XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2508
Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente delega agli
uffici territoriali del Governo e alle questure il compito di
controllo degli istituti di vigilanza privata.
Purtroppo continuano a verificarsi casi in cui le guardie
particolari giurate lavorano in condizioni sempre più
precarie, con gravi rischi per la propria sicurezza e
incolumità, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi
cittadini.
In particolare si registrano casi di attività totalmente
abusive. Si tratta di società che non dispongono neppure del
decreto prefettizio obbligatorio per operare. Basti pensare
che nella sola città di Roma, la questura ha denunciato 38
casi abusivi rispetto a 35 istituti regolari.
Risulterebbero, a questo proposito, migliaia di
irregolarità commesse dai soggetti abusivi, mentre occorrerà
verificare l'esistenza della pratica del subappalto, peraltro
vietata dalle leggi vigenti, nonché l'organizzazione di corsi
professionali "fittizi", il cui scopo sarebbe
esclusivamente quello di usufruire dei contributi
regionali.
Alcune società di servizi ambirebbero ad esercitare ruoli
tipici degli istituti di vigilanza privata propriamente detti,
talvolta con effetti destabilizzanti dal punto di vista della
qualità delle prestazioni e del costo, sensibilmente più basso
rispetto alla concorrenza.
Tutto ciò senza trascurare la disorganizzazione relativa
alla fissazione degli orari di lavoro, che sarebbe gestita con
grave pericolo per la sicurezza del personale medesimo,
sottoposto a turni che arriverebbero sino a quindici ore
giornaliere.
La situazione descritta pare lesiva della necessaria
tutela che deve essere garantita per gli istituti di vigilanza
privata regolari, con personale qualificato, con turni
sostenibili, ben equipaggiato ed addestrato, nel rispetto
delle leggi vigenti in materia, ai sensi delle quali le
guardie particolari giurate possono prestare il proprio
servizio per la tutela di impianti produttivi privati, banche,
laboratori scientifici, università e sedi di enti pubblici.
Gli istituti di vigilanza privata sono una parte
importante della organizzazione della sicurezza che si deve
consolidare e qualificare. Sulla base di queste considerazioni
si ritiene utile presentare questa proposta di legge, al fine
di predisporre il riordino degli istituti di vigilanza privata
e delle attribuzioni delle guardie particolari private. A tale
fine l'articolo 1 prevede che gli stessi istituti agiscano
come organismi ausiliari delle Forze di polizia di Stato.
Si prevede altresì, all'articolo 2, la soppressione dei
consorzi e delle organizzazioni in proprio dei servizi di
vigilanza, collocando coloro che ne fanno parte all'interno
degli istituti propriamente detti, e che come tali agiscono
sulla base di ordinanze prefettizie.
Tra i compiti degli istituti si evidenziano, all'articolo
3 due nuove attribuzioni: la tutela della persona e
l'assolvimento di servizi d'ordine, sulla base di una
richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo
precisati.
Vengono altresì indicati, all'articolo 4, i requisiti dei
soggetti addetti alla vigilanza per ciò che concerne la
verifica dell'idoneità psico-fisica e le competenze necessarie
dei candidati alla nomina di guardia particolare giurata.
Gli articoli 5 e 6 indicano la dotazione, l'uniforme, i
gradi e le attribuzioni gerarchiche dei soggetti inquadrati
all'interno degli istituti; mentre l'articolo 7 disciplina
l'attività formativa e di selezione cui sono tenuti i medesimi
soggetti, al fine di rendere noti i requisiti richiesti a
coloro che aspirano all'esercizio della professione.
L'articolo 8 istituisce il tesserino di riconoscimento
delle guardie particolari private.
Non minore attenzione è stata riservata, dall'articolo 9,
alle guardie particolari giurate in stato di disoccupazione, i
cui nominativi devono risultare dagli elenchi istituiti presso
gli uffici territoriali del Governo ed ai quali gli istituti
devono attingere in caso di nuove assunzioni. L'articolo 10
stabilisce che i rapporti di lavoro degli istituti sono
disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro
della vigilanza privata, che fissa anche i criteri per il
lavoro straordinario ed i turni di riposo. L'articolo 11
demanda ai sottufficiali ed agli ufficiali della Polizia di
Stato il controllo delle guardie particolari private e
stabilisce norme specifiche in relazione alla eventuale revoca
dei tesserini di riconoscimento. L'articolo 12, infine, fissa
i criteri per il rilascio delle licenze relative all'esercizio
dell'attività degli istituti.