XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2538




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione delle Camere di conciliazione).

        1. Presso ogni tribunale è istituita la Camera di conciliazione che si avvale, per il suo funzionamento, delle strutture e del personale degli uffici del tribunale e del consiglio dell'Ordine degli avvocati. Il personale dipendente del Ministero della giustizia chiamato a svolgere attività lavorativa presso la Camera di conciliazione è collocato in posizione di comando. La dotazione organica del personale di ogni Camera di conciliazione è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento di ciascuna delle Camere di conciliazione istituite presso tribunali aventi sedi in città capoluogo di regione il Ministro della giustizia conferisce annualmente un importo, necessario al funzionamento dell'istituto, pari a 51.000 euro.
        2. La Camera di conciliazione è organismo di diritto pubblico e svolge, sotto il controllo del presidente del tribunale e del consiglio dell'Ordine degli avvocati, funzioni di composizione non contenziosa di controversie civili aventi ad oggetto diritti disponibili, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.
        3. Il presidente del Tribunale, di intesa con il presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un segretario generale, che cura l'assegnazione degli affari agli esperti conciliatori e la liquidazione delle indennità ai sensi dell'articolo 3. Il segretario generale resta in carica per un biennio, rinnovabile una sola volta. La Camera di conciliazione svolge la sua funzione senza alcun limite di competenza per valore.

Art. 2.

(Elenco degli esperti conciliatori).

        1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco degli esperti conciliatori, suddiviso per categorie professionali.
        2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per la formazione dell'elenco, la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. L'elenco è comunque formato sentiti i competenti ordini e collegi professionali.
        3. Spetta esclusivamente alla Camera di conciliazione, d'intesa con organizzazioni non aventi finalità di lucro, svolgere funzioni di formazione ed aggiornamento degli esperti conciliatori, rilasciando la relativa attestazione ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui al comma 1.


Art. 3.

(Indennità).

        1. All'esperto conciliatore spetta, per ogni affare tratto, un'indennità liquidata dal segretario generale della Camera di conciliazione, avuto riguardo alla natura dell'incarico, al valore della questione e all'esito della procedura.
        2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità e il criterio di calcolo.
        3. L'ammontare delle indennità è rideterminato da ciascuna Camera di conciliazione ogni triennio in relazione alla variazione, accertata all'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 4.

(Istanza di conciliazione).

        1. La procedura di conciliazione ha inizio con atto sottoscritto congiuntamente dalle parti, che deve contenere:

            a) l'indicazione della Camera di conciliazione cui l'istanza è rivolta;

            b) l'indicazione delle parti, delle rispettive pretese e, eventualmente, le condizioni alle quali ciascuna di esse è disposta a conciliare;

            c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni che le parti pongono a fondamento delle loro posizioni;

            d) la richiesta di nomina dell'esperto conciliatore, che può anche essere concordemente indicato dalle parti tra gli scritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

        2. L'istanza di conciliazione è depositata presso la segreteria della Camera di conciliazione; il conciliatore, designato senza ritardo, fissa la comparizione delle parti non oltre quaranta giorni dal deposito dell'istanza. Di tale adempimento è data immediata comunicazione alle parti.
        3. L'istanza di conciliazione può essere presentata anche da una sola parte, ma in tale caso essa è notificata all'altra parte a cura dell'ufficio. Il conciliatore designato provvede ai sensi del comma 2.


Art. 5.

(Procedimento di conciliazione).

        1. Dinanzi al conciliatore le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi assistere da un difensore. Si applica l'articolo 183, secondo comma, del codice di procedura civile.
        2. In caso di mancata comparizione di entrambe le parti senza giustificato motivo, il conciliatore dispone l'archiviazione del procedimento.
        3. Le parti espongono oralmente i fatti e le ragioni delle rispettive pretese e propongono le condizioni per la conciliazione; il conciliatore può ascoltare le persone presenti che sono informate dei fatti, e autorizzare la produzione o l'esibizione di documenti.
        4. Il conciliatore, su istanza di parte, può rinviare una sola volta la trattazione del procedimento, qualora ciò sia reso necessario da esigenze istruttorie ovvero per consentire alle parti di formulare proposte conciliative.
        5. Al termine della discussione, il conciliatore formula la proposta di conciliazione.
        6. Della trattazione è redatto sommario procedimento verbale.


Art. 6.

(Effetti del procedimento di conciliazione).

        1. Se la conciliazione si conclude positivamente è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        2. Se la conciliazione non si conclude positivamente ciascuna delle parti deve indicare, nel verbale, di seguito al dispositivo, la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare.
        3. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono successivamente valutate in sede di decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni indicate dalle parti e il contenuto della sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione.

Art. 7.

(Imposte e spese. Esenzione fiscale).

        1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
        2. Il verbale di conciliazione è soggetto ad imposta di registro soltanto se il valore della controversia supera i 52.000 euro.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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