XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2537
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo come una
parte fondamentale del patrimonio culturale e artistico
nazionale. Lo spettacolo dal vivo rientra nelle attività
culturali definite alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi
istituzionali e di governo, elemento insostituibile della
coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della
diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte
italiane in Europa e all'estero. La Repubblica promuove,
altresì, il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e
agli operatori dello spettacolo dal vivo, ne tutela le libertà
artistiche espressive, la proprietà intellettuale e i tempi di
non lavoro.
2. La Repubblica attua gli interventi e realizza le
iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla
diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei princìpi
della garanzia dei diritti e dell'interesse dei cittadini e
delle cittadine, della tutela delle libertà artistiche e
espressive degli operatori dello spettacolo dal vivo e del
perseguimento dell'equilibrio, per la qualità e per la
quantità, dell'offerta culturale e della diffusione dello
spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale.
3. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività
culturali:
a) il teatro;
b) la musica;
c) la danza;
d) il circo e lo spettacolo viaggiante, ivi
comprese e esibizioni degli artisti di strada e le diverse
forme dello spettacolo popolare.
4. Ai fini della presente legge le attività culturali
elencate al comma 3 assumono la natura di spettacolo dal vivo
quando esse sono compiute alla presenza diretta di pubblico
nel luogo stesso dell'esibizione.
5. Le regioni adeguano a propria legislazione ai princìpi,
agli indirizzi generali e alle disposizioni previste nella
presente legge, ferme restando le competenze riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 2.
(Interventi pubblici
per lo spettacolo dal vivo).
1. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte
riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce
il pluralismo e le libertà creative e espressive e agisce per
realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità di
fruizione dello spettacolo dal vivo, nonché di accesso alle
professioni artistiche, tecniche e amministrative dello
spettacolo dal vivo, favorendone la formazione professionale
qualificata, per la promozione e la diffusione della cultura
nazionale dello spettacolo dal vivo in ambito europeo e
extraeuropeo. La Repubblica tutela e valorizza i diversi
settori dello spettacolo dal vivo, senza distinzioni di
genere, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione. A tali fini
la Repubblica:
a) tutela e valorizza lo spettacolo dal vivo nelle
diverse tradizioni ed esperienze e ne promuove lo sviluppo con
riferimento alla produzione, alla distribuzione, alla
promozione e alla ricerca;
b) incentiva le attività di produzione nazionale,
in particolare della contemporaneità, e assicura spazi
adeguati per la rappresentazione dello spettacolo dal vivo;
c) favorisce l'accesso delle giovani e dei giovani
alle attività dello spettacolo dal vivo, promuovendone
un'adeguata formazione professionale, permanente e
continua;
d) agevola e promuove nuovi talenti e nuove
produzioni;
e) assicura la conservazione del patrimonio
storico dello spettacolo dal vivo;
f) garantisce e promuove la sperimentazione e la
ricerca;
g) sostiene gli enti e le associazioni che
svolgono attività di formazione qualificata e di promozione
allo studio per gli artisti, i tecnici e gli amministratori
dello spettacolo dal vivo;
h) sostiene i soggetti che, con carattere di
continuità e con definite finalità culturali, operano nella
produzione, nella distribuzione, nella sperimentazione, nella
ricerca, nell'innovazione dei linguaggi, nella promozione
delle attività creative e espressive dei giovani autori e dei
giovani artisti, della contemporaneità, delle attività
destinate all'infanzia e alla gioventù e di quelle rivolte
alla promozione dello spettacolo dal vivo presso il
pubblico;
i) promuove e sostiene festival e rassegne
nazionali e internazionali, allo scopo di aumentare le
occasioni di rappresentazione dello spettacolo dal vivo, con
particolare attenzione alla contemporaneità, alle produzioni
giovanili e sperimentali;
l) promuove accordi per la diffusione della
produzione italiana di spettacolo dal vivo all'estero e per la
coproduzione di spettacolo dal vivo con i Paesi esteri, con
particolare riguardo ai Paesi aderenti all'Unione europea;
m) sottoscrive, anche con finanziamenti
finalizzati, protocolli d'intesa con le emittenti
radiotelevisive nazionali e locali per destinare adeguati
spazi di programmazione delle produzioni italiane e europee di
spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione
specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo
dal vivo che hanno svolgimento sul territorio nazionale. Gli
spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo
dal vivo possono essere previsti all'interno del contratto di
servizio tra lo Stato e la concessionaria radiotelevisiva
pubblica;
n) promuove la presenza dello spettacolo dal vivo
nelle aree del Paese che ne risultano prive e in quelle
disagiate.
2. La Repubblica determina le risorse per gli interventi
pubblici per lo spettacolo dal vivo di cui al comma 1 del
presente articolo nell'ambito della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata". La
programmazione degli interventi pubblici per lo spettacolo dal
vivo è nazionale ed è compiuta ai sensi di quanto previsto
all'articolo 6. La programmazione nazionale degli interventi
pubblici è compiuta con l'individuazione di parametri
qualitativi e quantitativi idonei alla oggettiva valutazione
del rapporto di efficacia tra l'investimento delle risorse
pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità
culturali previste dalla presente legge. Nell'ambito della
Conferenza unificata lo Stato è rappresentato dal Ministro per
i beni e le attività culturali.
