XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2533




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In ogni regione č istituito il Consiglio regionale per i giudici di pace, al quale sono trasferite tutte le competenze relative ai giudici di pace che la legge attribuisce ai consigli giudiziari di corte di appello e al Consiglio superiore della magistratura.


Art. 2.

        1. Ogni Consiglio regionale per i giudici di pace č composto dal presidente della corte di appello che ha sede nel capoluogo di regione, con funzioni di presidente, da quattro componenti eletti dai giudici di pace della regione, da due componenti designati dagli ordini professionali degli avvocati della regione, e da due componenti eletti dal consiglio regionale.


Art. 3.

        1. I Consigli regionali per i giudici di pace predispongono annualmente una relazione sull'amministrazione della giustizia attuata nei rispettivi uffici.
        2. La relazione di cui al comma 1 č inviata al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.


Art. 4.

        1. Le delibere dei Consigli regionali per i giudici di pace relative alle nomine, alle conferme ed ai tramutamenti dei giudici di pace sono approvate dal Consiglio superiore della magistratura.
        2. Contro le decisioni disciplinari di decadenza dall'ufficio di giudice di pace pronunziate dai Consigli regionali per i giudici di pace č ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione per motivi di legittimitā.



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