XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2533
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In ogni regione č istituito il Consiglio regionale per
i giudici di pace, al quale sono trasferite tutte le
competenze relative ai giudici di pace che la legge
attribuisce ai consigli giudiziari di corte di appello e al
Consiglio superiore della magistratura.
Art. 2.
1. Ogni Consiglio regionale per i giudici di pace č
composto dal presidente della corte di appello che ha sede nel
capoluogo di regione, con funzioni di presidente, da quattro
componenti eletti dai giudici di pace della regione, da due
componenti designati dagli ordini professionali degli avvocati
della regione, e da due componenti eletti dal consiglio
regionale.
Art. 3.
1. I Consigli regionali per i giudici di pace
predispongono annualmente una relazione sull'amministrazione
della giustizia attuata nei rispettivi uffici.
2. La relazione di cui al comma 1 č inviata al Ministro
della giustizia e al Consiglio superiore della
magistratura.
Art. 4.
1. Le delibere dei Consigli regionali per i giudici di
pace relative alle nomine, alle conferme ed ai tramutamenti
dei giudici di pace sono approvate dal Consiglio superiore
della magistratura.
2. Contro le decisioni disciplinari di decadenza
dall'ufficio di giudice di pace pronunziate dai Consigli
regionali per i giudici di pace č ammesso ricorso alle sezioni
unite civili della Corte di cassazione per motivi di
legittimitā.