XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2507
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
prefigge lo scopo di riequilibrare sotto il profilo
sostanziale e reddituale la condizione dei lavoratori e delle
imprese del settore edile, impegnate nella realizzazione di
grandi infrastrutture di interesse pubblico, rispetto a quella
che viene riconosciuta ai prestatori ed ai datori d'opera
impegnati in altri settori produttivi. La tipicità delle
attività edili, legate alla realizzazione di grandi
infrastrutture, è data dalla temporaneità degli impianti e
delle sedi di lavorazione, con evidenti conseguenze per le
maestranze che solo in misura molto limitata potranno trovarsi
nella condizione di esercitare la propria attività in
prossimità della sede di residenza abituale.
Ne discende che la gran parte dei lavoratori si trova a
dover affrontare, lontano da casa e a proprie spese - o a
spese dell'impresa - l'approvvigionamento del secondo pasto
giornaliero e dell'alloggio, dovendosi escludere per la gran
parte di essi la possibilità di sottoporsi ad un pendolarismo
di media percorrenza.
Nel caso in cui fosse posto in capo a detti lavoratori di
dover provvedere in proprio alle suddette esigenze, si
verrebbe a creare una evidente penalizzazione economica
rispetto alle altre maestranze, mentre qualora l'impresa
provveda ad approntare detti servizi, in base alla attuale
normativa fiscale e previdenziale, questi ultimi vengono
equiparati alla categoria dei fringe benefits e pertanto
sottoposti a tassazione e prelievo contributivo.
Tale meccanismo comporta un consistente aggravio
finanziario per l'impresa ed una corrispondente decurtazione
delle retribuzioni di lavoratori che già vivono la condizione
disagevole del lavoro, lontani dalla propria residenza e dai
propri affetti.
Il dispositivo della presente proposta è volto quindi alla
revisione del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed in particolare dell'articolo 48, laddove si indicano
le componenti del reddito del lavoratore dipendente,
prevedendo - a favore dei lavoratori edili impegnati in
cantieri finalizzati alla realizzazione di grandi
infrastrutture - l'esclusione di una somma pari al doppio di
quanto ordinariamente stabilito per il vitto giornaliero dei
lavoratori, nonché del servizio dell'alloggio anche nei casi
in cui questo sia approntato in strutture ricettive temporanee
appositamente realizzate.
Inoltre, con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede
all'esclusione delle suddette voci anche ai fini della
determinazione dell'imponibile per il computo dei contributi
di previdenza e di assistenza sociali.