XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2529




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 e reso esecutivo dalla legge n. 283 del 1973, prevede la possibilità, per i lavoratori italiani, di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, al fine di ottenere un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità allorché siano definitivamente rientrati in Italia e non abbiano beneficiato di alcuna prestazione pensionistica in Svizzera.
        Nelle more della trattativa per la rinegoziazione di tale accordo, comunque oneroso per l'Italia poiché tali contributi vengono trasferiti al puro valore nominale, senza alcuna rivalutazione monetaria, è stato firmato il 21 giugno 1999, l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, che prevede la sospensione degli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera con gli Stati membri.
        Pertanto, anche l'accordo aggiuntivo sul trasferimento dei contributi sarà sospeso automaticamente poiché è contrario ai princìpi della totalizzazione e della parità di trattamento che costituiscono i cardini del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Già in sede di negoziato con la Svizzera, tale circostanza ha fatto escludere, da parte della Commissione europea, la possibilità di fare salva la clausola di favore del trasferimento dei contributi.
        Ciò premesso, riteniamo necessario intervenire con la presente proposta di legge. Infatti, va rilevato, come hanno fatto notare i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero e delle organizzazioni sindacali, che una brusca interruzione della possibilità di trasferire i contributi vanificherebbe le aspettative di quei lavoratori che si trovano in una fascia di età compresa fra i cinquantatre ed i sessantacinque anni (età quest'ultima, utile per il pensionamento in Svizzera), soggetti a licenziamento e con scarse possibilità di trovare una nuova occupazione.
        Nell'approssimarsi dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, prevista per il prossimo luglio 2002, essendo ormai intervenute le ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, la presente proposta di legge consentirebbe, per un periodo transitorio di sei anni, di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, sull'intera retribuzione pensionabile comprensiva dell'anzianità svizzera, fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico.
        Con l'estensione dei regolamenti dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale alla Svizzera viene abolito il trasferimento all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della contribuzione versata per attività lavorativa svolta in Svizzera, previsto, invece, dalla citata convenzione bilaterale. Pertanto, a tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori resta applicabile il principio della totalizzazione, che pone separatamente a carico dei due sistemi previdenziali le prestazioni derivanti dalla contribuzione acquisita.
        Al riguardo, si può osservare che la contribuzione è trasformata in retribuzione dividendola per l'aliquota contributiva italiana ed è attribuita all'assicurato per i periodi assicurativi lavorati in Svizzera. Inoltre, ove con l'accredito dei contributi trasferiti dovesse determinarsi una diminuzione della retribuzione media pensionabile settimanale vantata in Italia dal lavoratore, si tiene conto del periodo trasferito ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva (cosiddetta "parentesi neutra").
        Da quanto specificato emerge che gli effetti finanziari connessi al citato trasferimento, a fronte della elevata tutela dell'assicurato, costituiscono un onere per le gestioni dell'INPS in quanto le somme incassate a titolo di contribuzione sono risultate sistematicamente insufficienti a coprire gli oneri futuri che ne derivano.
        La previsione legislativa in esame pone a carico dell'INPS il complesso dei benefìci pensionistici derivanti dalla proroga di sei anni degli effetti del trasferimento, limitando gli oneri finanziari a carico dell'INPS per l'intervallo di tempo che intercorre dalla concessione del beneficio fino alla data del perfezionamento dei requisiti per l'acquisizione del pro-rata svizzero.
        La stima degli oneri conseguenti alla ipotesi di proroga di sei anni del trasferimento, di cui si espone una sintesi nella tabella A allegata alla presente proposta di legge, è stata determinata in termini di rate di pensione.
        Al riguardo si è considerata la somma delle maggiori rate di pensione derivanti dalla inclusione nel calcolo della rendita spettante in Italia delle anzianità vantate nell'assicurazione Svizzera, dovute per l'intervallo di tempo intercorrente fra la decorrenza della pensione italiana e la data di perfezionamento del diritto alla totalizzazione. In dettaglio si osserva che il predetto onere risulta fortemente variabile da caso a caso, in relazione ai parametri individuali (quali il sesso, l'età, la carriera assicurativa, l'epoca di versamento e la Gestione presso la quale l'assicurato risulta iscritto) vantati dall'assicurato all'atto del trasferimento.
        Si passa da un onere minimo per i casi in cui il trasferimento permette il solo perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per il diritto alla pensione (si tratta di assicurati con anzianità prossima a quella per il pensionamento sia esso di vecchiaia o di anzianità, e con carriera retributiva piuttosto appiattita nel tempo), ad un onere medio-alto per i lavoratori che perfezionano il requisito contributivo e possono vantare in Italia una carriera con dinamica elevata. Si raggiunge il massimo dei costi per quei casi in cui la contribuzione svizzera, seppure riferita a periodi remoti, entra nel calcolo della retribuzione pensionabile (si tratta di assicurati che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità e che possono vantare contribuzione in differenti Gestioni assicurative).
        Ciò premesso, ai fini della determinazione degli oneri connessi alla nuova normativa si è tenuto conto delle sintetiche indicazioni statistico-contabili fornite dalla Cassa svizzera di compensazione. Queste, per la determinazione del numero dei beneficiari, consentono di ipotizzare per i prossimi sei anni:

                a) un numero medio annuo di soggetti interessati pari a 12.000 unità;

                b) una distribuzione dei richiedenti secondo le seguenti caratteristiche:

            60 per cento di soggetti con età inferiore a sessanta anni;

            30 per cento di soggetti con età compresa tra sessanta e sessantaquattro anni;

            10 per cento di soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni.

        Ai fini del calcolo del beneficio pensionistico si è tenuto conto:

                a) dell'anzianità media trasferita dalla Svizzera, differenziata secondo le età all'atto del trasferimento, pari nel complesso a circa 8 anni;

                b) di una retribuzione di riferimento desunta dalle informazioni disponibili;

                c) di una durata media del beneficio di 7,5 anni per i soggetti di età inferiore a sessanta anni, e una durata media di 3,5 anni per i soggetti compresi fra sessanta e sessantaquattro anni di età.




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