3. La Repubblica riconosce, sostiene e promuove le
attività di produzione e di distribuzione dello spettacolo dal
vivo con caratteristiche di continuità, sulla base e
nell'ambito dei seguenti princìpi:
a) rapporto stabile tra un complesso organizzato
di artisti, tecnici e, eventualmente, personale amministrativo
con una struttura dello spettacolo dal vivo, ovvero con più
strutture dello spettacolo dal vivo nell'ambito dello medesima
regione, destinati alla rappresentazione di spettacoli dal
vivo;
b) produzione propria, o in collaborazione con
altre istituzioni dello spettacolo dal vivo, sulla base di un
organico programma culturale triennale, che tenga conto anche
della tradizione italiana e europea e della ricerca e
sperimentazione nei diversi settori dello spettacolo dal
vivo;
c) nell'ambito della produzione di cui alla
lettera b), promozione della contemporaneità italiana ed
europea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi
linguaggi e alle forme di integrazione e di interazione
espressiva tra i vari settori dello spettacolo dal vivo;
d) reinvestimento nell'attività degli eventuali
utili conseguiti, per una quota pari almeno al 50 per cento,
da parte dei soggetti produttivi aventi scopo di lucro;
e) acquisizione della personalità giuridica di
diritto privato;
f) applicazione delle norme contrattuali,
previdenziali e assistenziali vigenti, nonché delle norme
relative alla tutela della sicurezza e della salute;
g) redazione di uno statuto che presenti garanzie
volte ad assicurare le libertà artistiche;
h) presenza della direzione artistica;
i) svolgimento di compiti di formazione di
artisti, tecnici e amministratori con carattere di continuità
e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello
nazionale;
l) creazione di rapporti stabili con le scuole e
le università, anche attraverso attività di informazione e di
preparazione agli eventi, e alla cultura dello spettacolo dal
vivo.
4. I comuni, le province e le regioni partecipano, con
assunzione dei relativi oneri, anche in forma associata, alla
costituzione e alla gestione di soggetti stabili dello
spettacolo dal vivo, ubicati nel proprio territorio o alla
realizzazione di stabili circuiti distributivi. Quando la
partecipazione dei citati soggetti alle iniziative stabili
dello spettacolo dal vivo è espressa in quota maggioritaria,
l'iniziativa stessa è pubblica. In tale caso non vi può essere
scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti sono
interamente reinvestiti nella attività del medesimo
soggetto.
5. La Repubblica riconosce e sostiene le attività dello
spettacolo dal vivo svolte dalle fondazioni, dagli enti, dalle
associazioni e dalle compagnie sulla base e nell'ambito dei
seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto privato senza
fini di lucro;
b) statuto che presenti garanzie volte o
assicurare le libertà artistiche;
c) presenza della direzione artistica;
d) promozione e svolgimento delle attività di
rappresentazione, di ricerca, di sperimentazione e di
elaborazione culturale, anche di carattere didattico, dello
spettacolo dal vivo;
e) promozione delle produzioni contemporanee e dei
nuovi talenti dello spettacolo dal vivo;
f) definizione dell'attività minima da compiere
sulla base di una programmazione triennale.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. I compiti assegnati allo Stato dalla presente legge
sono svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) definisce, d'intesa con la Conferenza
unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello
spettacolo dal vivo, secondo princìpi idonei alla
valorizzazione della sua qualità, allo sviluppo della
progettualità e a favorire lo sviluppo e l'equilibrio della
presenza sul territorio delle strutture, dei soggetti e delle
attività dello spettacolo dal vivo;
b) promuove, secondo modalità stabilite con
regolamento adottato di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con
la Conferenza unificata e nel rispetto delle autonomie
didattiche riconosciute alle istituzioni scolastiche e
universitarie, la conoscenza dei vari settori dello spettacolo
dal vivo nelle scuole e nelle università, anche attraverso
forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e
universitarie e altri soggetti operanti nei settori dello
spettacolo dal vivo;
c) promuove la diffusione della produzione e della
distribuzione dello spettacolo dal vivo nazionale in Europa e
all'estero, anche mediante iniziative di scambi e ospitalità
reciproche con altre nazioni;
d) promuove accordi per la coproduzione di
spettacolo dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con
quelli aderenti all'Unione europea;
e) promuove le attività dello spettacolo dal vivo
come strumenti di formazione e di crescita civile e sociale,
anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali
quelle della devianza, della integrazione e
dell'handicap, in accordo con le amministrazioni
competenti;
f) definisce, con regolamento adottato di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, i criteri
didattici della formazione qualificata degli artisti, dei
tecnici e degli amministratori nei diversi settori dello
spettacolo dal vivo e ne promuove le esperienze nel campo
lavorativo;
g) al fine di conservare la memoria visiva delle
attività dello spettacolo dal vivo, promuove la formazione
dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo in video,
prevedendo una sezione specifica dedicata a ciascuno dei
settori che lo compongono e, al loro interno, dei diversi
generi; a tale fine, la produzione di video può usufruire
delle forme di incentivazione già previste dalla normativa
vigente per il settore cinematografico;
h) promuove, anche sulla base delle indicazioni
delle regioni e degli enti locali, la realizzazione di
infrastrutture di diverse dimensioni e con caratteristiche
tecniche e strutturali idonee alle diverse rappresentazioni,
finalizzate alla fruizione, alla ricerca, alla elaborazione e
alla produzione nei diversi settori dello spettacolo dal
vivo;
i) promuove, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa
con la Conferenza unificata, corsi e concorsi di alta
qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici
e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di
giovani artisti per ogni settore di espressione artistica
dello spettacolo dal vivo;
l) sottoscrive, anche con finanziamenti
finalizzati, protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive
nazionali per destinare alle produzioni italiane e europee di
spettacolo dal vivo adeguati spazi di programmazione e
riservare spazi di informazione specializzata sullo spettacolo
dal vivo;
m) distribuisce le quote del Fondo unico per lo
spettacolo (FUS) destinate allo spettacolo dal vivo tra i
diversi settori: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo
spettacolo viaggiante.
