XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2507
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: l'importo di cui al periodo precedente si
intende raddoppiato per gli addetti ai cantieri edili
finalizzati alla realizzazione di grandi opere pubbliche di
rilevanza nazionale, qualora residenti in comuni appartenenti
a regioni diverse da quella di insediamento di detti
cantieri";
b) dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
"c-bis) la messa a disposizione dell'alloggio,
anche in strutture ricettive temporanee, da parte del datore
di lavoro a favore degli addetti di cui al secondo periodo
della lettera c)".
2. Sono esclusi dalla base imponibile, per il computo dei
contributi di previdenza e di assistenza sociali e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni dei lavoratori
addetti ai cantieri edili finalizzati alla realizzazione di
grandi opere pubbliche, qualora residenti in comuni
appartenenti a regioni diverse da quella di insediamento di
detti cantieri:
a) il corrispettivo del servizio di mensa, come
determinato ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
b) il corrispettivo della messa a disposizione del
servizio di alloggio, anche in strutture ricettive temporanee,
da parte del datore di lavoro, di cui alla lettera c-bis)
del comma 2 del medesimo articolo 48.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.