XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2537
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
muove dall'esigenza di dare un quadro di certezze al settore
dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dell'autonomia degli
operatori e delle prerogative che la Costituzione,
recentemente riformata nel suo titolo V della parte seconda,
assegna allo Stato, alle regioni, alle province e ai
comuni.
La presente proposta di legge quadro intende, dunque,
razionalizzare e definire gli strumenti dell'intervento
pubblico a favore dello spettacolo nonché gli incentivi e le
condizioni per la partecipazione dei privati al finanziamento
delle attività culturali, a partire dalla convinzione che, nel
campo della cultura, ancor prima di definire competenze e
strumenti operativi, occorra sottolineare un principio da
salvaguardare: quello dell'unità culturale della nazione, che
non può che fondarsi, peraltro, sul rispetto del pluralismo,
delle specificità locali e delle espressioni delle minoranze.
La stessa riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, varata dal Parlamento nella scorsa legislatura e
confermata da un referendum popolare, muove esattamente
dal principio dell'unità della Repubblica. Un principio che
intendiamo ribadire proprio nel momento in cui lo Stato non è
più l'unico agente, l'unico attore, l'unico titolare di tale
unità. Nella scorsa legislatura il Parlamento ha discusso di
importanti leggi di settore che muovevano dalla preoccupazione
determinata dall'assenza, nel nostro Paese, di leggi che
regolassero il teatro, la musica, la danza, le attività
circensi. Quelle preoccupazioni restano. Riteniamo, però, che
il contesto sia profondamente mutato e richieda a tutte e a
tutti noi una produzione normativa coerente con le riforme
intervenute nella stessa scorsa legislatura e con la
centralità che viene sempre più assumendo il tema dello
scambio e dell'intreccio tra discipline diverse dello
spettacolo, testimoniato, peraltro, dal valore attribuito da
diverse proposte di legge di settore al sistema delle
residenze multidisciplinari.
I confini della presente proposta di legge, dunque, sono
rappresentati da una parte dalla citata riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione, dall'altra dalla
riforma del Ministero per i beni e le attività culturali di
cui al decreto legislativo n. 368 del 1998, che ha unificato
in un unico Dicastero le competenze in materia di beni
culturali e quelle in materia di spettacolo.
Anche per questo, si è ritenuto opportuno definire una
proposta di legge quadro per lo spettacolo dal vivo, perché,
in linea con la citata riforma che ha dotato il nuovo
Ministero di due direzioni generali, una per il cinema e
l'audiovisivo e una per lo spettacolo dal vivo, riteniamo che
il tipo di sostegno pubblico per lo spettacolo dal vivo sia
diverso da quello per il cinema e l'audiovisivo, pur
essendoci, ovviamente, zone di convergenza e, dunque,
necessità di sinergie.
La presente proposta di legge definisce le condizioni e le
regole per l'intervento pubblico. E' nostra convinzione,
infatti, che la cultura necessiti di un forte investimento di
risorse pubbliche, senza il quale non può vivere una cultura
libera, autonoma, pluralista.
L'intervento pubblico nella cultura e nello spettacolo
viene messo in discussione, non da oggi, da quella scuola di
pensiero che sostiene che il mercato sia il luogo ideale e
perfetto per l'incontro tra domanda e offerta, anche per
quanto riguarda le espressioni culturali.
Noi crediamo che questa visione del mondo pecchi di cieco
ottimismo. L'esperienza storica dimostra, infatti, che, se è
vero che il mercato è garante di libertà, è altrettanto vero
che il mercato, da solo, non è in grado di estendere lo
spettro del pluralismo delle espressioni culturali e della
pluralità delle imprese. In altre parole, il mercato, lasciato
a se stesso, non è in grado di garantire la piena libertà
della cultura.
Per questo è necessario l'intervento pubblico. Del resto,
tutti i Paesi dell'Europa di cui siamo parte, sostengono le
arti, lo spettacolo, la cultura. E negli stessi Stati Uniti,
se pure secondo diverse modalità, lo spettacolo, l'arte, la
cultura sono fortemente sostenuti.
