XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2533
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
come obiettivo quello di modificare l'attuale configurazione
istituzionale del giudice di pace creando da un canto un più
stretto collegamento con la comunità in cui esercita la
giurisdizione e dall'altro stabilendo con più rigore le
garanzie della sua indipendenza. Entrambi questi indirizzi
innovativi si legittimano con riferimento a valori affermati
nella nostra Costituzione agli articoli 106 e 108.
Il citato articolo 106, secondo comma, prevede che "La
legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni
attribuite ai giudici singoli". Con questa disposizione si dà
voce all'orientamento di coloro che nell'Assemblea costituente
volevano un giudice, quantomeno quello a giurisdizione
limitata, collegato alla comunità in cui esercita la
giurisdizione e da essa direttamente legittimato. Attualmente
la legge attribuisce ai consigli giudiziari ed al Consiglio
superiore della magistratura (CSM) la nomina, la conferma, i
tramutamenti di sede, la disciplina, la formazione iniziale e
continua dei giudici di pace. In tale modo il giudice di pace
viene ad essere caratterizzato come strumento il cui unico
scopo è quello di alleggerire il lavoro dei magistrati di
carriera. Viene del tutto trascurata quella caratterizzazione
di giudice collegato alla comunità suggerita dal nostro stesso
Costituente e che connota il giudice a giurisdizione limitata
in altri Paesi democratici. Con la proposta di legge si
intende creare tale collegamento istituendo un Consiglio
regionale per i giudici di pace cui sono trasferite tutte le
competenze in materia di giudici di pace.
Con la proposta di legge si persegue anche un secondo
obiettivo, quello di stabilire maggiori garanzie a protezione
dell'indipendenza del giudice di pace. A tale fine si prevede
che nei Consigli regionali per i giudici di pace vi sia una
loro consistente rappresentanza elettiva.
Sembra evidente che il nostro Costituente nel configurare
il CSM abbia ritenuto che la rappresentanza elettiva
nell'organo di autogoverno di coloro che esercitano funzioni
giudiziarie costituisca elemento essenziale per la protezione
della loro indipendenza. Prevedendo la rappresentanza dei
magistrati nel CSM il Costituente non ha certo inteso
attribuire privilegi di casta. Ha voluto invece garantire al
cittadino l'indipendenza dei suoi giudici facendo partecipare
i rappresentanti degli stessi giudici alle decisioni che sono
cruciali per la protezione della loro indipendenza, e cioè
alle decisioni che riguardano la loro nomina, la loro
valutazione professionale, i loro trasferimenti, la loro
disciplina. E' di tutta evidenza che non vi sono ragioni
valide per sostenere che la protezione dell'indipendenza debba
essere meno tutelata quando il cittadino non viene giudicato
da una magistrato di carriera ma bensì, come avviene sempre
più di frequente, da un magistrato onorario. Come rimedio si
sarebbe potuto anche prevedere che i giudici di pace abbiano
una loro rappresentanza direttamente nel CSM, ma questo
avrebbe comportato l'abbandono dell'idea di creare un rapporto
tra giudice di pace e comunità, che invece è, anch'esso,
elemento portante della proposta di legge.
E' opportuno ricordare che i nostri Costituenti non
avrebbero potuto dare soluzione ai problemi di cui si tratta
nella proposta di legge perché all'epoca non esistevano
elementi che consentissero di prevedere il crescente ruolo che
in tempi relativamente recenti i magistrati onorari sono
venuti assumendo nell'esercizio della giurisdizione (i giudici
di pace attualmente previsti in organico sono 4.700, appena di
poco inferiori al numero dei magistrati di carriera del 1948).
In quell'epoca i giudici onorari più numerosi erano i
conciliatori ed i vice pretori onorari ed entrambi avevano uno
scarso rilievo nel complesso della giurisdizione: i
conciliatori perché si occupavano solo di cause civili non
molto numerose e di scarsissimo valore; i vice pretori onorari
perché l'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
n. 12 del 1941, (articolo 34, successivamente abrogato dal
decreto legislativo n. 51 del 1998, recante l'istituzione del
giudice di pace) consentiva la loro partecipazione alle
attività di udienza solo in via assolutamente eccezionale.
Tuttavia, poiché i nostri Costituenti erano comunque
consapevoli che l'indipendenza non è certo intesa a garantire
questo o quel tipo di giudice bensì l'esercizio delle funzioni
giudiziarie da chiunque esercitate, previdero comunque,
all'articolo 108 della Costituzione, che fosse il legislatore
ordinario a stabilire le norme volte ad assicurare le modalità
più adeguate a tutelare l'indipendenza di coloro che a
qualsiasi titolo vengono chiamati ad esercitare funzioni
giudiziarie.