XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2533




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di modificare l'attuale configurazione istituzionale del giudice di pace creando da un canto un più stretto collegamento con la comunità in cui esercita la giurisdizione e dall'altro stabilendo con più rigore le garanzie della sua indipendenza. Entrambi questi indirizzi innovativi si legittimano con riferimento a valori affermati nella nostra Costituzione agli articoli 106 e 108.
        Il citato articolo 106, secondo comma, prevede che "La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli". Con questa disposizione si dà voce all'orientamento di coloro che nell'Assemblea costituente volevano un giudice, quantomeno quello a giurisdizione limitata, collegato alla comunità in cui esercita la giurisdizione e da essa direttamente legittimato. Attualmente la legge attribuisce ai consigli giudiziari ed al Consiglio superiore della magistratura (CSM) la nomina, la conferma, i tramutamenti di sede, la disciplina, la formazione iniziale e continua dei giudici di pace. In tale modo il giudice di pace viene ad essere caratterizzato come strumento il cui unico scopo è quello di alleggerire il lavoro dei magistrati di carriera. Viene del tutto trascurata quella caratterizzazione di giudice collegato alla comunità suggerita dal nostro stesso Costituente e che connota il giudice a giurisdizione limitata in altri Paesi democratici. Con la proposta di legge si intende creare tale collegamento istituendo un Consiglio regionale per i giudici di pace cui sono trasferite tutte le competenze in materia di giudici di pace.
        Con la proposta di legge si persegue anche un secondo obiettivo, quello di stabilire maggiori garanzie a protezione dell'indipendenza del giudice di pace. A tale fine si prevede che nei Consigli regionali per i giudici di pace vi sia una loro consistente rappresentanza elettiva.
        Sembra evidente che il nostro Costituente nel configurare il CSM abbia ritenuto che la rappresentanza elettiva nell'organo di autogoverno di coloro che esercitano funzioni giudiziarie costituisca elemento essenziale per la protezione della loro indipendenza. Prevedendo la rappresentanza dei magistrati nel CSM il Costituente non ha certo inteso attribuire privilegi di casta. Ha voluto invece garantire al cittadino l'indipendenza dei suoi giudici facendo partecipare i rappresentanti degli stessi giudici alle decisioni che sono cruciali per la protezione della loro indipendenza, e cioè alle decisioni che riguardano la loro nomina, la loro valutazione professionale, i loro trasferimenti, la loro disciplina. E' di tutta evidenza che non vi sono ragioni valide per sostenere che la protezione dell'indipendenza debba essere meno tutelata quando il cittadino non viene giudicato da una magistrato di carriera ma bensì, come avviene sempre più di frequente, da un magistrato onorario. Come rimedio si sarebbe potuto anche prevedere che i giudici di pace abbiano una loro rappresentanza direttamente nel CSM, ma questo avrebbe comportato l'abbandono dell'idea di creare un rapporto tra giudice di pace e comunità, che invece è, anch'esso, elemento portante della proposta di legge.
        E' opportuno ricordare che i nostri Costituenti non avrebbero potuto dare soluzione ai problemi di cui si tratta nella proposta di legge perché all'epoca non esistevano elementi che consentissero di prevedere il crescente ruolo che in tempi relativamente recenti i magistrati onorari sono venuti assumendo nell'esercizio della giurisdizione (i giudici di pace attualmente previsti in organico sono 4.700, appena di poco inferiori al numero dei magistrati di carriera del 1948). In quell'epoca i giudici onorari più numerosi erano i conciliatori ed i vice pretori onorari ed entrambi avevano uno scarso rilievo nel complesso della giurisdizione: i conciliatori perché si occupavano solo di cause civili non molto numerose e di scarsissimo valore; i vice pretori onorari perché l'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, (articolo 34, successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 51 del 1998, recante l'istituzione del giudice di pace) consentiva la loro partecipazione alle attività di udienza solo in via assolutamente eccezionale. Tuttavia, poiché i nostri Costituenti erano comunque consapevoli che l'indipendenza non è certo intesa a garantire questo o quel tipo di giudice bensì l'esercizio delle funzioni giudiziarie da chiunque esercitate, previdero comunque, all'articolo 108 della Costituzione, che fosse il legislatore ordinario a stabilire le norme volte ad assicurare le modalità più adeguate a tutelare l'indipendenza di coloro che a qualsiasi titolo vengono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.




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