XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2508
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento della professione di guardia particolare
giurata).
1. Le guardie particolari giurate che prestano il loro
servizio negli istituti di vigilanza privata, durante
l'espletamento delle loro funzioni agiscono quali organi
ausiliari delle Forze di polizia di Stato e sono a tutti gli
effetti pubblici ufficiali.
Art. 2.
(Norma transitoria).
1. I consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi
di sicurezza armata previsti dall'articolo 133 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, sono soppressi.
2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere
sciolti e le guardie particolari giurate ad essi appartenenti
sono collocate in servizio, per mezzo di ordinanze
prefettizie, presso gli istituti di vigilanza privata.
Art. 3.
(Compiti).
1. Le guardie particolari giurate, oltre quanto già
previsto dalle norme vigenti in materia, svolgono i seguenti
compiti:
a) servizi di tutela della persona;
b) servizi d'ordine, su richiesta delle regioni,
province e comuni, di enti ed organismi pubblici e privati
nonché di soggetti privati.
Art. 4.
(Accertamento dei requisiti).
1. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata,
disposta con decreto del Ministro dell'interno, gli istituti
di vigilanza, sono tenuti all'accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali degli aspiranti, nonché alla
verifica dell'idoneità degli stessi conseguita nelle prove di
addestramento eseguite presso il poligono di Tiro a segno
nazionale.
2. Le graduatorie degli aspiranti redatte ai sensi del
comma 1 sono trasmesse al Ministro dell'interno ai fini
dell'adozione del decreto di nomina di cui al medesimo
comma.
Art. 5.
(Dotazione e uniforme).
1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare
segnali acustici e luminosi e palette, purché diversi da
quelli in uso presso la Polizia di Stato ed esclusivamente in
situazioni di emergenza.
2. L'uniforme delle guardie particolari giurate è unica
per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nel
territorio nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine
e dei fregi. L'uniforme è di colore blu.
3. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata ed
i lampeggianti installati sugli stessi sono di colore blu, al
pari dell'uniforme e devono recare sulle fiancate la dicitura
"guardia giurata" e i relativi fregi di riconoscimento.
Art. 6.
(Gradi).
1. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi
funzionali:
a) sottufficiali:
1) guardia scelta;
2) appuntato;
3) brigadiere;
b) ufficiali:
1) tenente;
2) capitano.
Art. 7.
(Selezione e attività formativa).
1. Gli istituti di vigilanza privata provvedono alla
selezione degli aspiranti alla qualifica di guardia
particolare giurata mediante la predisposizione di apposite
prove selettive relative ai requisiti psico-fisici ed
attitudinali; in particolare è prevista una prova di tiro, da
tenere presso il poligono di Tiro a segno nazionale
utilizzando le armi in dotazione agli istituti.
2. Gli istituti di vigilanza privata provvedono, altresì,
alla formazione e all'aggiornamento delle guardie particolari
giurate mediante:
a) la diffusione di manuali recanti nozioni
generali di diritto penale nonché delle norme in materia di
ordine pubblico;
b) la realizzazione di appositi corsi di
addestramento presso i poligoni di Tiro a segno nazionale, da
tenere almeno due volte l'anno;
c) l'organizzazione periodica di corsi di
aggiornamento e riqualificazione, tenuto conto dello sviluppo
tecnico nel settore dei presidi per la sicurezza pubblica
nonché del mutamento della situazione relativa all'ordine
pubblico determinato da nuovi fattori di rischio e
pericolo.
Art. 8.
(Tesserino di riconoscimento).
1. Le guardie particolari giurate sono dotate di un
tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto
competente per territorio, recante una fotografia in uniforme,
nonché l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di
nascita, luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio
e numero di matricola.
2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la
licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo ogni cinque
anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti
prescritti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 9.
(Elenco).
1. Presso gli uffici territoriali del Governo è istituito
l'elenco delle guardie particolari giurate in cerca di
occupazione.
2. Le guardie particolari giurate possono iscriversi ad un
massimo di tre elenchi istituiti ai sensi del comma 1.
3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti, in caso
di nuove assunzioni, ad attingere dalle graduatorie degli
elenchi di cui al presente articolo.
Art. 10.
(Disciplina del lavoro).
1. Gli istituti di vigilanza privata sono sottoposti alla
disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di
lavoro della vigilanza privata.
2. Ai fini della predisposizione dell'orario di lavoro
deve essere previsto un numero massimo di ore di
straordinario, oltre il quale è fatto assoluto divieto di
prestare servizio. E' altresì vietato rinunciare ai turni di
riposo, fatta salva la possibilità di usufruirne in date
diverse da quelle stabilite, purchè rientranti nell'arco dello
stesso mese.
Art. 11.
(Controllo e revoca).
1. I sottufficiali e gli ufficiali della Polizia di Stato
sono incaricati del controllo sull'operato
delle guardie particolari giurate.
2. In caso di revoca del tesserino di riconoscimento di
cui all'articolo 8, i questori ordinano che le armi detenute
per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al
distintivo, siano consegnati presso le questure. In caso di
inadempienza, i questori ne dispongono il sequestro.
Art. 12.
(Criteri di rilascio della licenza
per l'esercizio dell'attività).
1. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza
privata è rilasciata prevedendo la presenza di un istituto per
un ambito territoriale con un minimo di 100 mila abitanti,
mediante indizione di un concorso pubblico, presieduto da una
commissione speciale. La commissione è composta dal prefetto
della provincia, in qualità di presidente, dal questore, da un
rappresentante della provincia e da un rappresentante della
regione nominati dai rispettivi consigli, nonchè da un
rappresentante del comune ovvero dei comuni competenti per
territorio.