2. Sono oggetto dell'intervento diretto del Ministero per
i beni e le attività culturali le seguenti attività:
a) l'incentivazione e il sostegno alla produzione
e alla distribuzione dello spettacolo dal vivo, con
particolare riferimento alla contemporaneità, alla
sperimentazione e all'innovazione dei linguaggi, delle
espressioni artistiche e delle tecniche dello spettacolo dal
vivo, nonché alla diffusione della produzione nazionale di
spettacolo dal vivo all'estero;
b) la promozione della distribuzione sul
territorio nazionale delle attività di spettacolo dal vivo che
non hanno stabile sede territoriale attraverso il sostegno
delle istituzioni che ne assicurano la possibilità di
circuitazione;
c) la promozione e il sostegno dei festival
e delle rassegne nazionali e internazionali, dei corsi e dei
concorsi dello spettacolo dal vivo;
d) l'eventuale sostegno alla coproduzione di
spettacolo dal vivo con l'estero;
e) la diffusione dello spettacolo dal vivo nelle
aree e nelle località che ne risultano prive e in quelle
disagiate;
f) gli interventi straordinari necessari a
garantire l'equilibrio dell'offerta culturale e della
distribuzione sul territorio nazionale;
g) la formazione dell'Archivio nazionale dello
spettacolo dal vivo.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
nell'ambito della Direzione generale per lo spettacolo dal
vivo, provvede a strutturare un servizio per il monitoraggio e
la vigilanza sugli obiettivi programmati in base a quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e sul corretto utilizzo
delle risorse pubbliche destinate al sostegno, allo sviluppo e
alla diffusione dello spettacolo dal vivo. Il Ministro per i
beni e le attività culturali definisce con proprio decreto, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità di rapporto con le
regioni per il compimento delle attività di monitoraggio e di
vigilanza, in ordine a criteri rivolti alla valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi pubblici
nello spettacolo dal vivo, nonché il fabbisogno dell'organico
da attribuire al servizio per il monitoraggio e la vigilanza
della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Il
servizio per il monitoraggio e la vigilanza presso la
Direzione per lo spettacolo dal vivo compie i medesimi compiti
anche in relazione agli interventi diretti dello Stato nelle
attività dello spettacolo dal vivo. Il servizio per il
monitoraggio e la vigilanza compie, altresì, attività di
analisi delle politiche del prezzo di bigliettazione delle
attività dello spettacolo dal vivo di iniziativa pubblica. La
Società italiana degli autori ed editori fornisce al servizio
per il monitoraggio e la vigilanza i dati utili alle sue
esigenze analitiche, anche ai fini della redazione della
relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 6 della
legge 30 aprile 1985, n. 163. In caso di necessità, il
servizio per il monitoraggio e la vigilanza può avvalersi di
collaborazioni tecniche specialistiche con enti pubblici e
privati, attraverso bandi di gara.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali
partecipa, nell'ambito e nelle sedi previste dall'Unione
europea, alla programmazione e alla definizione delle
politiche comunitarie per lo sviluppo e la promozione in tutti
i settori dello spettacolo dal vivo, del turismo,
dell'industria culturale, delle politiche per il lavoro e
l'occupazione.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa e amministrativa e, comunque, nel rispetto dei
princìpi sanciti dall'articolo 2, definiscono un programma
regionale degli interventi a favore della presenza, della
promozione e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo,
tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito
territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo
Stato. Le regioni, in particolare, svolgono i seguenti
compiti:
a) elaborano il piano di programmazione regionale
per le attività dello spettacolo dal vivo, tenuto conto degli
esiti del monitoraggio sulle attività e sulle espressioni di
spettacolo dal vivo esistenti nell'ambito dei propri
territori;
b) concorrono alla definizione dei programmi a
livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2;
c) promuovono la formazione degli artisti, dei
tecnici e degli amministratori dello spettacolo dal vivo;
d) promuovono la distribuzione e l'esercizio dello
spettacolo dal vivo sul proprio territorio sia attraverso i
circuiti, sia attraverso i teatri municipali, sia concorrendo
alla programmazione delle residenze multidisciplinari di cui
al capo III;
e) promuovono le tradizioni locali dello
spettacolo dal vivo e operano per incentivare e sostenere la
ricerca, la sperimentazione e le produzioni dei giovani autori
e dei giovani artisti;
f) partecipano, secondo modalità stabilite dalle
legislazioni regionali, alle forme stabili dello spettacolo
dal vivo;
g) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera h), la realizzazione di
infrastrutture per la fruizione dello spettacolo dal vivo, per
la ricerca, per l'elaborazione e per la produzione;
h) svolgono la vigilanza e il monitoraggio sul
perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto
utilizzo delle risorse pubbliche nel proprio territorio, in
coordinamento con il servizio per il monitoraggio e la
vigilanza di cui al comma 3 dell'articolo 3;
i) definiscono, in concorso con i comuni e con le
province, il piano regionale di recupero, restauro,
ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale nonché
eventuale conversione degli spazi, delle strutture e degli
immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della
programmazione di cui all'articolo 11;
l) promuovono e stipulano protocolli di intesa,
anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti
radiotelevisive locali per la destinazione di spazi di
informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni
dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio
territorio;
m) predispongono progetti da inoltrare all'Unione
europea per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo.