In Italia, storicamente, l'intervento dello Stato nel
settore culturale, e specificamente nel settore dello
spettacolo, è stato caratterizzato da un approccio, ereditato
dal regime fascista, legato a una visione pedagogica,
protettiva, assistenziale, statalista. In quest'ottica, allo
Stato spettava il compito di produrre una politica culturale e
non, invece, una serie di politiche per la cultura volte a
favorire, sostenere, incentivare lo sviluppo dei diversi
settori.
Nella scorsa legislatura, con i governi di centrosinistra
e con la riforma del Ministero per i beni e le attività
culturali, abbiamo cominciato a lasciarci alle spalle quel
modo di intendere l'intervento pubblico per la cultura. In
linea con quelle politiche e con quella riforma, la presente
proposta di legge muove dall'esigenza che la Repubblica
produca politiche di sostegno al settore senza per questo
sostituirsi al mercato e senza per questo pensare di
intervenire nel merito delle produzioni culturali. Lo Stato,
infatti, non può e non deve sostituirsi al mercato, né alla
creatività di chi produce cultura. Può e deve correggere le
eventuali storture che si producano quanto al rispetto del
pluralismo, delle pari opportunità, sia dei soggetti
produttori di cultura, sia delle persone e delle zone del
Paese. Può e deve predisporre indirizzi generali che
favoriscano la produzione e la diffusione dello spettacolo dal
vivo nel nostro Paese.
In questo quadro, l'intervento pubblico è volto a
stimolare l'estensione qualitativa e quantitativa della
produzione e dell'offerta, nonché del consumo e della domanda,
soprattutto in quelle aree espressive ignorate o trascurate
dal mercato, nonché la crescita della creatività e della
professionalità nel sistema dello spettacolo, sia sul versante
artistico-autoriale sia su quello tecnico-imprenditoriale, nel
quadro europeo dell'attenzione all'eccezione culturale e alla
scelta di sostenere i prodotti italiani ed europei.
Ancora, l'intervento pubblico deve tutelare le culture
"minori", intese come linguaggi e forme espressive che non
circolano normalmente sul mercato culturale: dai dialetti alle
avanguardie, dalla tutela delle memorie storiche locali alla
ricerca e alla sperimentazione d'avanguardia, nonché
promuovere attività di informazione sul sistema dello
spettacolo, anzitutto attraverso missioni assegnate al
servizio pubblico radiotelevisivo e attraverso interazioni con
il sistema dell'istruzione; come sono compiti dell'intervento
pubblico la promozione della formazione artistica e
professionale (pubblica e privata), attraverso l'imposizione
di standard qualitativi; la rimozione delle barriere
all'entrata nei vari segmenti del sistema dello spettacolo,
sia per quanto riguarda l'accesso alle professioni e mestieri
e arti; sia per quanto riguarda l'attività di impresa; la
riduzione delle concentrazioni che risultino dannose ai fini
del pluralismo espressivo e della libera concorrenza; la
rimozione degli ostacoli che impediscono ad alcune aree del
Paese di fruire di un'adeguata offerta di spettacolo, anche
attraverso un'articolazione territoriale dell'intervento
pubblico che privilegi le aree disagiate; il monitoraggio
delle dinamiche del consumo e della domanda, della produzione
e dell'offerta, per identificare le aree di intervento
prioritario.
Non partiamo da zero: la riforma del Ministero per i beni
e le attività culturali e i regolamenti emanati per i diversi
settori dello spettacolo dal vivo hanno introdotto innovazioni
importanti. Ci riferiamo alla programmazione triennale delle
attività e a quel percorso di trasparenza nell'erogazione dei
contributi che, al di là della discussione sullo strumento da
adottare (commissioni, altro), stabilisce per noi un punto di
non ritorno, visto che non è interesse di nessuno, tantomeno
di chi opera nel campo dello spettacolo e della cultura in
generale, il ritorno a meccanismi non trasparenti - non
controllabili, cioè, dalla pubblica opinione - nell'erogazione
delle risorse pubbliche.
