XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2518




        Onorevoli Colleghi! - Le mancate verifiche quinquennali sancite dalla legge catastale hanno certamente favorito nel tempo le evasioni e le elusioni nell'edilizia rurale abitativa.
        Per porre fine a tale fenomeno, con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è stato istituito il cosiddetto "catasto dei fabbricati" per censire tutti i fabbricati, urbani e rurali, al fine di realizzare un inventario completo del patrimonio edilizio nazionale.
        Lo scopo del citato decreto-legge è stato anche quello di garantire, per il futuro, un ordine urbanistico ed un assetto territoriale coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e controllabili dall'amministrazione pubblica per effetto del censimento.
        La normativa richiamata si è rivelata subito carente, per cui è stato necessario successivamente integrarla con appositi regolamenti per definire gli aspetti catastali e fiscali relativi all'edilizia rurale al fine di elencare gli adempimenti a carico dei relativi proprietari nei casi di perdita della ruralità da parte di quei fabbricati.
        L'adeguamento della normativa non è stato tuttavia accompagnato da quel necessario supporto di informazioni - circolari, istruzioni ed altro - che l'Amministrazione finanziaria è solita, invece, licenziare in concomitanza con l'approvazione di provvedimenti di particolare rilevanza, per cui ancora oggi si attendono adeguati chiarimenti.
        L'unica precisazione, ai fini fiscali, risale al marzo del 2000 per confermare che il reddito dominicale del terreno assorbe anche quello dei fabbricati rurali in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
        Com'è intuitivo rilevare, se dal punto di vista catastale la perdita della ruralità comporta il solo obbligo di denunciare l'immobile al catasto dei fabbricati, viceversa, dal punto di vista fiscale, la perdita si riflette in maniera palese su quegli adempimenti periodici - ad esempio la dichiarazione dei redditi e l'imposta comunale sugli immobili - che il contribuente è tenuto ad ottemperare per non incorrere nelle sanzioni conseguenti all'accertamento.
        Poiché la casistica impone una nuova revisione della normativa, alla luce anche delle recenti sentenze della giurisprudenza tributaria, con la presente proposta di legge si intendono risolvere quegli aspetti che presentano particolari difficoltà di interpretazione, al fine di garantire un corretto e puntuale adempimento da parte dei contribuenti.
        Ciò premesso, si è ritenuto opportuno modificare il comma 3 dell'articolo 9 del più volte citato decreto-legge n. 557 del 1993, riguardante i requisiti delle case rurali di abitazione, prevedendo un'articolazione dettagliata dell'uso dei fabbricati medesimi.
        Al riguardo è precisato che il fabbricato può essere posseduto ed utilizzato anche dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, qualora trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale.
        E', inoltre, considerata casa di abitazione anche quella utilizzata da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo.
        Per i fabbricati strumentali agricoli è prevista la categoria catastale D/10, parimenti, i fabbricati rurali ad uso abitativo privi del requisito della ruralità, sono classificati nella categoria catastale A/4 - case di abitazione popolare - se costruiti prima del 1945, mentre quelli che sono stati costruiti dopo tale data, sono inquadrati nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo economico).
        La norma ripropone, in sostanza, la nota ministeriale del Dipartimento del territorio protocollo n. UDG/257/94 per la determinazione della rendita presunta, nei casi di perdita della ruralità, al fine di consentire al contribuente di dichiarare comunque un reddito attendibile.
        La necessità dell'inquadramento catastale in una categoria definita impedisce che i fabbricati in questione vengano di fatto equiparati a quelli ubicati in città o nella vicina periferia, che si avvalgono di tutta una serie di servizi che sono quasi inesistenti nelle aree rurali.
        Anche per i fabbricati strumentali agricoli è prevista una elencazione dettagliata che prescinde da qualunque riferimento parametrale in quanto è indubbio che la stalla o la serra sono tali anche quando sono destinate al ricovero di animali eccedentari il limite della potenzialità del fondo o del doppio della superficie adibita alla coltivazione delle piante.
        Sono strumentali, inoltre, i fabbricati di abitazione utilizzati dai dipendenti che esercitano attività agricole in azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa vigente in materia di collocamento, come anche quelli ad uso ufficio dell'azienda agricola ovvero quelli destinati alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società.
        Il regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, intende invece attribuire alle suddette unità immobiliari (stalle, cantine, locali deposito attrezzi, immobili destinati ad agriturismo e case di abitazione con i requisiti di ruralità, eccetera) una rendita, sovvertendo così la norma che fa confluire il reddito di tutti i fabbricati strumentali all'agricoltura nel reddito dominicale, valutato dal catasto dei terreni.
        Infatti i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle aziende agricole, non possono avere autonomia funzionale, reddituale e patrimoniale, ed inoltre non costituiscono "unità immobiliari" alla stessa stregua degli altri fabbricati iscritti nel nuovo catasto edilizio urbano.
        La determinazione di un ulteriore imponibile, frutto dell'attribuzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in aggiunta a quella già insita nel reddito dominicale del terreno su cui insistono, è da considerare illegittima e, pertanto, non appare giustificabile il tentativo di riservare agli edifici rurali in parola - travasati dal catasto terreni in quello urbano - un proprio "reddito ordinario ritraibile".
        Ne consegue che la finalità connessa all'esigenza, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di inventariare l'intero patrimonio edilizio - urbano e rurale - può essere, comunque, assolta inserendo i fabbricati strumentali rurali nella categoria D/10 senza attribuire loro alcuna rendita.
        E' del tutto evidente, alla luce dei richiamati regolamenti, la preoccupazione del mondo agricolo in ordine all'impatto di tali previsioni.
        Infine, è ripristinato il termine per l'accatastamento dei fabbricati che hanno perso la ruralità con l'annessa sanatoria fiscale fino al 31 dicembre 2002, al fine di consentire ai geometri, ingegneri, architetti ed agronomi di procedere al disbrigo delle innumerevoli pratiche di accatastamento ancora inevase senza, per questo, penalizzare i contribuenti.
        Analogamente, è reintrodotto il modello 26 per l'accatastamento dei fabbricati strumentali agricoli.




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