2. La programmazione regionale degli interventi a favore
dello spettacolo dal vivo è definita dalle singole regioni in
concorso con le province e i comuni del proprio territorio.
Nell'ambito della programmazione regionale i comuni e le
province svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei
servizi per lo spettacolo dal vivo di cui alla lettera
d) del comma 1, avvalendosi di proprie strutture e di
soggetti privati. I comuni e le province possono costituire,
nelle forme stabilite dalle regioni, organismi per la
promozione, la programmazione e la gestione delle attività
dello spettacolo dal vivo.
3. Le regioni costituiscono nei propri bilanci un fondo
per accogliere le risorse destinate allo spettacolo dal vivo;
la mancata costituzione del fondo per lo spettacolo dal vivo
comporta l'impossibilità per le regioni di ricevere i
finanziamenti pubblici ad esso destinabili in base alla
programmazione regionale degli interventi. Le regioni
concorrono con proprie risorse alla formazione dei fondi di
bilancio per una quota pari al 50 per cento del fabbisogno
finanziario derivante dalla programmazione regionale degli
interventi per lo spettacolo dal vivo.
4. Le regioni adeguano le proprie strutture organizzative
e amministrative in ragione dei compiti loro assegnati dalla
presente legge, avendo particolare riguardo ai servizi e agli
uffici ai quali sono attribuiti la programmazione regionale
degli interventi, la realizzazione dei servizi necessari alla
distribuzione e all'esercizio dello spettacolo dal vivo nonché
il monitoraggio e la vigilanza territoriali. La composizione
degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal
vivo è informata ai seguenti princìpi:
a) specifiche competenze e elevata qualificazione
tecnico-professionale dei soggetti candidati alla direzione
degli uffici e dei servizi regionali per lo spettacolo dal
vivo;
b) assenza di situazioni personali di conflitto
generate da eventuali altre funzioni o ruoli svolti per conto
di altri soggetti, pubblici o privati, in uno dei settori
dello spettacolo dal vivo.
Art. 5.
(Compiti dei comuni e delle province).
1. I comuni e le province:
a) partecipano alla programmazione regionale degli
interventi per lo spettacolo dal vivo;
b) partecipano, anche in forma associata, con
assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla
gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo;
c) elaborano proposte per l'individuazione delle
residenze multidisciplinari di cui al capo III ai fini della
programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
d);
d) promuovono e realizzano, nell'ambito del piano
regionale, il recupero, il restauro, la ristrutturazione e
l'adeguamento funzionale e tecnico nonché l'eventuale
conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili di
proprietà destinati allo spettacolo dal vivo.
2. I comuni e le province, nell'ambito della
programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti
all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, ai
sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4.
Capo II
INTERVENTI PUBBLICI
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 6.
(Programmazione nazionale degli interventi pubblici per lo
spettacolo dal vivo).
1. Fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti
dello Stato, la programmazione nazionale degli interventi
pubblici per lo spettacolo dal vivo è effettuata secondo i
princìpi e le finalità stabiliti dall'articolo 2 sulla base
dei programmi regionali di cui all'articolo 4.
2. La programmazione nazionale degli interventi pubblici è
triennale ed è definita nell'ambito della Conferenza
unificata, ai sensi di quanto previsto alla lettera c)
del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. L'intervento pubblico per le attività dello spettacolo
dal vivo avviene attraverso l'allocazione delle risorse del
FUS. Per consentire la programmazione degli interventi di cui
al presente articolo, il Ministro per i beni e le attività
culturali, con proprio decreto, fissa gli indirizzi generali
degli interventi pubblici per lo spettacolo dal vivo in base
ai princìpi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a)
e determina la quota del FUS da destinare ai propri interventi
diretti.
4. Per tutte le attività e i soggetti dello spettacolo dal
vivo, pubblici e privati, che si avvalgono di finanziamenti
pubblici è obbligatoria la pubblicità dell'intervento. La
pubblicità si realizza con le normali forme di comunicazione
dell'attività o dell'iniziativa attraverso la formulazione di
una legenda nella quale è esplicitato che ci si è avvalsi dei
contributi pubblici.
Art. 7.
(Fondo unico per lo spettacolo).
1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di
sviluppo dei settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla
presente legge, lo Stato provvede a incrementare gli
stanziamenti per il FUS in funzione delle esigenze dello
spettacolo dal vivo. Il Ministro per i beni e le attività
culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze,
determinano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'incremento delle somme da
destinare al FUS in ragione delle previsioni di spesa
derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla
medesima legge e finanziate con le quote del FUS spettanti
allo spettacolo dal vivo.
2. Ai fini del rifinanziamento annuale del FUS al quale si
provvede in sede di legge finanziaria, l'incremento minimo è
calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto
per l'anno cui è riferito l'incremento. I fondi necessari a
incrementare il FUS sono reperiti dagli introiti derivati allo
Stato dal gioco del Bingo.
3. La relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e
sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui
all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa
alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Alla relazione annuale
è data pubblicità, anche con la sua pubblicazione nel sito
web del Ministero per i beni e le attività culturali,
entro novanta giorni dalla fine dell'anno solare di
riferimento. La relazione è integrata da un allegato,
contenente i dati dei singoli contributi pubblici dei quali
hanno beneficiato soggetti pubblici e privati, con
l'indicazione sintetica dell'iniziativa, dell'attività e del
riferimento normativo in base al quale è stato attribuito il
contributo. Le Commissioni parlamentari competenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono il
loro parere sulla relazione.