Ancora, negli anni che abbiamo alle spalle, si è
finalmente aperta la strada alla collaborazione tra pubblico e
privato nel sostegno alla cultura, con la trasformazione degli
enti lirici in fondazioni, con la costruzione di un sistema
fondato sull'autonomia delle istituzioni culturali, con la
deducibilità totale delle erogazioni liberali in favore della
cultura. Noi riteniamo che si debba proseguire su quella
strada, senza però, insistiamo, pensare che gli investimenti
privati - che, certo, vanno incentivati e favoriti - possano
sostituire ciò che per noi non è sostituibile, vale a dire
l'intervento pubblico, l'allocazione diretta di risorse a
favore della cultura.
La proposta di legge si suddivide in 4 capi.
Il capo I (articoli 1-5) descrive l'ambito e i compiti
della normativa con la quale si intende regolare lo spettacolo
dal vivo.
L'articolo 1 definisce, al comma 1, lo spettacolo dal vivo
una parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico
nazionale e lo annovera tra le attività culturali definite dal
comma 1, lettera f), dell'articolo 148 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, mentre al comma 2 impegna a
realizzare le iniziative necessarie alla promozione, allo
sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo.
L'articolo 2 definisce gli interventi pubblici per lo
spettacolo dal vivo, nel rispetto della libertà d'arte
riconosciuta dalla Costituzione. In particolare, il comma 1,
lettere da a) a n), descrive l'ambito e le
finalità dell'intervento pubblico, con riferimento alla
necessità di garantire pari opportunità nella produzione,
nella formazione qualificata, nella diffusione e nella
fruizione dello spettacolo dal vivo, nel sostegno alla
sperimentazione, alla ricerca, alla produzione nazionale ed
europea, alla stipula di accordi per la produzione e la
diffusione dello spettacolo dal vivo italiano all'estero, alla
conservazione del patrimonio artistico dello spettacolo dal
vivo, alla presenza nelle aree disagiate; il comma 2 impegna
la Repubblica a programmare gli interventi pubblici per lo
spettacolo dal vivo nell'ambito della Conferenza unificata; il
comma 3, lettere da a) a l), stabilisce le
condizioni del riconoscimento e della promozione delle
attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal
vivo, con particolare riferimento alla stabilità, alla
produzione propria o in collaborazione con altre istituzioni,
alla promozione della contemporaneità, al reinvestimento nelle
attività degli eventuali utili, all'acquisizione di
personalità giuridica di diritto privato, all'applicazione
delle norme contrattuali vigenti, allo svolgimento di compiti
di formazione, alla creazione di rapporti stabili con scuole e
università, alla continuità degli organici artistici, mentre
il comma 4 stabilisce la possibilità che comuni, province e
regioni partecipino anche in forma associata alla costruzione
di soggetti stabili per lo spettacolo dal vivo; il comma 5
detta le condizioni per il riconoscimento delle attività di
spettacolo dal vivo svolte da associazioni, enti, fondazioni,
compagnie.
L'articolo 3 definisce i compiti dello Stato, svolti
tramite il Ministero per i beni e le attività culturali. Il
comma 1 impegna lo Stato a definire gli indirizzi generali per
il sostegno allo spettacolo dal vivo, d'intesa con la
Conferenza unificata <lettera a)>; a promuovere intese
con il sistema dell'istruzione <lettera b)>, la
diffusione all'estero dello spettacolo dal vivo <lettera
c)>, le coproduzioni di spettacolo dal vivo con altri
Paesi <lettera d)>, la valorizzazione dello spettacolo
dal vivo quale strumento di formazione e crescita civile,
anche con riferimento ad aree esposte quali l'handicap o
la devianza <lettera e)>; a definire gli standard
per la formazione del personale artistico e tecnico
<lettera f)>, a promuovere la formazione dell'archivio
nazionale dello spettacolo dal vivo <lettera g)>, la
realizzazione delle infrastrutture necessarie allo spettacolo
dal vivo <lettera h)>, la promozione di corsi e concorsi
per l'alta qualificazione professionale <lettera i)>, la
sottoscrizione di protocolli con le reti radiotelevisive
<lettera l)>. Lo Stato, infine, distribuisce le risorse
del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) <lettera m)>,
destinate allo spettacolo dal vivo.
