XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2538
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese, la
conciliazione in sede non contenziosa non è stata ancora
disciplinata da una normativa coordinata ed omogenea.
Nonostante le norme processuali e ordinamentali emanate in
questi anni e tese a recuperare una certa efficienza
dell'apparato giudiziario, non è stata ancora offerta ai
cittadini la possibilità di utilizzare strumenti
extragiudiziali, per ricercare soluzioni conciliative alle
controversie in sedi non giudiziarie.
Come più volte denunciato, l'aumento del contenzioso
civile, nel nostro Paese, ha determinato una situazione al
limite del collasso, a causa della quale l'Italia è stata più
volte richiamata all'adempimento degli obblighi assunti con la
ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In questi anni, la domanda di giustizia civile è cresciuta
anche negli altri Paesi dell'Unione europea, dove, per offrire
risposte più efficaci, si è dato impulso a modelli
istituzionali di conciliazione delle controversie civili.
In Francia e in Germania, ad esempio, si è dato vita a
strumenti conciliativi interni o esterni al processo,
attraverso la predisposizione di appositi filtri. Nel Regno
Unito si fa invece ricorso a differenti mezzi di tutela
extragiudiziaria a seconda della materia delle singole
controversie.
I risultati positivi conseguiti da questi Paesi su tale
questione si misurano non solo in termini di una efficacia
"quantitativa" degli strumenti conciliativi adottati
(riduzione dei costi e dei tempi dei processi civili), ma
anche di una efficacia "qualitativa" (mantenimento delle
relazioni delle parti anche dopo la definizione della
controversia).
In Italia, in assenza di una disciplina normativa unica
della conciliazione extragiudiziaria, si è assistito al
nascere di forme "spontanee" e segmentate di risposta.
Si tratta di tentativi sorti nel settore del commercio,
delle associazioni dei consumatori o degli enti che forniscono
servizi pubblici, e, in qualche caso, in seno agli stessi
consigli dell'Ordine degli avvocati.
La frammentarietà di tali tentativi non consente oggi di
verificare fino in fondo le potenzialità degli strumenti
conciliativi. Tuttavia, i risultati positivi rilevabili non si
limitano ad un evidente effetto deflattivo, ma anche alla
possibilità che una grande domanda di giustizia trovi una
risposta adeguata, anche tramite forme di tutela alternative a
quelle tradizionali.
La vera novità di tali iniziative riguarda però in modo
particolare l'avvocatura.
Il mondo forense, consapevole dello stato di degrado in
cui versa da anni la giustizia civile, sta prendendo atto che
la propria funzione professionale e sociale si sviluppa anche
attraverso una riduzione dei tempi del processo ordinario di
cognizione e con la diffusione di una nuova cultura della
pacificazione
E anche questa nuova consapevolezza è stata di impulso ai
lavori delle commissioni di studio istituite in questi anni
presso il Ministero della giustizia e presiedute dal professor
Elio Fazzalari e dal professor Antonino Mirone.
Gli elaborati finali predisposti da tali commissioni hanno
fornito utili spunti per le proposte di legge che nella
passata legislatura sono state presentate, sia alla Camera dei
deputati, sia al Senato della Repubblica, sui temi in
questione.
La presente proposta di legge, pur aderendo alla
impostazione dei lavori delle citate commissioni ministeriali,
si limita a prevedere l'istituzione di un organismo
conciliativo agile, che svolga la funzione di filtro
facoltativo per la proposizione delle cause civili.
Con tale proposta di legge non si intende intervenire su
materie come l'arbitrato o apportare modifiche ad alcuni
articoli del codice di procedura civile, ma semplicemente
prevedere norme-quadro di garanzia per un corretto svolgimento
della conciliazione extragiudiziaria e nel contempo per un
riconoscimento definitivo alle determinazioni conclusive del
procedimento conciliativo, con particolare riferimento al
valore di titolo esecutivo del verbale di conciliazione.
L'articolo 1 istituisce presso ogni tribunale la Camera di
conciliazione con funzione facoltativa di composizione non
contenziosa di controvensie civili, aventi ad oggetto diritti
disponibili e senza alcun limite di competenza.
Con questo articolo si è voluto attribuire alla Camera di
conciliazione una connotazione giuridica con il coinvolgimento
diretto dell'avvocatura, che viene in tal modo ad acquisire
quasi un ruolo pubblicistico, non lontano da quello previsto
in altri ordinamenti di tradizioni diverse da quella
italiana.
Gli avvocati sono chiamati non solo a svolgere un ruolo di
difesa tecnica delle parti davanti alle Camere di
conciliazione, ma ad un ruolo attivo di direzione del
procedimento di conciliazione, fornendo una garanzia di
approfondita e qualificata valutazione giuridica del
conflitto.
Per quanto concerne l'utilizzazione delle strutture e del
personale degli uffici giudiziari, l'istituzione delle Camere
di conciliazione dovrà prevedere un nuovo impiego delle
risorse, anche a partire dalla recente esperienza degli uffici
relazioni con il pubblico.
L'articolo 2 prevede la formazione di un elenco di esperti
conciliatori, suddiviso per categorie professionali. La Camera
di conciliazione, configurata come un organismo generale di
conciliazione, è destinata ad occuparsi di una gamma infinita
di materie. Essa, quindi, dovrà essere affidata
prevalentemente a persone che dispongono di una conoscenza
giuridica generale. Si potrà, tuttavia, attingere nel contempo
a conoscenze tecniche specifiche, utili in alcuni casi a
favorire una equa definizione della controversia.
Sono previste inoltre le modalità della formazione e
dell'aggiornamento dei conciliatori, così da assicurare
livelli di qualificazione adeguata, in quanto la conciliazione
non può essere assimilata al buon senso o all'esperienza
professionale, più o meno lunga.
Gli articoli 3 e 7 stabiliscono il principio della
sostanziale gratuità del procedimento conciliativo, demandando
ad un apposito decreto del Ministro della giustizia la
determinazione dell'ammontare minimo e massimo dell'indennità
spettante al conciliatore. E' inoltre prevista una esenzione
dal pagamento dell'imposta di registro, per i verbali di
conciliazione, sino a 52.000 euro in sintonia con quanto
stabilito dall'articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Con tali articoli si intende offrire ai
cittadini una significativa incentivazione a ricorrere
all'istituto della conciliazione.
Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono il procedimento di
conciliazione e le sue fasi. Si evidenzia il carattere snello,
informale, riservato e rapido di tale procedimento, che viene
configurato come un procedimento facoltativo, al termine del
quale il conciliatore svolge un ruolo di avvicinamento delle
posizioni delle parti. Se si raggiunge un accordo, viene
redatto un processo verbale che ha forza esecutiva. Se non si
perviene ad alcun accordo, il procedimento si conclude con un
sommario processo verbale, contenente le posizioni definitive
delle parti. Tali posizioni finali consentiranno poi al
giudice, in caso di successiva lite giudiziaria, di effettuare
le sue valutazioni ai fini della decisione sulle spese
processuali.
L'articolo 8, infine, regola la copertura di spesa
relativa alla introduzione e al funzionamento delle Camere di
conciliazione.