Art. 8.
(Distribuzione delle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo).
1. In seguito alla programmazione degli interventi
compiuta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, il
Ministro per i beni e le attività culturali determina, con
proprio decreto da adottare entro novanta giorni
dall'approvazione della stessa programmazione, l'importo delle
quote del FUS da assegnare alle regioni per lo svolgimento
delle attività programmate dello spettacolo dal vivo su base
triennale.
2. Il trasferimento delle risorse del FUS alle regioni
determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo,
alimenta i fondi dei bilanci regionali previsti al comma 3
dell'articolo 4. Il Ministero per i beni e le attività
culturali verifica, attraverso il servizio di monitoraggio e
vigilanza istituito presso la Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
l'avvenuta costituzione dei fondi regionali di bilancio per lo
spettacolo dal vivo prima di disporre il trasferimento delle
risorse del FUS alle regioni.
Art. 9.
(Organi consultivi del Ministero
per i beni e le attività culturali).
1. E' istituito, presso la Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività
culturali, il Consiglio per lo spettacolo dal vivo. Del
Consiglio fanno parte il Ministro per i beni e le attività
culturali, che lo presiede, e il responsabile della Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo. Il Consiglio si compone
di quattro gruppi di esperti per ciascuno dei settori dello
spettacolo dal vivo: teatro; musica; danza; attività circensi,
spettacolo viaggiante, spettacolo popolare e artisti di
strada. Ciascun gruppo di esperti forma un comitato
tecnico-scientifico che è composto da cinque membri i quali
abbiano comprovabili e specifiche competenze e alta
qualificazione professionale in ognuno dei campi dello
spettacolo dal vivo. Almeno uno dei cinque membri dei comitati
tecnico-scientifici deve essere professionalmente qualificato
per le attività di pianificazione economico-finanziaria degli
interventi pubblici nelle attività culturali e nell'analisi
dei risultati degli interventi.
2. I componenti dei comitati tecnico-scientifici sono
assunti con un contratto di consulenza dal Ministero per i
beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, e sono scelti con le seguenti
modalità:
a) due membri scelti in due rose, di tre candidati
ciascuna, proposte dalle regioni;
b) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Associazione nazionale comuni italiani;
c) un membro scelto in una rosa di tre candidati
proposta dall'Unione delle province d'Italia;
d) un membro scelto dal Ministro per i beni e le
attività culturali, in relazione ai requisiti di
professionalità relativi alla pianificazione
economico-finanziaria stabiliti al comma 1.
3. Il rapporto di consulenza tra i membri dei comitati
tecnico-scientifici di cui al comma 2 e il Ministero per i
beni e le attività culturali ha una durata di quattro anni e
può essere rinnovato una sola volta, decorsi almeno quattro
anni dall'avvenuta scadenza del rapporto precedente. I
componenti dei comitati tecnico-scientifici sono tenuti a
dichiarare all'atto dell'assunzione del loro incarico, di non
versare in situazioni di incompatibilità con la funzione che
dovranno svolgere, derivanti dal compimento di altre attività
oggetto delle competenze affidate ai comitati stessi.
4. I comitati tecnico-scientifici svolgono funzioni di
elaborazione in ordine alle politiche e alla determinazione
degli indirizzi e dei criteri relativi alla destinazione delle
risorse pubbliche di settore e formulano proposte per
l'individuazione dei parametri adeguati alla definizione dei
criteri generali di selezione dei progetti e delle iniziative
oggetto dei finanziamenti pubblici.
5. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo, in base alle
elaborazioni dei singoli comitati tecnico-scientifici, e
comunque nel rispetto dei princìpi e delle finalità previsti
all'articolo 2 e all'articolo 3, comma 1, lettera a),
fornisce al Ministro per i beni e le attività culturali gli
elementi necessari per la determinazione degli indirizzi
generali per la promozione dello spettacolo dal vivo, ai fini
della programmazione nazionale degli interventi di cui
all'articolo 6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo,
inoltre, ha funzioni di valutazione degli impegni che
rientrano negli interventi diretti dello Stato e analizza i
risultati delle attività di monitoraggio e di vigilanza
compiute dall'apposito servizio istituito presso la Direzione
generale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 3,
comma 3.
6. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è tenuto a
redigere una relazione sullo svolgimento delle proprie
funzioni e attività, destinata all'informazione delle
organizzazioni maggiormente rappresentative di tutte le
categorie dei soggetti dello spettacolo dal vivo. La relazione
contiene i dati e le informazioni sui parametri e sui criteri
assunti per la determinazione degli indirizzi generali e
strategici dell'intervento pubblico per lo spettacolo dal vivo
e la previsione della distribuzione delle risorse pubbliche
relativa sia agli obiettivi definiti con la programmazione
nazionale di cui all'articolo 6, sia agli interventi di
competenza diretta del Ministero per i beni e le attività
culturali. La relazione è trasmessa alle suddette
organizzazioni almeno sessanta giorni prima dell'attuazione
della programmazione nazionale e dell'inizio degli interventi
diretti del Ministero per i beni e le attività culturali. Le
organizzazioni possono eventualmente avvalersi della facoltà
di opposizione prevista al comma 7, motivando la propria
opposizione. I tempi e le modalità dell'opposizione e del
riesame dei contenuti della relazione sono stabiliti al comma
7. Il Consiglio per lo spettacolo dal vivo è comunque tenuto a
convocare, almeno trimestralmente, i rappresentanti delle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie
dei soggetti dello spettacolo dal vivo in sede consultiva, ai
fini della loro partecipazione attiva ai processi decisionali
del Consiglio stesso e per la loro informazione sull'analisi
delle attività di monitoraggio e di vigilanza compiute dal
Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Le riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal vivo e
dei comitati tecnico-scientifici sono pubbliche. Sono pertanto
obbligatori la pubblicazione dei calendari delle loro
riunioni, con l'indicazione dei relativi ordini del giorno,
almeno sette giorni prima del loro svolgimento e la stesura
dei verbali delle riunioni. La pubblicità dei verbali deve
rispondere alle esigenze di immediata e precisa conoscenza
degli ordini del giorno delle riunioni e delle decisioni
assunte, con le relative motivazioni. La pubblicazione dei
calendari e dei verbali delle riunioni avviene anche
attraverso il sito web del Ministero per i beni e le
attività culturali. Qualsiasi soggetto, ente, associazione,
organizzazione e cittadino ha facoltà di proporre opposizione
motivata alle decisioni assunte dal Consiglio per lo
spettacolo dal vivo e dai comitati tecnico-scientifici entro i
quindici giorni successivi alla pubblicazione del verbale
della riunione in cui è stata assunta la decisione. Il
Consiglio per lo spettacolo dal vivo e i comitati
tecnico-scientifici sono obbligati, in tali casi, a
riesaminare le proprie determinazioni e a ripronunciarsi sulle
medesime entro i trenta giorni successivi al ricevimento
dell'opposizione, in una apposita riunione.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, con proprio decreto, determina le modalità dello
svolgimento delle riunioni del Consiglio per lo spettacolo dal
vivo e dei comitati tecnico-scientifici e della loro
pubblicità, nonché dello svolgimento delle funzioni a essi
assegnate. Entro il medesimo termine il Ministro per i beni e
le attività culturali sottopone alle Commissioni parlamentari
competenti le proposte per la scelta dei membri dei comitati
tecnico-scientifici.
9. All'atto dell'insediamento del Consiglio per lo
spettacolo dal vivo e dei comitati tecnico-scientifici
decadono il comitato per i problemi dello spettacolo e le
commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59 e 67
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
relativamente alle funzioni riguardanti i soli settori dello
spettacolo dal vivo, come definiti al comma 3 dell'articolo 1
della presente legge.
Art. 10.
(Interventi fiscali e erogazioni liberali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo
i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le
attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto
il riordino del sistema fiscale per le attività produttive
dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali
collegate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di interventi di agevolazione
fiscale a favore dei soggetti operanti nelle attività dello
spettacolo dal vivo, nonché di misure di incentivazione a
favore dei medesimi soggetti per l'investimento nelle
strutture e nelle risorse umane;
b) previsione di misure per il sostegno, anche
nella forma del prestito d'onore, e di agevolazioni fiscali
destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e
femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di
misure per il sostegno e l'agevolazione fiscale delle attività
artistiche dello spettacolo dal vivo;
c) previsione di norme per la defiscalizzazione
delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e
giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano
nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la
realizzazione dei loro progetti e attività culturali, e
introduzione della tax shelter. La defiscalizzazione
delle liberalità e l'introduzione della tax shelter
riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento
funzionale e tecnologico e di ristrutturazione degli spazi e
degli immobili di cui all'articolo 11, nonché i progetti di
realizzazione di nuove strutture per lo spettacolo dal
vivo;
d) introduzione di un'aliquota IVA ridotta per i
settori dello spettacolo dal vivo, con una soglia massima del
10 per cento;
e) introduzione di un premio fiscale proporzionale
alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno
fiscale;
f) previsione di incentivi fiscali a favore delle
compagnie e delle attività circensi che non prevedono la
partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la
trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza
animali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo trasmette lo schema di
decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono
il parere richiesto entro trenta giorni dall'avvenuta
assegnazione dello schema di decreto, specificando,
eventualmente, le disposizioni ritenute non conformi ai
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo
esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i
successivi trenta giorni e ritrasmette alle Camere il testo
corredato delle eventuali osservazioni e modificazioni, per il
parere definitivo delle Commissioni parlamentari che lo
esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
Art. 11.
(Recupero, adeguamento, ristrutturazione degli spazi per
lo spettacolo dal vivo).
1. Nell'ambito della Conferenza unificata, il Ministero
per i beni e le attività culturali, le regioni e gli enti
locali promuovono la programmazione nazionale degli interventi
relativi al recupero, all'adeguamento funzionale e
tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale
conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da
destinare allo spettacolo dal vivo. La programmazione
nazionale degli interventi avviene attraverso il coordinamento
di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le
province, e viene elaborata allo scopo di determinare le
priorità dell'accesso dei progetti ai finanziamenti
dell'apposito conto speciale di cui al comma 3.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con
proprio regolamento, di intesa con la Conferenza unificata,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge definisce:
a) le categorie di interventi ammissibili al
finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento
concedibile;
c) i criteri della priorità della concessione dei
finanziamenti.
3. E' istituito un conto speciale per il finanziamento ai
soggetti proprietari di spazi, strutture e immobili oggetto di
un progetto di recupero, adeguamento, ristrutturazione o
conversione per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito del fondo
di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge
14 agosto 1971, n. 819. Il finanziamento è compatibile con
eventuali contributi in conto capitale. Il tasso di interesse
per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale
del fondo di intervento è definito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali.
4. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del
conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 3 è
destinata la somma di euro 5 milioni, mediante individuazione,
effettuata con decreto del Ministro per beni e le attività
culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel
medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge
14 agosto 1971, n. 819.
