XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2532
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5,
6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità
pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1^ aprile
1981, n. 121, all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché
l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
139, sono computati, a decorrere dal sesto mese successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, nella
base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale
militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza determinata ai sensi
dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Art. 2.
1. Sulle indennità e l'importo aggiuntivo di cui
all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno
antecedente la data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il
contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale
iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) - gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in
quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività
a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal
servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la
residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità
di buonuscita.
2. Le amministrazioni competenti devono versare alla
gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella
misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal sesto
mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto
all'INPDAP - gestione ENPAS, dal citato termine deve essere
effettuato entro il mese successivo.
3. La base di computo delle indennità e dell'importo
aggiuntivo di cui all'articolo 1 della presente legge da
includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
prevista dall'articolo 26 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è
fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di
base incrementata, per ogni anno di servizio effettivo
prestato con percezione delle relative indennità e per un
periodo massimo di venti anni, secondo le percentuali
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della difesa, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare nella
base di calcolo dell'indennità di buonuscita è computato
l'importo annuo delle indennità e dell'importo aggiuntivo di
cui all'articolo 1 in godimento alla data di cessazione dal
servizio, con riferimento agli anni utili ai fini della
liquidazione. Identici criteri di computo operano per il
personale delle capitanerie di porto e per il personale in
servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei
dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
il contributo è determinato con riferimento alle indennità ed
all'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 spettanti nel
periodo stesso per il grado, il livello e la qualifica o la
posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal
servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione
dell'indennità di buonuscita.
5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della
presente legge e quelle dovute per contributi ai sensi del
presente articolo non danno luogo a corresponsione di
interessi né a rivalutazione monetaria.
6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui
alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità e l'importo
aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sono
computati nella base contributiva per le domande di riscatto
presentate a decorrere dal sesto mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Il trattamento di cui alla presente legge è applicato
anche a coloro che sono cessati dal servizio nei dieci anni
antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed ai loro
superstiti, nonché a coloro per i quali non sono ancora
esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già
cessati dal servizio avviene a domanda degli interessati da
presentare all'INPDAP - gestione ENPAS.
3. La prestazione deve essere corrisposta entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
per coloro che sono cessati dal servizio nel nono e decimo
anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i tre
anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge per coloro che sono cessati dal servizio nel settimo ed
ottavo anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro
i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel
quinto e sesto anno antecedenti il termine stabilito al comma
1; entro i cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal
servizio nel terzo e quarto anno antecedenti il termine
stabilito dal comma 1 ed entro i sei anni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono
cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti il
termine stabilito al comma 1.
Art. 4.
1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione
dell'indennità con l'inclusione delle indennità e dell'importo
aggiuntivo di buonuscita di cui all'articolo 1 sono dichiarati
estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le
parti.
2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato alla data di cui al comma 1 restano privi di
effetto.
Art. 5.
1. Le spese sostenute dall'INPDAP - gestione ENPAS, al
netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità
di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo
Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base delle effettive
prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondete riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.