XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2529
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).
1. Fino al 31 dicembre 2007, a decorrere dall'entrata in
vigore dell'Accordo tra la Comunitą europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
ratificato ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, nei
confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in
Italia in stato di disoccupazione che maturino il diritto a
pensione di anzianitą con il computo di periodi contributivi
maturati in Svizzera, tale pensione č calcolata sulla
retribuzione pensionabile italiana tenendo conto
dell'anzianitą contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1
č corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato
dell'etą pensionabile prevista dall'ordinamento pensionistico
svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'etą di cui al
comma 2, l'importo della pensione č ricalcolato in pro-rata ai
sensi della normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 5.888.000 euro per l'anno 2002, in
17.812.000 euro per l'anno 2003 e in 29.951.000 euro per
l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 5.888.000 euro per l'anno
2002, 11.812.000 euro per l'anno 2003 e 23.951.000 euro per
l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze e quanto a 6.000.000 di euro per
gli anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 sono
determinati nella misura massima indicata dalla tabella A
allegata alla medesima legge.
3. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2007, nel
caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato
dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore
al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi
correnti, previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, la legge finanziaria quantifica, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge
5 agosto 1978, n. 468, la quota dell'onere, relativo all'anno
di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi
di variazione.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TABELLA A
(Articolo 2, comma 2)
ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in migliaia di euro)
... (omissis) ...