Art. 12.
(Agenzia nazionale per lo spettacolo).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita l'Agenzia nazionale
per lo spettacolo, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. All'Agenzia nazionale per lo spettacolo
sono affidati la tenuta del registro nazionale degli agenti
dello spettacolo e il coordinamento delle attività di
corrispondenti agenzie regionali, che tengono altrettanti
registri regionali, nonché il compito di coordinare le
attività di formazione iniziale, di aggiornamento
professionale degli iscritti e di promozione delle attività
degli agenti dello spettacolo in Italia e all'estero.
2. E' agente di spettacolo, ai sensi della presente legge,
il soggetto che, in forza di un contratto di mandato,
rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di
soggetti pubblici o privati, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi
delle prestazioni, i luoghi, le date relative, nonché le
condizioni normative, pratiche e finanziarie;
b) predisporre la stesura dei contratti che
regolano le prestazioni artistiche;
c) sottoscrivere i contratti che regolano le
prestazioni artistiche in nome e per conto dell'artista,
esclusivamente sulla base di un esplicito mandato dell'artista
medesimo;
d) provvedere alla consulenza per tutti gli
adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e
assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di
prestazione artistica;
e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la
corrispondenza, che riguardano prestazioni artistiche e
provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari
inerenti l'attività professionale dell'artista.
3. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Conferenza unificata, uno o più decreti
legislativi con i quali sono definiti, sulla base dei princìpi
e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge:
a) l'istituzione della Commissione nazionale per
il registro degli agenti di spettacolo, avente compiti di
regolamentazione e di vigilanza in ordine al corretto
svolgimento dell'attività da parte degli iscritti al registro
nazionale di cui al comma 1, anche mediante l'adozione di
codici deontologici, con disciplina della sua composizione e
delle relative modalità di funzionamento; alle relative spese
si provvede con i contributi degli iscritti al registro
nazionale. Per la composizione della Commissione nazionale, si
tiene conto dei seguenti criteri:
1) la rappresentanza del Ministero per i beni e le
attività culturali;
2) la rappresentanza dei lavoratori dello spettacolo,
su indicazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
3) la rappresentanza degli agenti dello spettacolo, su
indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
4) la rappresentanza delle regioni;
b) l'iscrizione al registro nazionale subordinata
al superamento di un esame di idoneità all'esercizio della
professione e le modalità di svolgimento dell'esame;
c) i requisiti di carattere generale, in ordine
alle caratteristiche personali richieste per l'esercizio delle
attività professionali di agente di spettacolo, nonché i casi
di incompatibilità dell'iscrizione al registro nazionale anche
derivanti da eventuali carichi pendenti o da condanne subite
per reati di ordine penale e per la violazione delle norme di
diritto civile e commerciale;
d) i criteri e i requisiti sulla base dei quali è
possibile l'iscrizione al registro nazionale dei soggetti che,
alla data di entrata in vigore del regolamento, già svolgono
professionalmente le attività di agente in Italia, nonché dei
criteri e dei requisiti che abilitano i soggetti che svolgono
professionalmente le medesime attività nell'ambito dell'Unione
europea, ai soli fini del sostenimento dell'esame di
idoneità;
e) la definizione dei diritti e dei doveri dei
soggetti che esercitano le attività di agente dello
spettacolo;
f) le sanzioni a carico di coloro che esercitano
le attività di agente dello spettacolo senza essere iscritti
al registro nazionale per i casi di violazione dei doveri di
cui alla lettera e).
4. Con i decreti legislativi di cui al comma 3 sono
altresì definite le modalità di istituzione delle agenzie
regionali per lo spettacolo alle quali sono affidati,
relativamente al territorio di competenza, i medesimi compiti
stabiliti per l'Agenzia nazionale ai sensi del medesimo comma
3. Nei medesimi decreti sono altresì definiti i criteri per la
composizione delle commissioni regionali, nonché le modalità
di coordinamento tra le agenzie regionali e l'agenzia
nazionale in ordine ai compiti relativi alla formazione,
all'aggiornamento professionale degli iscritti e alla
promozione dell'attività degli agenti.
5. Sui decreti legislativi di cui ai commi 3 e 4 esprimono
il proprio parere le Commissioni parlamentari competenti.
Art. 13.
(Semplificazione delle procedure
di autorizzazione).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali,
nell'ambito della Conferenza unificata, riunisce le regioni,
gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori e
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo, al fine di definire i criteri per la
semplificazione delle autorizzazioni necessarie per
l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo. I
criteri della semplificazione sono attuati con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali.
Capo III
SISTEMA DELLE RESIDENZE
MULTIDISCIPLINARI
Art. 14.
(Definizione di residenza multidisciplinare).
1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i
teatri municipali, gli auditorium e tutte le strutture
polivalenti, ovvero l'insieme di più strutture nell'ambito di
un territorio definito, caratterizzati dalla presenza
contestuale, nel corso dell'anno solare, di attività di
produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo.
2. L'attività delle residenze multidisciplinari si svolge
sulla base di progetti triennali che determinano, per ogni
anno del triennio, il numero di rappresentazioni ed il periodo
di apertura della sede o delle sedi degli spettacoli, comunque
non inferiore a sei mesi.
3. Le rappresentazioni previste dai progetti triennali di
cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti
previamente convenzionati con il soggetto gestore della
struttura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera
d).
Art. 15.
(Sistema delle residenze multidisciplinari).
