XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2510
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, è sostituito dal seguente:
"2. Ai giudici onorari è attribuita, al netto dei
contributi previdenziali, una indennità di 10.329,14 euro
annui da corrispondere a rate mensili. E' inoltre attribuito
un rimborso forfettario fisso di 154,94 euro mensili per le
spese sostenute, non costituente imponibile ai fini
fiscali".
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"3. E' inoltre attribuito ai giudici onorari
aggregati un compenso di 258,23 euro per ogni sentenza che
definisce il processo o per ogni verbale di conciliazione
ovvero per ogni ordinanza ai sensi dell'articolo
186-quater del codice di procedura civile o per ogni
ordinanza non impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della
legge 13 giugno 1942, n. 794. E' attribuito il compenso di
129,11 euro per ogni diversa ipotesi di definizione del
processo e conseguente estinzione di esso, compresa la
cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'articolo 309
del codice di procedura civile; in quest'ultimo caso il
compenso è dovuto alla data di scadenza del termine utile per
la riassunzione della causa. Il pagamento dei compensi
previsti dal presente comma è effettuato ogni tre mesi".