XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2532




        Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 278 del 15-27 giugno 1995 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'infondatezza del vizio di incostituzionalità degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, e della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, sollevato dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna nella parte in cui non consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di computo dell'indennità di buonuscita, ha determinato una inversione di orientamento nei giudicati del Consiglio di Stato fino ad allora favorevoli ai ricorrenti che avevano invocato il diritto a vedersi riconoscere nella buonuscita la predetta indennità.
        Infatti, la Corte costituzionale, pur ammettendo l'opportunità di integrare l'elencazione degli emolumenti utili al computo dell'indennità di buonuscita prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 con l'indennità operativa, stante la sua natura retributiva, ha affermato che il carattere pensionabile dell'indennità in oggetto non implica che la stessa debba essere necessariamente inclusa nel trattamento di fine rapporto.
        Il nuovo orientamento espresso nella citata sentenza n. 278 del 1995, ha finito per accentuare le discriminazioni in atto tra chi ha ottenuto il diritto in via giudiziale alla riliquidazione della buonuscita con il computo dell'indennità operativa e chi si è vista preclusa anche questa ultima opportunità di rivendicazione del medesimo diritto.
        E' del tutto evidente che la soluzione dell'annosa questione va perseguita in via legislativa come, peraltro, già sperimentato per l'inclusione nella base di computo della buonuscita dell'indennità integrativa speciale (legge 29 gennaio 1994, n. 87).
        Si è quindi predisposta la presente proposta di legge che ricalca la struttura normativa della citata legge n. 87 del 1994. Essa si compone di sette articoli recanti le disposizioni di seguito sintetizzate.
        L'articolo 1 stabilisce che le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983, l'indennità pensionabile di cui alla legge n. 121 del 1981, al decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 468 del 1987, e al decreto-legge n. 341 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1996, nonché l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, vanno computati nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
        L'articolo 2 reca le seguenti disposizioni:

            il comma 1 assoggetta le indennità di cui trattasi alla contribuzione vigente a carico del personale iscritto alla gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e fissa le modalità di recupero di tale contribuzione;

            il comma 2 impone alle amministrazioni competenti il versamento del contributo a loro carico all'ente previdenziale;

            il comma 3 introduce un meccanismo di calcolo idoneo a ricomprendere nella buonuscita le differenti misure delle indennità operative di cui alla legge n. 78 del 1983 percepite nel corso del servizio in ragione della differente operatività delle diverse situazioni di impiego;

            il comma 4 dispone che il contributo dovuto dai dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal decimo anno antecedente la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, sia calcolato avuto riguardo alle indennità ed all'importo aggiuntivo spettanti nel suddetto decennio per il grado, il livello, la qualifica o la posizione giuridica rivestiti all'atto del collocamento in congedo;

            il comma 5 esclude che i recuperi delle contribuzioni e delle riliquidazioni possano essere gravati degli interessi e della rivalutazione monetaria;

            il comma 6 prevede che le indennità e l'importo aggiuntivo siano computati nella base contributiva per le future domande di riscatto.

        L'articolo 3 reca le seguenti disposizioni:

            i commi 1 e 2 sanciscono l'applicazione della legge anche al personale che è cessato dal servizio nel decennio antecedente la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 ed ai superstiti nonché a coloro per i quali non si sono ancora esauriti i rapporti con l'ente di previdenza inerenti alla liquidazione del trattamento di buonuscita;

            il comma 3 fissa il calendario delle riliquidazioni della buonuscita dovuta al personale già cessato dal servizio con l'inclusione delle indennità e dell'importo aggiuntivo.

        L'articolo 4 dispone l'estinzione dei giudizi pendenti aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle predette indennità e dell'importo aggiuntivo ed il decadimento degli effetti dei provvedimenti giudiziali non definitivi.
        L'articolo 5 prevede l'assunzione da parte dello Stato delle spese sostenute dall'ente di previdenza per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla nuova base di computo ai soggetti già cessati dal servizio ed ai loro superstiti.
        L'articolo 6 indica gli oneri finanziari relativi all'attuazione della legge.
        L'articolo 7 disciplina la data di entrata in vigore della legge.




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