XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2538
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione delle Camere di conciliazione).
1. Presso ogni tribunale è istituita la Camera di
conciliazione che si avvale, per il suo funzionamento, delle
strutture e del personale degli uffici del tribunale e del
consiglio dell'Ordine degli avvocati. Il personale dipendente
del Ministero della giustizia chiamato a svolgere attività
lavorativa presso la Camera di conciliazione è collocato in
posizione di comando. La dotazione organica del personale di
ogni Camera di conciliazione è stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Per il
funzionamento di ciascuna delle Camere di conciliazione
istituite presso tribunali aventi sedi in città capoluogo di
regione il Ministro della giustizia conferisce annualmente un
importo, necessario al funzionamento dell'istituto, pari a
51.000 euro.
2. La Camera di conciliazione è organismo di diritto
pubblico e svolge, sotto il controllo del presidente del
tribunale e del consiglio dell'Ordine degli avvocati, funzioni
di composizione non contenziosa di controversie civili aventi
ad oggetto diritti disponibili, secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla presente legge.
3. Il presidente del Tribunale, di intesa con il
presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati, nomina,
tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed
esperienza, un segretario generale, che cura l'assegnazione
degli affari agli esperti conciliatori e la liquidazione delle
indennità ai sensi dell'articolo 3. Il segretario generale
resta in carica per un biennio, rinnovabile una sola volta. La
Camera di conciliazione svolge la sua funzione senza alcun
limite di competenza per valore.
Art. 2.
(Elenco degli esperti conciliatori).
1. Presso ogni tribunale è istituito un elenco degli
esperti conciliatori, suddiviso per categorie
professionali.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per
la formazione dell'elenco, la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. L'elenco è
comunque formato sentiti i competenti ordini e collegi
professionali.
3. Spetta esclusivamente alla Camera di conciliazione,
d'intesa con organizzazioni non aventi finalità di lucro,
svolgere funzioni di formazione ed aggiornamento degli esperti
conciliatori, rilasciando la relativa attestazione ai fini
dell'iscrizione dell'elenco di cui al comma 1.
Art. 3.
(Indennità).
1. All'esperto conciliatore spetta, per ogni affare
tratto, un'indennità liquidata dal segretario generale della
Camera di conciliazione, avuto riguardo alla natura
dell'incarico, al valore della questione e all'esito della
procedura.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e
massimo delle indennità e il criterio di calcolo.
3. L'ammontare delle indennità è rideterminato da ciascuna
Camera di conciliazione ogni triennio in relazione alla
variazione, accertata all'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
triennio precedente.
Art. 4.
(Istanza di conciliazione).
1. La procedura di conciliazione ha inizio con atto
sottoscritto congiuntamente dalle parti, che deve
contenere:
a) l'indicazione della Camera di conciliazione cui
l'istanza è rivolta;
b) l'indicazione delle parti, delle rispettive
pretese e, eventualmente, le condizioni alle quali ciascuna di
esse è disposta a conciliare;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni che le parti pongono a fondamento delle loro
posizioni;
d) la richiesta di nomina dell'esperto
conciliatore, che può anche essere concordemente indicato
dalle parti tra gli scritti nell'elenco di cui all'articolo
2.
2. L'istanza di conciliazione è depositata presso la
segreteria della Camera di conciliazione; il conciliatore,
designato senza ritardo, fissa la comparizione delle parti non
oltre quaranta giorni dal deposito dell'istanza. Di tale
adempimento è data immediata comunicazione alle parti.
3. L'istanza di conciliazione può essere presentata anche
da una sola parte, ma in tale caso essa è notificata all'altra
parte a cura dell'ufficio. Il conciliatore designato provvede
ai sensi del comma 2.
Art. 5.
(Procedimento di conciliazione).
1. Dinanzi al conciliatore le parti debbono comparire
personalmente, ma possono farsi assistere da un difensore. Si
applica l'articolo 183, secondo comma, del codice di procedura
civile.
2. In caso di mancata comparizione di entrambe le parti
senza giustificato motivo, il conciliatore dispone
l'archiviazione del procedimento.
3. Le parti espongono oralmente i fatti e le ragioni delle
rispettive pretese e propongono le condizioni per la
conciliazione; il conciliatore può ascoltare le persone
presenti che sono informate dei fatti, e autorizzare la
produzione o l'esibizione di documenti.
4. Il conciliatore, su istanza di parte, può rinviare una
sola volta la trattazione del procedimento, qualora ciò sia
reso necessario da esigenze istruttorie ovvero per consentire
alle parti di formulare proposte conciliative.
5. Al termine della discussione, il conciliatore formula
la proposta di conciliazione.
6. Della trattazione è redatto sommario procedimento
verbale.
Art. 6.
(Effetti del procedimento di conciliazione).
1. Se la conciliazione si conclude positivamente è redatto
separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal
conciliatore. Il verbale costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica
e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Se la conciliazione non si conclude positivamente
ciascuna delle parti deve indicare, nel verbale, di seguito al
dispositivo, la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare.
3. La mancata comparizione di una delle parti e le
posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono successivamente
valutate in sede di decisione sulle spese processuali, anche
ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il
giudice, valutando comparativamente le posizioni indicate
dalle parti e il contenuto della sentenza che chiude il
processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la
ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
rifiutato la conciliazione.
Art. 7.
(Imposte e spese. Esenzione fiscale).
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
2. Il verbale di conciliazione è soggetto ad imposta di
registro soltanto se il valore della controversia supera i
52.000 euro.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.