XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2518
Onorevoli Colleghi! - Le mancate verifiche quinquennali
sancite dalla legge catastale hanno certamente favorito nel
tempo le evasioni e le elusioni nell'edilizia rurale
abitativa.
Per porre fine a tale fenomeno, con il decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è
stato istituito il cosiddetto "catasto dei fabbricati" per
censire tutti i fabbricati, urbani e rurali, al fine di
realizzare un inventario completo del patrimonio edilizio
nazionale.
Lo scopo del citato decreto-legge è stato anche quello di
garantire, per il futuro, un ordine urbanistico ed un assetto
territoriale coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e
controllabili dall'amministrazione pubblica per effetto del
censimento.
La normativa richiamata si è rivelata subito carente, per
cui è stato necessario successivamente integrarla con appositi
regolamenti per definire gli aspetti catastali e fiscali
relativi all'edilizia rurale al fine di elencare gli
adempimenti a carico dei relativi proprietari nei casi di
perdita della ruralità da parte di quei fabbricati.
L'adeguamento della normativa non è stato tuttavia
accompagnato da quel necessario supporto di informazioni -
circolari, istruzioni ed altro - che l'Amministrazione
finanziaria è solita, invece, licenziare in concomitanza con
l'approvazione di provvedimenti di particolare rilevanza, per
cui ancora oggi si attendono adeguati chiarimenti.
L'unica precisazione, ai fini fiscali, risale al marzo del
2000 per confermare che il reddito dominicale del terreno
assorbe anche quello dei fabbricati rurali in possesso dei
requisiti stabiliti dal decreto-legge n. 557 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e
successive modificazioni.
Com'è intuitivo rilevare, se dal punto di vista catastale
la perdita della ruralità comporta il solo obbligo di
denunciare l'immobile al catasto dei fabbricati, viceversa,
dal punto di vista fiscale, la perdita si riflette in maniera
palese su quegli adempimenti periodici - ad esempio la
dichiarazione dei redditi e l'imposta comunale sugli immobili
- che il contribuente è tenuto ad ottemperare per non
incorrere nelle sanzioni conseguenti all'accertamento.
Poiché la casistica impone una nuova revisione della
normativa, alla luce anche delle recenti sentenze della
giurisprudenza tributaria, con la presente proposta di legge
si intendono risolvere quegli aspetti che presentano
particolari difficoltà di interpretazione, al fine di
garantire un corretto e puntuale adempimento da parte dei
contribuenti.
Ciò premesso, si è ritenuto opportuno modificare il comma
3 dell'articolo 9 del più volte citato decreto-legge n. 557
del 1993, riguardante i requisiti delle case rurali di
abitazione, prevedendo un'articolazione dettagliata dell'uso
dei fabbricati medesimi.
Al riguardo è precisato che il fabbricato può essere
posseduto ed utilizzato anche dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno,
qualora trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso
dall'abitazione principale.
E', inoltre, considerata casa di abitazione anche quella
utilizzata da uno dei soci della società semplice che conduce
il fondo.
Per i fabbricati strumentali agricoli è prevista la
categoria catastale D/10, parimenti, i fabbricati rurali ad
uso abitativo privi del requisito della ruralità, sono
classificati nella categoria catastale A/4 - case di
abitazione popolare - se costruiti prima del 1945, mentre
quelli che sono stati costruiti dopo tale data, sono
inquadrati nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo
economico).
La norma ripropone, in sostanza, la nota ministeriale del
Dipartimento del territorio protocollo n. UDG/257/94 per la
determinazione della rendita presunta, nei casi di perdita
della ruralità, al fine di consentire al contribuente di
dichiarare comunque un reddito attendibile.
La necessità dell'inquadramento catastale in una categoria
definita impedisce che i fabbricati in questione vengano di
fatto equiparati a quelli ubicati in città o nella vicina
periferia, che si avvalgono di tutta una serie di servizi che
sono quasi inesistenti nelle aree rurali.
Anche per i fabbricati strumentali agricoli è prevista una
elencazione dettagliata che prescinde da qualunque riferimento
parametrale in quanto è indubbio che la stalla o la serra sono
tali anche quando sono destinate al ricovero di animali
eccedentari il limite della potenzialità del fondo o del
doppio della superficie adibita alla coltivazione delle
piante.
Sono strumentali, inoltre, i fabbricati di abitazione
utilizzati dai dipendenti che esercitano attività agricole in
azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti
nel rispetto della normativa vigente in materia di
collocamento, come anche quelli ad uso ufficio dell'azienda
agricola ovvero quelli destinati alla manipolazione,
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se
conferiti dai soci a cooperative o società.
Il regolamento recante norme per la revisione dei criteri
di accatastamento dei fabbricati rurali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, intende invece
attribuire alle suddette unità immobiliari (stalle, cantine,
locali deposito attrezzi, immobili destinati ad agriturismo e
case di abitazione con i requisiti di ruralità, eccetera) una
rendita, sovvertendo così la norma che fa confluire il reddito
di tutti i fabbricati strumentali all'agricoltura nel reddito
dominicale, valutato dal catasto dei terreni.
Infatti i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle
aziende agricole, non possono avere autonomia funzionale,
reddituale e patrimoniale, ed inoltre non costituiscono "unità
immobiliari" alla stessa stregua degli altri fabbricati
iscritti nel nuovo catasto edilizio urbano.
La determinazione di un ulteriore imponibile, frutto
dell'attribuzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in
aggiunta a quella già insita nel reddito dominicale del
terreno su cui insistono, è da considerare illegittima e,
pertanto, non appare giustificabile il tentativo di riservare
agli edifici rurali in parola - travasati dal catasto terreni
in quello urbano - un proprio "reddito ordinario
ritraibile".
Ne consegue che la finalità connessa all'esigenza, da
parte dell'Amministrazione finanziaria, di inventariare
l'intero patrimonio edilizio - urbano e rurale - può essere,
comunque, assolta inserendo i fabbricati strumentali rurali
nella categoria D/10 senza attribuire loro alcuna rendita.
E' del tutto evidente, alla luce dei richiamati
regolamenti, la preoccupazione del mondo agricolo in ordine
all'impatto di tali previsioni.
Infine, è ripristinato il termine per l'accatastamento dei
fabbricati che hanno perso la ruralità con l'annessa sanatoria
fiscale fino al 31 dicembre 2002, al fine di consentire ai
geometri, ingegneri, architetti ed agronomi di procedere al
disbrigo delle innumerevoli pratiche di accatastamento ancora
inevase senza, per questo, penalizzare i contribuenti.
Analogamente, è reintrodotto il modello 26 per
l'accatastamento dei fabbricati strumentali agricoli.