XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2507




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: l'importo di cui al periodo precedente si intende raddoppiato per gli addetti ai cantieri edili finalizzati alla realizzazione di grandi opere pubbliche di rilevanza nazionale, qualora residenti in comuni appartenenti a regioni diverse da quella di insediamento di detti cantieri";

            b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            "c-bis) la messa a disposizione dell'alloggio, anche in strutture ricettive temporanee, da parte del datore di lavoro a favore degli addetti di cui al secondo periodo della lettera c)".

        2. Sono esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni dei lavoratori addetti ai cantieri edili finalizzati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, qualora residenti in comuni appartenenti a regioni diverse da quella di insediamento di detti cantieri:

            a) il corrispettivo del servizio di mensa, come determinato ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

            b) il corrispettivo della messa a disposizione del servizio di alloggio, anche in strutture ricettive temporanee, da parte del datore di lavoro, di cui alla lettera c-bis) del comma 2 del medesimo articolo 48.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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