XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2507




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riequilibrare sotto il profilo sostanziale e reddituale la condizione dei lavoratori e delle imprese del settore edile, impegnate nella realizzazione di grandi infrastrutture di interesse pubblico, rispetto a quella che viene riconosciuta ai prestatori ed ai datori d'opera impegnati in altri settori produttivi. La tipicità delle attività edili, legate alla realizzazione di grandi infrastrutture, è data dalla temporaneità degli impianti e delle sedi di lavorazione, con evidenti conseguenze per le maestranze che solo in misura molto limitata potranno trovarsi nella condizione di esercitare la propria attività in prossimità della sede di residenza abituale.
        Ne discende che la gran parte dei lavoratori si trova a dover affrontare, lontano da casa e a proprie spese - o a spese dell'impresa - l'approvvigionamento del secondo pasto giornaliero e dell'alloggio, dovendosi escludere per la gran parte di essi la possibilità di sottoporsi ad un pendolarismo di media percorrenza.
        Nel caso in cui fosse posto in capo a detti lavoratori di dover provvedere in proprio alle suddette esigenze, si verrebbe a creare una evidente penalizzazione economica rispetto alle altre maestranze, mentre qualora l'impresa provveda ad approntare detti servizi, in base alla attuale normativa fiscale e previdenziale, questi ultimi vengono equiparati alla categoria dei fringe benefits e pertanto sottoposti a tassazione e prelievo contributivo.
        Tale meccanismo comporta un consistente aggravio finanziario per l'impresa ed una corrispondente decurtazione delle retribuzioni di lavoratori che già vivono la condizione disagevole del lavoro, lontani dalla propria residenza e dai propri affetti.
        Il dispositivo della presente proposta è volto quindi alla revisione del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in particolare dell'articolo 48, laddove si indicano le componenti del reddito del lavoratore dipendente, prevedendo - a favore dei lavoratori edili impegnati in cantieri finalizzati alla realizzazione di grandi infrastrutture - l'esclusione di una somma pari al doppio di quanto ordinariamente stabilito per il vitto giornaliero dei lavoratori, nonché del servizio dell'alloggio anche nei casi in cui questo sia approntato in strutture ricettive temporanee appositamente realizzate.
        Inoltre, con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede all'esclusione delle suddette voci anche ai fini della determinazione dell'imponibile per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociali.




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