XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2510




        Onorevoli Colleghi! - I giudici onorari aggregati (GOA) sono stati istituiti con la legge n. 276 del 1997 - poi modificata dal decreto-legge n. 328 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 399 del 1998 - con il compito di costituire le cosiddette sezioni stralcio presso i tribunali e definire le cause civili pendenti al 30 aprile 1995 e non ancora decise, con talune residuali esclusioni, per ragioni di collegialità; a tali cause si sono aggiunte, con la soppressione delle preture, quelle di provenienza da tali uffici non rientranti nella competenza del giudice di pace e non sottratte alla competenza dei medesimi GOA.
        Il trattamento economico per l'attività dei GOA consiste nell'attribuzione di un'indennità annua lorda pari a lire 20.000.000 (10.329,13 euro) ripartita in dodici mensilità e un compenso lordo da corrispondere con cadenza trimestrale, di lire 250.000 (129,11 euro) in ragione dell'attività svolta (sentenze, verbali di conciliazione, liquidazioni anticipatorie ex articolo 186-quater del codice di procedura civile, ordinanze non impugnabili ex articolo 29 della legge n. 794 del 1942). L'articolo 8, comma 3, della legge n. 276 del 1997 prevede la riduzione al 50 per cento dell'indennità annuale nell'ipotesi che il GOA sia titolare di un reddito da pensione o da lavoro autonomo o subordinato (queste ultime due ipotesi sono state aggiunte con il decreto-legge n. 328 del 1998) superiore a lire 5.000.000 (2.582,28 euro) lorde mensili.
        Il trattamento economico, così stabilito, faceva riferimento a conciliazioni che, nell'intento normativo, si sarebbero dovute perfezionare per le cause pendenti al 30 aprile 1995, grazie anche alla esenzione totale dell'imposta di registro per un valore sino ai 50 milioni di lire (25.822,84 euro) e alla riduzione alla metà per la parte eccedente i 50 milioni di lire prevista dall'articolo 13, comma 6, della legge n. 276.
        L'attività dei GOA a parte quella di udienza, viene normalmente espletata o nei locali in precedenza utilizzati come propri studi legali (la grande maggioranza) o in vani della propria abitazione, con utilizzazione dei propri arredi e della propria attrezzatura logistica (strumentazione informatica, materiale di cancelleria e quant'altro necessario per il relativo funzionamento, mezzi di aggiornamento giurisdizionale e dottrinale, eccetera). Le sentenze ed i provvedimenti giudiziari, in genere, sono resi dai GOA non in minuta, bensì in stesura definitiva computerizzata, senza l'impiego cioè degli operatori giudiziari, già insufficienti ad affrontare le incombenze della sola attività di produzione dei giudici ordinari, con il conseguente vantaggio di consentire l'immediata pubblicazione delle decisioni dei GOA e di evitare l'aggravamento dei già lunghi tempi di attesa degli atti della magistratura ordinaria. Ai GOA non è stato consentito l'accesso informatico gratuito al CED della Corte di cassazione. Ai soli fini di comparazione con il trattamento economico in vigore per i giudici di pace si ricorda che essi percepiscono un'indennità fissa di lire 500.000 mensili (258,23 euro), un'indennità per udienza di lire 70.000 (36,15 euro) per un numero di udienze nell'anno non superiore a 110 e lire 110.000 (56,81 euro) per ogni sentenza o estinzione del processo.
        Malgrado le gravissime difficoltà nelle quali si è dibattuta ad oggi l'attività giudiziaria delle sezioni stralcio, il bilancio quantitativo e qualitativo della loro opera ha trovato ampio riconoscimento in tutte le sedi giudiziarie.
        Con animo del tutto avulso da intenti polemici, può senza altro affermarsi che il lavoro affidato alle sezioni stralcio si differenzia per complessità dei processi assegnati ai giudici di pace ed è in tutto equiparabile a quello che viene espletato dai giudici ordinari dei tribunali, con l'aggravio di dover eventualmente integrare le istruttorie o comunque decidere cause quasi tutte pendenti da oltre un decennio, non istruite o non integralmente istruite dallo stesso decidente e con non indifferenti problemi di interpretazione della grafia usata nella scritturazione dei verbali di udienza.
        I miglioramenti che si vogliono attribuire ai GOA con la presente proposta di legge sono i seguenti:

            modifica del comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 276 del 1997, che prevede la riduzione al 50 per cento dell'indennità fissa, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di reddito da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili (2.582,28 euro), riduzione estesa anche al giudice onorario aggregato titolare di un reddito da lavoro autonomo o subordinato;

            aumento a 258,23 euro del compenso per ogni sentenza che definisce il processo e per ogni verbale di conciliazione ovvero per ogni provvedimento anticipatorio ex articolo 186-quater del codice di procedura civile o ancora per ogni ordinanza non impugnabile ex articolo 29 della legge n. 794 del 1942, come già riconosciuto - per queste due ultime - rispettivamente con circolari ministeriali n. 19 del 10 novembre 1995 e nota della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia n. 8/2597/212Q del 3 settembre 1997;

            attribuzione di 129,11 euro per ogni ipotesi di diversa estinzione del processo, compresa la cancellazione dal ruolo della causa ex articolo 309 del codice di procedura civile, con pagamento di compenso - in tale ultima ipotesi - alla scadenza del termine per la sua riassunzione;

            rimborso forfettario di 154,94 euro mensili, per le spese a qualsiasi titolo sostenute (cancelleria, dattilografia, spesa di trasporto, eccetera), non costituente imponibile.
        Il maggior onere di spesa riconducibile ai predetti miglioramenti rientra ampiamente nelle risorse già stanziate per l'attuazione della legge n. 276 del 1997, che contemplava la nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille, con la conseguente previsione di spesa. I giudici onorari aggregati in attività sono attualmente invece all'incirca 650, con contenimento perciò della spesa, per gli anni decorsi e per quelli a decorrere sino alla cessazione dell'incarico, ampiamente superiore alla maggior spesa necessaria per i benefìci previsti dalla presente proposta di legge. Non vanno neppure trascurate le consistenti entrate che lo Stato ha realizzato e continua a realizzare sotto forma di imposta di registro sui provvedimenti giudiziari.




Frontespizio Testo articoli