Il comma 2 descrive l'oggetto dell'intervento diretto del
Ministero per i beni e le attività culturali, ossia
l'incentivazione e il sostegno alla produzione e alla
distribuzione dello spettacolo dal vivo e all'innovazione dei
linguaggi e delle tecniche <lettere a) e b)>, ai
festival e alle rassegne nazionali e internazionali
<lettera c)>, alla coproduzione con l'estero <lettera
d)>, alla diffusione dello spettacolo dal vivo in aree
che ne risultassero prive e nelle aree disagiate <lettera
e)>, gli interventi straordinari per l'equilibrio
dell'offerta culturale e della distribuzione <lettera
f)>, la formazione dell'archivio nazionale dello
spettacolo dal vivo <lettera g)>; nel comma 3 si
descrivono gli strumenti di monitoraggio, mentre il comma 4
impegna il Ministero per i beni e le attività culturali a
partecipare alla definizione delle politiche comunitarie.
L'articolo 4, al comma 1, lettere da a) a m),
descrive i compiti delle regioni e cioè l'elaborazione della
programmazione regionale, la formazione del personale
artistico, tecnico e amministrativo, la distribuzione dello
spettacolo dal vivo, la partecipazione alle forme di
stabilità, il concorso nella promozione delle infrastrutture
per la fruizione dello spettacolo dal vivo, la vigilanza e il
monitoraggio, la definizione, con comuni e province, del
recupero di spazi, il concorso nella programmazione delle
residenze multidisciplinari, la stipula di protocolli d'intesa
con le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di
progetti per l'Unione europea. Il comma 2 stabilisce che ogni
singola regione, in concorso con le province e con i comuni
definisca il proprio piano, mentre i commi 3 e 4 impegnano,
rispettivamente, le regioni a costituire un fondo per
accogliere le risorse dello Stato e ad adeguare le proprie
strutture organizzative e amministrative in relazione ai
compiti loro assegnati dalla legge proposta.
L'articolo 5 definisce i compiti dei comuni e delle
province che <comma 1, lettere da a) a d)>,
partecipano alla programmazione degli interventi per lo
spettacolo dal vivo, alla costituzione e alla gestione di
soggetti stabili, elaborano proposte per la destinazione degli
spazi, promuovono e realizzano il recupero, il restauro e la
ristrutturazione di spazi per lo spettacolo dal vivo.
Il capo II (articoli 6-13) definisce gli interventi
pubblici per lo spettacolo dal vivo.
L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la programmazione
nazionale degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo
sia effettuata sulla base dei programmi regionali di
allocazione delle risorse, salvo per quanto attiene agli
interventi diretti dello Stato, mentre i commi 2, 3 e 4
disciplinano rispettivamente la base (triennale) della
programmazione nazionale definita nell'ambito della Conferenza
unificata, i compiti del Governo in materia di allocazione
delle risorse del FUS e l'obbligo di dare pubblicità agli
interventi pubblici.
Gli articoli 7 e 8 stabiliscono rispettivamente
l'incremento del FUS attraverso il recepimento di fondi
derivanti dal gioco del Bingo e i compiti del Governo nella
allocazione delle risorse, sia per ciò che attiene alle
diverse quote, sia per il trasferimento di risorse alle
regioni.
Con l'articolo 9 si istituisce, presso la Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e
le attività culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo
che si compone di quattro gruppi di esperti per ciascuno dei
settori (teatro, musica, danza, attività circensi, spettacolo
viaggiante, spettacolo popolare e artisti di strada), ciascuno
dei quali forma al proprio interno un comitato
tecnico-scientifico. I membri dei comitati tecnico-scientifici
avranno con il Ministero un rapporto di consulenza. I comitati
tecnico-scientifici, che sostituiscono (comma 9) relativamente
alle funzioni riguardanti i settori dello spettacolo dal vivo,
le commissioni consultive e il comitato di cui all'articolo 1,
commi 59 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, svolgono funzione di elaborazione in ordine alle
politiche e alla determinazione degli indirizzi e dei criteri
per la distribuzione delle risorse (comma 4), mentre il
Consiglio per lo spettacolo dal vivo fornisce al Ministro per
i beni e le attività culturali che lo presiede (comma 1), gli
elementi necessari all'individuazione degli indirizzi per il
sostegno allo spettacolo dal vivo ed espone, in sede
consultiva, le elaborazioni relative agli indirizzi e ai
criteri dell'intervento pubblico ai rappresentanti delle
organizzazioni delle categorie dei soggetti dello spettacolo
dal vivo.
