XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2532




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ed ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, sono computati, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza determinata ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.


Art. 2.

        1. Sulle indennità e l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.
        2. Le amministrazioni competenti devono versare alla gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'INPDAP - gestione ENPAS, dal citato termine deve essere effettuato entro il mese successivo.
        3. La base di computo delle indennità e dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della presente legge da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di base incrementata, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di venti anni, secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della difesa, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita è computato l'importo annuo delle indennità e dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 in godimento alla data di cessazione dal servizio, con riferimento agli anni utili ai fini della liquidazione. Identici criteri di computo operano per il personale delle capitanerie di porto e per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena.
        4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il contributo è determinato con riferimento alle indennità ed all'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, il livello e la qualifica o la posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
        5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi ai sensi del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.
        6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità e l'importo aggiuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sono computati nella base contributiva per le domande di riscatto presentate a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. Il trattamento di cui alla presente legge è applicato anche a coloro che sono cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, ed ai loro superstiti, nonché a coloro per i quali non sono ancora esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
        2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda degli interessati da presentare all'INPDAP - gestione ENPAS.
        3. La prestazione deve essere corrisposta entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel nono e decimo anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel settimo ed ottavo anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel quinto e sesto anno antecedenti il termine stabilito al comma 1; entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio nel terzo e quarto anno antecedenti il termine stabilito dal comma 1 ed entro i sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti il termine stabilito al comma 1.


Art. 4.

        1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità con l'inclusione delle indennità e dell'importo aggiuntivo di buonuscita di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
        2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato alla data di cui al comma 1 restano privi di effetto.


Art. 5.

        1. Le spese sostenute dall'INPDAP - gestione ENPAS, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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