XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2529
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 dell'Accordo
aggiuntivo alla convenzione tra l'Italia e la Svizzera
relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso
a Berna il 4 luglio 1969 e reso esecutivo dalla legge n. 283
del 1973, prevede la possibilità, per i lavoratori italiani,
di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei
contributi versati in Svizzera, al fine di ottenere un'unica
prestazione di vecchiaia o di anzianità allorché siano
definitivamente rientrati in Italia e non abbiano beneficiato
di alcuna prestazione pensionistica in Svizzera.
Nelle more della trattativa per la rinegoziazione di tale
accordo, comunque oneroso per l'Italia poiché tali contributi
vengono trasferiti al puro valore nominale, senza alcuna
rivalutazione monetaria, è stato firmato il 21 giugno 1999,
l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione svizzera, che prevede la
sospensione degli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera
con gli Stati membri.
Pertanto, anche l'accordo aggiuntivo sul trasferimento dei
contributi sarà sospeso automaticamente poiché è contrario ai
princìpi della totalizzazione e della parità di trattamento
che costituiscono i cardini del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Già in sede di negoziato con la Svizzera,
tale circostanza ha fatto escludere, da parte della
Commissione europea, la possibilità di fare salva la clausola
di favore del trasferimento dei contributi.
Ciò premesso, riteniamo necessario intervenire con la
presente proposta di legge. Infatti, va rilevato, come hanno
fatto notare i rappresentanti del Consiglio generale degli
italiani all'estero e delle organizzazioni sindacali, che una
brusca interruzione della possibilità di trasferire i
contributi vanificherebbe le aspettative di quei lavoratori
che si trovano in una fascia di età compresa fra i
cinquantatre ed i sessantacinque anni (età quest'ultima, utile
per il pensionamento in Svizzera), soggetti a licenziamento e
con scarse possibilità di trovare una nuova occupazione.
Nell'approssimarsi dell'entrata in vigore dell'accordo tra
la Comunità europea e la Confederazione svizzera, prevista per
il prossimo luglio 2002, essendo ormai intervenute le
ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, la presente
proposta di legge consentirebbe, per un periodo transitorio di
sei anni, di calcolare la pensione dei cittadini italiani
rientrati definitivamente in Italia in stato di
disoccupazione, sull'intera retribuzione pensionabile
comprensiva dell'anzianità svizzera, fino al compimento, da
parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista
dall'ordinamento elvetico.
Con l'estensione dei regolamenti dell'Unione europea in
materia di sicurezza sociale alla Svizzera viene abolito il
trasferimento all'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS) della contribuzione versata per attività lavorativa
svolta in Svizzera, previsto, invece, dalla citata convenzione
bilaterale. Pertanto, a tutela dei diritti pensionistici dei
lavoratori resta applicabile il principio della
totalizzazione, che pone separatamente a carico dei due
sistemi previdenziali le prestazioni derivanti dalla
contribuzione acquisita.
Al riguardo, si può osservare che la contribuzione è
trasformata in retribuzione dividendola per l'aliquota
contributiva italiana ed è attribuita all'assicurato per i
periodi assicurativi lavorati in Svizzera. Inoltre, ove con
l'accredito dei contributi trasferiti dovesse determinarsi una
diminuzione della retribuzione media pensionabile settimanale
vantata in Italia dal lavoratore, si tiene conto del periodo
trasferito ai soli fini della determinazione dell'anzianità
contributiva (cosiddetta "parentesi neutra").
Da quanto specificato emerge che gli effetti finanziari
connessi al citato trasferimento, a fronte della elevata
tutela dell'assicurato, costituiscono un onere per le gestioni
dell'INPS in quanto le somme incassate a titolo di
contribuzione sono risultate sistematicamente insufficienti a
coprire gli oneri futuri che ne derivano.
La previsione legislativa in esame pone a carico dell'INPS
il complesso dei benefìci pensionistici derivanti dalla
proroga di sei anni degli effetti del trasferimento, limitando
gli oneri finanziari a carico dell'INPS per l'intervallo di
tempo che intercorre dalla concessione del beneficio fino alla
data del perfezionamento dei requisiti per l'acquisizione del
pro-rata svizzero.
La stima degli oneri conseguenti alla ipotesi di proroga
di sei anni del trasferimento, di cui si espone una sintesi
nella tabella A allegata alla presente proposta di legge, è
stata determinata in termini di rate di pensione.
Al riguardo si è considerata la somma delle maggiori rate
di pensione derivanti dalla inclusione nel calcolo della
rendita spettante in Italia delle anzianità vantate
nell'assicurazione Svizzera, dovute per l'intervallo di tempo
intercorrente fra la decorrenza della pensione italiana e la
data di perfezionamento del diritto alla totalizzazione. In
dettaglio si osserva che il predetto onere risulta fortemente
variabile da caso a caso, in relazione ai parametri
individuali (quali il sesso, l'età, la carriera assicurativa,
l'epoca di versamento e la Gestione presso la quale
l'assicurato risulta iscritto) vantati dall'assicurato
all'atto del trasferimento.
Si passa da un onere minimo per i casi in cui il
trasferimento permette il solo perfezionamento dell'anzianità
contributiva prevista per il diritto alla pensione (si tratta
di assicurati con anzianità prossima a quella per il
pensionamento sia esso di vecchiaia o di anzianità, e con
carriera retributiva piuttosto appiattita nel tempo), ad un
onere medio-alto per i lavoratori che perfezionano il
requisito contributivo e possono vantare in Italia una
carriera con dinamica elevata. Si raggiunge il massimo dei
costi per quei casi in cui la contribuzione svizzera, seppure
riferita a periodi remoti, entra nel calcolo della
retribuzione pensionabile (si tratta di assicurati che
perfezionano il diritto alla pensione di anzianità e che
possono vantare contribuzione in differenti Gestioni
assicurative).
Ciò premesso, ai fini della determinazione degli oneri
connessi alla nuova normativa si è tenuto conto delle
sintetiche indicazioni statistico-contabili fornite dalla
Cassa svizzera di compensazione. Queste, per la determinazione
del numero dei beneficiari, consentono di ipotizzare per i
prossimi sei anni:
a) un numero medio annuo di soggetti interessati
pari a 12.000 unità;
b) una distribuzione dei richiedenti secondo le
seguenti caratteristiche:
60 per cento di soggetti con età inferiore a sessanta
anni;
30 per cento di soggetti con età compresa tra sessanta e
sessantaquattro anni;
10 per cento di soggetti con età pari o superiore a
sessantacinque anni.
Ai fini del calcolo del beneficio pensionistico si è
tenuto conto:
a) dell'anzianità media trasferita dalla Svizzera,
differenziata secondo le età all'atto del trasferimento, pari
nel complesso a circa 8 anni;
b) di una retribuzione di riferimento desunta
dalle informazioni disponibili;
c) di una durata media del beneficio di 7,5 anni
per i soggetti di età inferiore a sessanta anni, e una durata
media di 3,5 anni per i soggetti compresi fra sessanta e
sessantaquattro anni di età.