XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2522
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, resta
sospeso dalla carica di consigliere dall'atto
dell'accettazione della nomina ad assessore per tutto il
periodo della sua durata; il consiglio, nella prima adunanza
successiva all'accettazione della nomina, procede alla sua
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio
delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. La
supplenza ha termine con la cessazione dalla carica".