XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2510




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

        "2. Ai giudici onorari è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di 10.329,14 euro annui da corrispondere a rate mensili. E' inoltre attribuito un rimborso forfettario fisso di 154,94 euro mensili per le spese sostenute, non costituente imponibile ai fini fiscali".

        2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "3. E' inoltre attribuito ai giudici onorari aggregati un compenso di 258,23 euro per ogni sentenza che definisce il processo o per ogni verbale di conciliazione ovvero per ogni ordinanza ai sensi dell'articolo 186-quater del codice di procedura civile o per ogni ordinanza non impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. E' attribuito il compenso di 129,11 euro per ogni diversa ipotesi di definizione del processo e conseguente estinzione di esso, compresa la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile; in quest'ultimo caso il compenso è dovuto alla data di scadenza del termine utile per la riassunzione della causa. Il pagamento dei compensi previsti dal presente comma è effettuato ogni tre mesi".



Frontespizio Relazione