XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2522
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81, in
seguito confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ha correttamente espresso il principio di
separazione fra le funzioni dell'esecutivo e quelle dei
consigli nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle
province, prevedendo l'incompatibilità tra la carica di
consigliere e quella di assessore. La ratio di tale
incompatibilità era, ed è tuttora, fondata sull'esigenza di
garantire autonomia decisionale agli organi citati, garantendo
nella forma e permettendo nella sostanza che le
sovrapposizioni tra le cariche elettive e gli incarichi
amministrativi non inquinino l'esercizio della necessaria
dialettica istituzionale.
L'intento del legislatore era senz'altro condivisibile e
va salvaguardato. Dopo nove anni di esperienza e di verifica,
tuttavia, si possono constatare alcune conseguenze negative,
alle quali è tempo di porre rimedio. E' evidente che
l'incarico di assessore comporta un necessario rapporto
fiduciario con l'organo di vertice, sindaco o presidente della
provincia. Ed è altrettanto chiaro che, venuto meno tale
rapporto, la delega amministrativa può essere revocata. Questa
circostanza, della quale non sono mancati gli esempi nella
realtà, determina effetti tutt'altro che trascurabili: il
consigliere eletto, che aveva dovuto rassegnare le dimissioni
dal consiglio all'atto della nomina ad assessore, infatti, se
viene revocato esce totalmente dalla vita attiva della realtà
istituzionale. La prima conseguenza è la frustrazione della
volontà espressa dagli elettori, che vedono escluso il
candidato da loro scelto e nel contempo si vedono
rappresentati da altro candidato che avevano ritenuto meno
rappresentativo. Il secondo aspetto importante è quello che
potremmo definire "di carattere umano": l'atto di revoca di un
assessore non ha soltanto conseguenze sugli equilibri politici
di giunta o di consiglio, ma rappresenta per l'interessato
l'esclusione totale dalla vita istituzionale. La minaccia
della revoca costituisce quindi una potente remora, che ha
condizionato le scelte e i comportamenti di molti assessori,
limitandone l'obiettività e l'autonomia delle scelte politiche
e amministrative. Nello stesso tempo, paradossalmente, questa
considerazione ha influenzato in diversi casi sindaci e
presidenti di provincia, che non hanno voluto avvalersi del
potere di revoca, nonostante l'esaurimento del rapporto
fiduciario con l'assessore, per non compiere un atto
eccessivamente penalizzante nei confronti di quest'ultimo.
Gli effetti negativi dell'affermazione di un principio di
per sé corretto rendono necessario un tempestivo ed
appropriato intervento del legislatore.
La presente proposta di legge mantiene l'incompatibilità
fra la carica elettiva di consigliere comunale e provinciale e
quella amministrativa di assessore, ma prevede che - in caso
di revoca dell'assessore - questi venga reintegrato nella sua
carica di consigliere.
Il consigliere nominato assessore, fino a quando rimane in
carica, viene sostituito nel rispettivo consiglio dal primo
dei non eletti, che assume la qualifica di consigliere ad
interim, e che esercita la supplenza, in analogia con
quanto previsto dall'articolo 45 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.