XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2529




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

        1. Fino al 31 dicembre 2007, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunitą europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ratificato ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino il diritto a pensione di anzianitą con il computo di periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione č calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianitą contributiva maturata in Svizzera.
        2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 č corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'etą pensionabile prevista dall'ordinamento pensionistico svizzero.
        3. Dal mese successivo al compimento dell'etą di cui al comma 2, l'importo della pensione č ricalcolato in pro-rata ai sensi della normativa comunitaria di sicurezza sociale.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.888.000 euro per l'anno 2002, in 17.812.000 euro per l'anno 2003 e in 29.951.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888.000 euro per l'anno 2002, 11.812.000 euro per l'anno 2003 e 23.951.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 6.000.000 di euro per gli anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla medesima legge.
        3. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2007, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



TABELLA A

(Articolo 2, comma 2)


ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in migliaia di euro)


... (omissis) ...



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