XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2518
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di
utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione
principale;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal
soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui
l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di
cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni
anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci della società semplice che
conduce il fondo;";
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente:
"e-bis) per l'accatastamento delle nuove
costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente
comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già
censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i
suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la
conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse
disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso
diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di
ruralità di cui al citato comma 3-bis. Nelle more
dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, i fabbricati di
abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono
censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3
per quelli costruiti dopo tale data";
d) il comma 3-bis è sostituito dal
seguente:
"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi
carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie
allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti
agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole,
degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione;
d) al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti
attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformità alla normativa
vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di
alpeggio in zone di montagna;
h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a
cooperative o società";
e) dopo il comma 3-bis è inserito il
seguente:
"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma
3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 -
Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività
agricola, senza attribuzione di rendita, a condizione che le
caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da
non consentire, senza radicali trasformazioni, una
destinazione diversa da quella per la quale sono state
originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati
strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale
insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione
del catasto dei terreni";
f) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché
risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3,
lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle
seguenti: "purchè risultino soddisfatte le condizioni previste
dal comma 3, lettere a), c) ed e)";
g) i commi 7 e 8 sono abrogati;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale
dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti
di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, non si fa luogo alla riscossione del contributo di
cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al
recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero
al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori
al 1^ gennaio 2001 per le imposte dirette e al 1^ gennaio 2002
per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli
immobili, purché detti immobili siano dichiarati al catasto
entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme
di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e
1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi
e contributi già versati".
2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e
5 sono abrogati.