Il comma 6 impegna il Consiglio per lo spettacolo dal vivo
a redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie
funzioni e attività destinata all'informazione delle
organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le
categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo che la
dovranno ricevere almeno sessanta giorni prima dell'attuazione
della programmazione nazionale e potranno avvalersi della
facoltà di opposizione secondo le modalità previste al comma 7
e stabilisce che il Consiglio è tenuto a convocare in sede
consultiva le organizzazioni maggiormente rappresentative
almeno trimestralmente.
L'articolo 10 stabilisce regole per gli interventi fiscali
e le erogazioni liberali; in particolare, si delega il Governo
(comma 1) ad adottare un decreto legislativo, entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, contenente
interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti
operanti nello spettacolo dal vivo (comma 2), misure di
sostegno a favore dell'imprenditorialità giovanile e
femminile, norme per la defiscalizzazione delle erogazioni
liberali compiute da persone fisiche e giuridiche,
l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta per lo spettacolo,
l'introduzione della tax-shelter e di incentivi fiscali
a favore delle compagnie e delle attività circensi che non
utilizzano animali.
L'articolo 11 (commi 1-4) stabilisce gli incentivi da dare
ai soggetti proprietari di spazi, strutture o immobili da
recuperare per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito di una
programmazione da operare in sede di Conferenza unificata,
mediante la costituzione di un Fondo al quale si destina una
somma di 5 milioni di euro.
L'articolo 12 istituisce l'Agenzia nazionale per lo
spettacolo (comma 1), definendo <comma 2, lettere a)-e)>
"agente di spettacolo" il soggetto che, in forma di mandato,
rappresenta attori, musicisti, artisti, esecutori e interpreti
nei confronti di soggetti pubblici e privati e <comma 3
lettere a-f)> prevedendo l'adozione da parte del
Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali e previo parere della Conferenza unificata, di uno o
più decreti legislativi che prevedano l'istituzione della
Commissione nazionale per il registro degli agenti di
spettacolo e definiscano diritti, doveri, requisiti e criteri
per l'iscrizione nonché (comma 4) gli indirizzi per
l'istituzione delle agenzie regionali, mentre il comma 5
stabilisce che tali decreti siano sottoposti al parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
L'articolo 13 stabilisce che il Ministero per i beni e le
attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata,
riunisca regioni, enti locali, la Società italiana degli
autori ed editori, l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo per definire i
criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie
per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo,
da adottare poi con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali.
Il capo III (articoli 14-16) regola il sistema delle
residenze multidisciplinari.
L'articolo 14 definisce (comma 1) "residenza
multidisciplinare" quelle strutture (teatri, auditorium,
eccetera) che, nell'ambito di un territorio definito, sono
caratterizzate dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno
solare, di attività di produzione e distribuzione dello
spettacolo dal vivo e stabilisce che l'attività delle
residenze multidisciplinari si svolga su base triennale (comma
2) e sia effettuata da soggetti convenzionati (comma 3) con il
soggetto gestore della struttura.
L'articolo 15 (commi 1-4) definisce il sistema delle
residenze multidisciplinari, mentre l'articolo 16 (commi 1-3)
istituisce un conto speciale per l'agevolazione del sistema
delle residenze multidisciplinari, nell'ambito del fondo
d'intervento istituito ai sensi della legge 14 agosto 1971, n.
819.
Il capo IV (articoli 17 e 18), detta i criteri per
regolamentare le politiche per i diversi settori dello
spettacolo dal vivo e per il riconoscimento dei teatri
nazionali e d'Europa, individuando nell'Ente teatrale italiano
la struttura delegata ai compiti di promozione e di
valorizzazione della cultura teatrale.