XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2532
Onorevoli Colleghi! - La sentenza n. 278 del 15-27
giugno 1995 della Corte costituzionale con la quale è stata
dichiarata l'infondatezza del vizio di incostituzionalità
degli articoli 3 e 38 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e
successive modificazioni, e della legge 23 marzo 1983, n. 78,
e successive modificazioni, sollevato dal tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nella parte in cui non
consentono di comprendere l'indennità operativa nella base di
computo dell'indennità di buonuscita, ha determinato una
inversione di orientamento nei giudicati del Consiglio di
Stato fino ad allora favorevoli ai ricorrenti che avevano
invocato il diritto a vedersi riconoscere nella buonuscita la
predetta indennità.
Infatti, la Corte costituzionale, pur ammettendo
l'opportunità di integrare l'elencazione degli emolumenti
utili al computo dell'indennità di buonuscita prevista dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1032 del 1973 con l'indennità operativa, stante la sua
natura retributiva, ha affermato che il carattere pensionabile
dell'indennità in oggetto non implica che la stessa debba
essere necessariamente inclusa nel trattamento di fine
rapporto.
Il nuovo orientamento espresso nella citata sentenza n.
278 del 1995, ha finito per accentuare le discriminazioni in
atto tra chi ha ottenuto il diritto in via giudiziale alla
riliquidazione della buonuscita con il computo dell'indennità
operativa e chi si è vista preclusa anche questa ultima
opportunità di rivendicazione del medesimo diritto.
E' del tutto evidente che la soluzione dell'annosa
questione va perseguita in via legislativa come, peraltro, già
sperimentato per l'inclusione nella base di computo della
buonuscita dell'indennità integrativa speciale (legge 29
gennaio 1994, n. 87).
Si è quindi predisposta la presente proposta di legge che
ricalca la struttura normativa della citata legge n. 87 del
1994. Essa si compone di sette articoli recanti le
disposizioni di seguito sintetizzate.
L'articolo 1 stabilisce che le indennità operative di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 78 del 1983,
l'indennità pensionabile di cui alla legge n. 121 del 1981, al
decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 468 del 1987, e al decreto-legge n. 341 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del
1996, nonché l'importo aggiuntivo pensionabile di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, vanno
computati nella base di calcolo dell'indennità di
buonuscita.
L'articolo 2 reca le seguenti disposizioni:
il comma 1 assoggetta le indennità di cui trattasi alla
contribuzione vigente a carico del personale iscritto alla
gestione ENPAS dell'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e fissa le
modalità di recupero di tale contribuzione;
il comma 2 impone alle amministrazioni competenti il
versamento del contributo a loro carico all'ente
previdenziale;
il comma 3 introduce un meccanismo di calcolo idoneo a
ricomprendere nella buonuscita le differenti misure delle
indennità operative di cui alla legge n. 78 del 1983 percepite
nel corso del servizio in ragione della differente operatività
delle diverse situazioni di impiego;
il comma 4 dispone che il contributo dovuto dai
dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal decimo anno
antecedente la data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, sia calcolato
avuto riguardo alle indennità ed all'importo aggiuntivo
spettanti nel suddetto decennio per il grado, il livello, la
qualifica o la posizione giuridica rivestiti all'atto del
collocamento in congedo;
il comma 5 esclude che i recuperi delle contribuzioni e
delle riliquidazioni possano essere gravati degli interessi e
della rivalutazione monetaria;
il comma 6 prevede che le indennità e l'importo
aggiuntivo siano computati nella base contributiva per le
future domande di riscatto.
L'articolo 3 reca le seguenti disposizioni:
i commi 1 e 2 sanciscono l'applicazione della legge
anche al personale che è cessato dal servizio nel decennio
antecedente la data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 ed ai superstiti
nonché a coloro per i quali non si sono ancora esauriti i
rapporti con l'ente di previdenza inerenti alla liquidazione
del trattamento di buonuscita;
il comma 3 fissa il calendario delle riliquidazioni
della buonuscita dovuta al personale già cessato dal servizio
con l'inclusione delle indennità e dell'importo aggiuntivo.
L'articolo 4 dispone l'estinzione dei giudizi pendenti
aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di
buonuscita con l'inclusione delle predette indennità e
dell'importo aggiuntivo ed il decadimento degli effetti dei
provvedimenti giudiziali non definitivi.
L'articolo 5 prevede l'assunzione da parte dello Stato
delle spese sostenute dall'ente di previdenza per la
riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla nuova base
di computo ai soggetti già cessati dal servizio ed ai loro
superstiti.
L'articolo 6 indica gli oneri finanziari relativi
all'attuazione della legge.
L'articolo 7 disciplina la data di entrata in vigore della
legge.