1. Il sistema delle residenze multidisciplinari è definito
nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi
pubblici compiuta dalla Conferenza unificata, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 6, e è coordinato dal Ministero
per i beni e le attività culturali nell'ambito del Consiglio
per lo spettacolo dal vivo. Il sistema delle residenze
multidisciplinari è definito con cadenza triennale, tenuto
conto:
a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e
dalle regioni;
b) delle esigenze di presenza culturale nel
territorio, a fini del riequilibrio dell'offerta;
c) della valenza culturale dei progetti di cui
all'articolo 14, comma 2.
2. Possono partecipare al sistema delle residenze
multidisciplinari le strutture:
a) ubicate in comuni che garantiscono un apporto
all'iniziativa in misura non inferiore a quella previamente
definita, con propria deliberazione, dal Consiglio per lo
spettacolo dal vivo;
b) che ottemperano ai requisiti di produzione
minima previamente definiti, con propria deliberazione, dal
Consiglio per lo spettacolo dal vivo;
c) che non hanno un proprio organico artistico;
d) che stipulano convenzioni triennali, non
immediatamente rinnovabili, con compagnie, con orchestre e con
altri soggetti dello spettacolo dal vivo in grado di
assicurare la produzione o la distribuzione di attività di
spettacolo dal vivo con carattere di continuità.
3. Con accordo stipulato tra il Ministero per i beni e le
attività culturali, la regione, il comune o i comuni
interessati, il soggetto gestore della struttura, nonché gli
altri soggetti di cui al comma 2, lettera d), sono
definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di
residenza.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali
promuove il sistema delle residenze multidisciplinari, ai
sensi dell'articolo 14, con risorse da reperire nell'ambito
del FUS per la parte relativa alle attività di spettacolo dal
vivo, come definite dall'articolo 1, comma 2.
Art. 16.
(Conto speciale per l'agevolazione del
sistema delle residenze multidisciplinari).
1. Nell'ambito del fondo di intervento istituito ai sensi
dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è
istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema
delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 15
della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento
dell'attività delle strutture ammesse al sistema, nonché dei
soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema
stesso. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la
Conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli
operatori da ammettere al finanziamento;
b) il limite massimo del finanziamento concedibile
ed i criteri di priorità nella concessione;
c) gli obblighi posti a carico degli operatori per
l'accesso al finanziamento.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di
finanziamento a carico del conto speciale del fondo di
intervento di cui al comma 1 è definito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali.
3. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del
conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 è
destinata la somma di euro 3.100.000, mediante individuazione,
effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, nell'ambito delle disponibilità esistenti nel
medesimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge
14 agosto 1971, n. 819.
Capo IV
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 17.
(Regolamenti regionali per i settori
dello spettacolo dal vivo).
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al sesto
comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni
provvedono a emanare i regolamenti attuativi dei princìpi
fondamentali e degli indirizzi generali contenuti nella
presente legge, nonché delle leggi regionali con le quali esse
provvedono ad adeguare la propria legislazione agli indirizzi
e alle finalità culturali stabiliti dalla medesima legge.
2. I regolamenti regionali di attuazione definiscono i
parametri, i criteri e le modalità per l'accesso alle
programmazioni regionali degli interventi pubblici per ognuno
dei settori dello spettacolo dal vivo. Le regioni possono
prevedere nei propri regolamenti attuativi l'istituzione di
commissioni regionali per lo spettacolo dal vivo, alle quali
affidare funzioni di elaborazione e di proposta per la
programmazione degli interventi pubblici per armonizzare e
coordinare con gli enti locali dei propri territori le
attività di promozione e di diffusione dello spettacolo dal
vivo.
3. Ai fini della determinazione dei parametri e dei
criteri per l'individuazione dei soggetti e delle attività
dello spettacolo dal vivo che possono accedere alle
programmazioni regionali degli interventi pubblici, i
regolamenti regionali recano norme conformi ai princìpi
fondamentali e alle finalità culturali stabiliti dalla
presente legge.
Art. 18.
(Teatri nazionali e Teatro d'Europa).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, con proprio decreto, adottato di intesa con la
Conferenza unificata, riconosce a una o più istituzioni
teatrali la qualifica di "Teatro nazionale" e di "Teatro
d'Europa". A tale fine il Ministro per i beni e le attività
culturali considera prioritariamente i teatri stabili a
iniziativa pubblica, come definiti ai sensi del comma 3
dell'articolo 2.
2. Ai teatri nazionali, oltre ai compiti e alle
caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i
compiti di rappresentare e di valorizzare il patrimonio
teatrale nazionale; di assicurare la conoscenza e la
diffusione delle opere degli autori italiani contemporanei,
nonché della drammaturgia italiana contemporanea.
3. Al Teatro d'Europa, oltre ai compiti e alle
caratteristiche definiti dall'articolo 2, sono affidati i
compiti di favorire scambi organici e continuativi di lavoro
tra registi, scrittori, autori, scenografi, creatori e tecnici
europei e di sviluppare progetti di coproduzione e di
integrazione delle diverse forme dello spettacolo con analoghe
istituzioni europee.
4. I teatri nazionali e il Teatro d'Europa, per lo
svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, sono
destinatari di specifici finanziamenti sulla base della
programmazione triennale delle attività e secondo le modalità
previste all'articolo 6.
5. La Repubblica, ai fini del perseguimento degli
obiettivi culturali della presente legge, si avvale dell'Ente
teatrale italiano per lo svolgimento delle attività di
promozione e di valorizzazione della cultura teatrale in
Italia e all'estero, nonché per la promozione e la
realizzazione di progetti di coproduzione teatrale
internazionale.