile, nel nostro Paese, ha determinato una situazione al limite del collasso, a causa della quale l'Italia è stata più volte richiamata all'adempimento degli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
        In questi anni, la domanda di giustizia civile è cresciuta anche negli altri Paesi dell'Unione europea, dove, per offrire risposte più efficaci, si è dato impulso a modelli istituzionali di conciliazione delle controversie civili.
        In Francia e in Germania, ad esempio, si è dato vita a strumenti conciliativi interni o esterni al processo, attraverso la predisposizione di appositi filtri. Nel Regno Unito si fa invece ricorso a differenti mezzi di tutela extragiudiziaria a seconda della materia delle singole controversie.
        I risultati positivi conseguiti da questi Paesi su tale questione si misurano non solo in termini di una efficacia "quantitativa" degli strumenti conciliativi adottati (riduzione dei costi e dei tempi dei processi civili), ma anche di una efficacia "qualitativa" (mantenimento delle relazioni delle parti anche dopo la definizione della controversia).
        In Italia, in assenza di una disciplina normativa unica della conciliazione extragiudiziaria, si è assistito al nascere di forme "spontanee" e segmentate di risposta.
        Si tratta di tentativi sorti nel settore del commercio, delle associazioni dei consumatori o degli enti che forniscono servizi pubblici, e, in qualche caso, in seno agli stessi consigli dell'Ordine degli avvocati.
        La frammentarietà di tali tentativi non consente oggi di verificare fino in fondo le potenzialità degli strumenti conciliativi. Tuttavia, i risultati positivi rilevabili non si limitano ad un evidente effetto deflattivo, ma anche alla possibilità che una grande domanda di giustizia trovi una risposta adeguata, anche tramite forme di tutela alternative a quelle tradizionali.
        La vera novità di tali iniziative riguarda però in modo particolare l'avvocatura.
        Il mondo forense, consapevole dello stato di degrado in cui versa da anni la giustizia civile, sta prendendo atto che la propria funzione professionale e sociale si sviluppa anche attraverso una riduzione dei tempi del processo ordinario di cognizione e con la diffusione di una nuova cultura della pacificazione
        E anche questa nuova consapevolezza è stata di impulso ai lavori delle commissioni di studio istituite in questi anni presso il Ministero della giustizia e presiedute dal professor Elio Fazzalari e dal professor Antonino Mirone.
        Gli elaborati finali predisposti da tali commissioni hanno fornito utili spunti per le proposte di legge che nella passata legislatura sono state presentate, sia alla Camera dei deputati, sia al Senato della Repubblica, sui temi in questione.
        La presente proposta di legge, pur aderendo alla impostazione dei lavori delle citate commissioni ministeriali, si limita a prevedere l'istituzione di un organismo conciliativo agile, che svolga la funzione di filtro facoltativo per la proposizione delle cause civili.
        Con tale proposta di legge non si intende intervenire su materie come l'arbitrato o apportare modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura civile, ma semplicemente prevedere norme-quadro di garanzia per un corretto svolgimento della conciliazione extragiudiziaria e nel contempo per un riconoscimento definitivo alle determinazioni conclusive del procedimento conciliativo, con particolare riferimento al valore di titolo esecutivo del verbale di conciliazione.
        L'articolo 1 istituisce presso ogni tribunale la Camera di conciliazione con funzione facoltativa di composizione non contenziosa di controvensie civili, aventi ad oggetto diritti disponibili e senza alcun limite di competenza.
        Con questo articolo si è voluto attribuire alla Camera di conciliazione una connotazione giuridica con il coinvolgimento diretto dell'avvocatura, che viene in tal modo ad acquisire quasi un ruolo pubblicistico, non lontano da quello previsto in altri ordinamenti di tradizioni diverse da quella italiana.
        Gli avvocati sono chiamati non solo a svolgere un ruolo di difesa tecnica delle parti davanti alle Camere di conciliazione, ma ad un ruolo attivo di direzione del procedimento di conciliazione, fornendo una garanzia di approfondita e qualificata valutazione giuridica del conflitto.
        Per quanto concerne l'utilizzazione delle strutture e del personale degli uffici giudiziari, l'istituzione delle Camere di conciliazione dovrà prevedere un nuovo impiego delle risorse, anche a partire dalla recente esperienza degli uffici relazioni con il pubblico.
        L'articolo 2 prevede la formazione di un elenco di esperti conciliatori, suddiviso per categorie professionali. La Camera di conciliazione, configurata come un organismo generale di conciliazione, è destinata ad occuparsi di una gamma infinita di materie. Essa, quindi, dovrà essere affidata prevalentemente a persone che dispongono di una conoscenza giuridica generale. Si potrà, tuttavia, attingere nel contempo a conoscenze tecniche specifiche, utili in alcuni casi a favorire una equa definizione della controversia.
        Sono previste inoltre le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei conciliatori, così da assicurare livelli di qualificazione adeguata, in quanto la conciliazione non può essere assimilata al buon senso o all'esperienza professionale, più o meno lunga.
        Gli articoli 3 e 7 stabiliscono il principio della sostanziale gratuità del procedimento conciliativo, demandando ad un apposito decreto del Ministro della giustizia la determinazione dell'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore. E' inoltre prevista una esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, per i verbali di conciliazione, sino a 52.000 euro in sintonia con quanto stabilito dall'articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con tali articoli si intende offrire ai cittadini una significativa incentivazione a ricorrere all'istituto della conciliazione.
        Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono il procedimento di conciliazione e le sue fasi. Si evidenzia il carattere snello, informale, riservato e rapido di tale procedimento, che viene configurato come un procedimento facoltativo, al termine del quale il conciliatore svolge un ruolo di avvicinamento delle posizioni delle parti. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un processo verbale che ha forza esecutiva. Se non si perviene ad alcun accordo, il procedimento si conclude con un sommario processo verbale, contenente le posizioni definitive delle parti. Tali posizioni finali consentiranno poi al giudice, in caso di successiva lite giudiziaria, di effettuare le sue valutazioni ai fini della decisione sulle spese processuali.
        L'articolo 8, infine, regola la copertura di spesa relativa alla introduzione e al funzionamento delle Camere di conciliazione.




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